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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37490/2023 del 14/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello per plurimi motivi, primo fra tutti la contraddittorietà e incompletezza del dispositivo: nel dispositivo era indicata l'espressione "In riforma della" ma non era indicata la pena modificata, essendovi invece la sola condanna al pagamento delle spese, con conseguente impossibilità di comprendere se la sentenza confermasse o riformasse la pronuncia del Tribunale. In subordine erano dedotte censure sul travisamento della prova (mancata prova del corretto funzionamento dell'etilometro e contenuto dell'audizione del testimone di P.G.), violazione dell'art. 186, comma 7, C.d.S., mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. e del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p..

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato esclusivamente atteso il vizio del dispositivo: il contrasto e l'incompletezza del dispositivo rispetto alla motivazione hanno determinato l'"inesistenza" della sentenza impugnata, non sanabile dal deposito successivo della motivazione. Per tale ragione la sentenza della Corte d'appello è stata annullata e il procedimento è stato rinviato per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'appello di Genova. Sono stati pertanto assorbiti gli altri motivi di ricorso. La Corte ha inoltre precisato che il reato non si è prescritto, tenuto conto dei periodi di sospensione applicabili.

Norme richiamate

  • art. 186, comma 7, Codice della Strada

    Norma che sanziona la guida in stato di alterazione psicofisica per l'influenza dell'alcool; qui è la fattispecie materiale contestata all'imputato

  • art. 546, comma 1, cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla nullità della sentenza per incompletezza del dispositivo; disciplina la nullità degli atti processuali per carenze formali

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Norma sulla valutazione della prova; richiamata rispetto alla contestazione di travisamento della prova

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la difesa chiedeva il suo riconoscimento in relazione alle modalità del fatto e ai precedenti remoti

  • art. 62-bis cod. pen.

    Circostanze attenuanti generiche; contestata la mancata valutazione favorevole da parte del giudice d'appello

  • art. 159 cod. pen.

    Disciplina della prescrizione e dei periodi di sospensione: la Corte ha richiamato il periodo di sospensione applicabile per calcolare la non estinzione del reato

  • art. 334-bis cod. proc. pen.

    Norma introdotta successivamente che prevede l'istituto dell'improcedibilità per reati commessi da data successiva; la Corte chiarisce che tale disciplina non è applicabile retroattivamente alla fattispecie

  • artt. 592, 605 c.p.p.

    Richiamati all'inizio del dispositivo impugnato (riferimenti procedurali); contestuale valutazione delle formalità della sentenza di appello

Massime di principio

  • Se il dispositivo della sentenza è contraddittorio o manca di elementi essenziali (es. indicazione della pena), l'errore può essere così grave da determinare la nullità o addirittura l'inesistenza del provvedimento: in questi casi la successiva motivazione depositata non sempre è idonea a sanare il vizio.
  • Occorre distinguere tra errore materiale del dispositivo, rimediabile con riferimento alla motivazione quando l'errore è oggettivamente riconoscibile e la volontà del giudice risulta chiaramente dalla motivazione, e vizio radicale che impedisce di identificare la decisione e rende la sentenza inidonea a produrre effetti (inesistenza).
  • Quando il dispositivo non consente di formare un titolo esecutivo o di far maturare il giudicato (per esempio omissione della pena o contraddittorietà grave), il rimedio corretto è l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio.
  • Le questioni probatorie (travisamento della prova, mancata prova del funzionamento di strumenti come l'etilometro) possono essere decisive sul merito ma, se sovrastate da un vizio formale del dispositivo, possono risultare assorbite dalla declaratoria di inesistenza della sentenza.
  • Nel valutare la prescrizione è necessario considerare i periodi di sospensione previsti dalla normativa vigente all'epoca del fatto; modifiche successive alla disciplina processuale (es. istituto dell'improcedibilità) non sono applicabili retroattivamente quando incidano su diritti sostanziali o processuali già maturati.

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