Cassazione Penale, Sentenza n. 44893/2023 del 07/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Tribunale di Bergamo che aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato previsto dall'art. 483 c.p., commesso il 30/09/2015. Il Procuratore generale contestava il calcolo della prescrizione sostenendo che non fosse stata esclusa la recidiva infraquinquennale e che, pertanto, il termine prescrizionale fosse di nove anni e non sarebbe ancora decorso.
La decisione
Il ricorso del Procuratore generale è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha richiamato il principio (Sez. U, n. 20808/2018, Schettino) secondo cui la recidiva non richiede una espressa statuizione di esclusione: la mancata menzione in sentenza equivale a esclusione della recidiva. Il ricorso è stato ritenuto generico perché non indicava i presupposti formali e sostanziali per ritenere che il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere la recidiva infraquinquennale.
Norme richiamate
art. 483 cod. pen.
Norma incriminatrice del reato ascritto all'imputata; la sentenza impugnata ha dichiarato tale reato estinto per prescrizione
Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018 (Schettino)
Giurisprudenza di legittimità che stabilisce che la recidiva, se non menzionata in sentenza, si considera esclusa; quindi la mancata menzione rende irrilevole la recidiva anche ai fini del calcolo della prescrizione
art. 23, comma 8, legge n. 176 del 2020
Norma procedurale che consente il trattamento del ricorso senza intervento delle parti secondo le modalità richiamate nella decisione
Massime di principio
- La recidiva deve essere espressamente riconosciuta per essere rilevante ai fini del computo della prescrizione: l'omissione nella motivazione della sentenza equivale all'esclusione della recidiva.
- Chi impugna una decisione per vizi relativi al computo della prescrizione deve indicare chiaramente e in modo specifico i presupposti formali e sostanziali che giustificherebbero un diverso accertamento (ad es. elementi probatori o sentenze precedenti che configurano la recidiva). Ricorsi generici sono inammissibili.
- In materia di prescrizione, il giudice di legittimità applica la giurisprudenza consolidata: la mancata enunciazione di circostanze aggravanti o recidive nella motivazione della sentenza di merito comporta la loro esclusione.
- Le impugnazioni possono essere trattate anche senza intervento delle parti secondo le norme processuali vigenti (es. art. 23, comma 8, legge 176/2020); tuttavia ciò non esime il ricorrente dall'onere di specificare i motivi di gravame.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 7 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 44606/2023 del 07/11/2023
- Sentenza penale · 7 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 44607/2023 del 07/11/2023
- Sentenza penale · 7 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 44611/2023 del 07/11/2023
- Sentenza penale · 7 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 44612/2023 del 07/11/2023
- Sentenza penale · 7 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 44614/2023 del 07/11/2023
- Sentenza penale · 7 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 44615/2023 del 07/11/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →