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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32219/2026 del 28/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto contro una sentenza del GIP del Tribunale di Bari resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. L'imputato, mediante il difensore, ha denunciato un vizio di motivazione con riferimento all'art. 129 c.p.p., sostenendo quindi che il giudice non avrebbe adeguatamente verificato la sussistenza di cause di proscioglimento. La Corte ha rilevato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., il ricorso contro una sentenza di patteggiamento è ammesso esclusivamente per motivi riguardanti l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, oppure l'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Il motivo relativo al vizio di motivazione in rapporto all'art. 129 c.p.p. non rientra tra quelli consentiti. La Corte ha inoltre osservato che la censura era comunque manifestamente smentita dalla sentenza impugnata, la quale richiamava espressamente l'art. 129 c.p.p. per escludere la presenza di cause di proscioglimento e indicava, seppure sinteticamente, gli elementi delle indagini rilevanti ai fini della decisione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile de plano, ritenendo il motivo estraneo ai casi tassativi di ricorso previsti per le sentenze di patteggiamento e, comunque, manifestamente infondato alla luce del contenuto della decisione impugnata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, non essendo stata ravvisata l'assenza di colpa nella proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    La sentenza impugnata è stata resa ai sensi della disciplina dell'applicazione della pena su richiesta delle parti.

  • art. 129 c.p.p.

    La sentenza di patteggiamento ha richiamato tale disposizione per escludere la ricorrenza di cause di proscioglimento; la Corte ha ritenuto sufficiente il richiamo, accompagnato dall'indicazione sintetica delle risultanze investigative.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento è proponibile esclusivamente per i motivi tassativamente indicati dalla norma: vizi relativi alla volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Prevede, per il ricorso contro la sentenza di applicazione della pena, la dichiarazione di inammissibilità senza formalità, adottata de plano.

  • art. 616 c.p.p.

    La decisione richiama la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma destinata alla Cassa delle ammende.

  • art. 94 disp. att. c.p.p.

    La norma non è espressamente indicata nel testo fornito.

  • legge n. 103 del 2017

    Ha introdotto la disciplina dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., applicabile dal 3 agosto 2017.

Massime di principio

  • Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per i motivi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; il vizio di motivazione riferito alla verifica ex art. 129 c.p.p. non rientra, di per sé, tra tali motivi.
  • La sentenza di patteggiamento non richiede una motivazione analitica sulla verifica dell'insussistenza delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.; è sufficiente un richiamo espresso alla norma, accompagnato dall'indicazione, anche sintetica, degli elementi investigativi rilevanti.
  • Il ricorso avverso una sentenza di patteggiamento può essere dichiarato de plano inammissibile, secondo il modello procedimentale previsto dall'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., quando il motivo dedotto è estraneo ai casi tassativi di impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale

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