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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28157/2024 del 31/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente pubblico)

La controversia

La controversia nasce da un'opposizione proposta da una Camera di commercio avverso un'ordinanza-ingiunzione con cui le era stato imposto, in solido con l'autore materiale dell'illecito, il pagamento di euro 50.000 a titolo di sanzione amministrativa per il mancato adempimento di prescrizioni e obblighi impartiti dall'autorità competente nell'ambito del sistema di controllo della denominazione di origine protetta "olio extravergine di oliva terra d'Otranto". Il Tribunale aveva annullato l'ordinanza per difetto di motivazione, ritenendo che il Ministero non avesse spiegato perché avesse disatteso le difese. In appello, però, la Corte territoriale ha esaminato i motivi di opposizione ritenuti assorbiti e li ha rigettati. La Camera di commercio ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) violazione di norme sulla responsabilità per illecito amministrativo e sull'onere della prova, lamentando che non fosse stata valutata la buona fede/esimente dell'affidamento incolpevole, desunta dal fatto che in precedenti ispezioni ministeriali, a fronte della medesima condotta, non erano state elevate sanzioni e sarebbero emerse solo criticità operative; 2) violazione della disciplina applicabile alle funzioni di controllo delegate alla Camera di commercio, contestando la lettura data dalla Corte d'appello sia sul preteso versamento di somme a titolo di diritti di campionamento, sia sull'omessa comunicazione della variazione del personale del comitato di certificazione; 3) omessa pronuncia sulla domanda subordinata di riduzione della sanzione, con censura incentrata sugli artt. 11 e 23 della legge n. 689/1981 e sull'art. 4 d.lgs. 297/2004. La ricorrente ha anche invocato la sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della norma sanzionatoria, intervenuta nel 2023, per contrasto con il principio di proporzionalità.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i primi due motivi, ritenendo infondata la doglianza sulla buona fede perché la mancata irrogazione di sanzioni in precedenti controlli, a fronte di criticità o difficoltà emerse, non integra di per sé un elemento positivo idoneo a ingenerare il convincimento della liceità della condotta; ha inoltre escluso che la Corte d'appello avesse omesso di esaminare i fatti rilevanti. Ha parimenti respinto il secondo motivo, osservando che una parte delle censure atteneva a questioni di fatto riservate al giudice di merito e che il riferimento della sentenza a un obbligo di approvazione ministeriale era comunque ad abundantiam, non incidendo sulla ratio decidendi. È stato invece accolto il terzo motivo, perché la norma sanzionatoria base dell'ordinanza-ingiunzione era stata successivamente dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui prevedeva una sanzione fissa di euro 50.000 invece che una forbice edittale da euro 10.000 a euro 50.000, in violazione del principio di proporzionalità. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d'appello di Lecce, che dovrà riesaminare la vicenda e provvedere anche sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 1, d.lgs. 297/2004

    La Corte prende atto della declaratoria di illegittimità costituzionale della disposizione nella parte in cui prevedeva una sanzione fissa, anziché una forbice edittale, per ogni inadempienza alle prescrizioni impartite agli organismi di controllo delle DOP/IGP.

  • art. 3 legge 689/1981

    Opera la presunzione di colpa nell'illecito amministrativo: una volta provata la fattispecie tipica dall'autorità, grava sul trasgressore dimostrare di aver agito senza colpevolezza.

  • art. 1 legge 689/1981

    È richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo come norma violata, ma la Corte non ravvisa l'errore dedotto nei limiti devoluti.

  • art. 11 legge 689/1981

    È evocato con riguardo alla domanda di riduzione della sanzione e al potere di graduazione della pena amministrativa.

  • art. 23 legge 689/1981

    È richiamato dalla ricorrente in relazione al giudizio di opposizione a sanzione amministrativa e alla censura di omessa pronuncia sulla riduzione.

  • art. 112 c.p.c.

    È invocato per lamentare omessa pronuncia sulla domanda subordinata di riduzione della sanzione.

  • art. 115 c.p.c.

    È richiamato nel primo motivo insieme alle norme sulla valutazione della prova e al vizio di motivazione.

  • art. 116 c.p.c.

    È richiamato nel primo motivo per denunciare un preteso cattivo governo della prova da parte del giudice di merito.

  • art. 2967 c.c.

    È verosimilmente richiamato dalla ricorrente come riferimento all'onere della prova; nel testo è riportato come "2967 c.c.".

  • art. 360 c.p.c.

    Costituisce il parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi.

  • artt. 3, 42 e 117 Cost.

    Sono richiamati dalla Corte costituzionale nel dichiarare l'illegittimità della sanzione fissa per contrasto con il principio di proporzionalità e con i parametri costituzionali coinvolti.

Massime di principio

  • Nell'illecito amministrativo disciplinato dalla legge n. 689/1981 la buona fede può escludere la responsabilità solo se ricorrono elementi positivi idonei a ingenerare nel trasgressore il convincimento della liceità della condotta e se questi abbia fatto tutto il possibile per conformarsi al precetto; la mera mancata contestazione in precedenti controlli non basta, di per sé, a integrare l'esimente.
  • Una volta integrata e provata dall'autorità amministrativa la fattispecie tipica dell'illecito, opera la presunzione di colpa posta dall'art. 3 l. 689/1981 e incombe sul trasgressore l'onere di dimostrare l'assenza di colpevolezza.
  • Nel giudizio di legittimità non è deducibile una rivalutazione del merito quando la censura investe questioni di fatto già apprezzate dal giudice territoriale; la censura è inammissibile o infondata se tende a sostituire una diversa lettura del materiale probatorio.
  • La qualificazione delle doglianze deve riferirsi alla ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata: affermazioni solo ad abundantiam non incidono sull'esito e non possono fondare da sole il vizio denunciato.
  • In tema di sanzioni amministrative, la declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma che preveda una sanzione fissa, anziché compresa entro un minimo e un massimo, impone il riesame della decisione per verificare la corretta applicazione del trattamento sanzionatorio proporzionato alla gravità concreta della violazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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