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Sentenza

Sentenza n. 8688/2026 - Roma, Sezione 4Q

per l'annullamento del Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 172 del 13 dicembre 2022, pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 151 del 14 dicembre 2022, che ha ripartito tra le aziende fornitrici di dispositivi medici gli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018 ai sensi dell'art. 9 ter, coma 9 bis del d.l. 78/2015 (doc. 1), nonché ogni altro atto/fatto ad esso inerente, presupposto, connesso, conseguente e/o successivo, anche di natura endoprocedimentale, adottato in esecuzione di quanto previsto dall'art. 9-ter, co. 9-bis, d.l. 78/2015, con particolare ma non esclusivo riferimento a: • nota prot. n. 544830 del 24 novembre 2022, che ha fornito agli Enti del SSR indicazioni per l'aggiornamento delle certificazioni della spesa per l'acquisto di dispositivi medici per gli anni 2015-2018 già sottoscritte dai Direttori Generali nel 2019; • nota di Azienda Zero prot. n. 34255 del 7 dicembre 2022; • Deliberazione del Direttore generale dell'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti n. 1398 del 13/12/2022; • Deliberazione del Direttore generale dell'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana n. 2330 del 7/12/2022; • Deliberazione del Direttore generale dell'Azienda ULSS n. 3 Serenissima n. 2076 del 12/12/2022; • Deliberazione del Direttore generale dell'Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale n. 1138 del 9/12/2022; • Deliberazione del Direttore generale dell'Azienda ULSS n. 5 Polesana n. 1488 del 7/12/2022; • Deliberazione del Direttore generale dell'Azienda ULSS n. 6 Euganea n. 826 del 12/12/2022; • Deliberazione del Direttore generale dell'Azienda ULSS n. 7 Pedemontana n. 2322 del 9/12/2022; • Deliberazione del Direttore generale dell'Azienda ULSS n. 8 Berica n. 2001 del 7/12/2022; • Deliberazione del Direttore generale dell'Azienda ULSS n. 9 Scaligera n. 1240 del 13/12/2022; • Deliberazione del Direttore generale dell'Azienda Ospedale-Università Padova n. 2560 del 9/12/2022; • Deliberazione del Direttore generale dell'Azienda ospedaliero universitaria integrata Verona n. 1176 del 12/12/2022; • Deliberazione del Direttore generale dell'Istituto oncologico Veneto 1077 del 7/12/2022; • decreto del Ministero della salute del 6.7.2022 recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” e relativi allegati, pubblicato in G.U. n. 216 del 15.9.2022; • decreto del Ministero della salute del 6.10.2022, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”, pubblicato in G.U. n. 251 del 26.10.2022; • Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di attuazione dell'art. 9-ter, d.l. 78/2015, conv. in l. 125/2015, che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per ciascuno dei predetti anni il tetto sia nazionale che regionale al 4,4 per cento del fabbisogno sanitario regionale standard (rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019); • circolare del Ministero della salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413, con la quale è stata promossa una riconciliazione, da parte degli Enti del SSN, tra il fatturato dei singoli fornitori relativo ai dispositivi medici e i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018, allo stato non conosciuta; • circolare del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute del 19 febbraio 2016 (prot. 0001341-P-19/02/2016 del Ministero della salute - DGSIS); • circolare del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute del 21 aprile 2016 (prot. 0003251-P-21/04/2016 del Ministero della salute -DGSIS); • intesa dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14 settembre 2022 sul decreto ministeriale 6.10.2022; • intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28 settembre 2022 sul decreto ministeriale 6.10.2022; • nota esplicativa “ripiano dispositivi medici anni 2015-2018” del Ministero della Salute del 5 agosto 2022.

Giustizia amministrativa202305885

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto regionale di ripartizione tra le aziende fornitrici degli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi medici negli anni 2015-2018, unitamente agli atti presupposti, connessi e conseguenti

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa fornitrice di dispositivi medici aveva proposto ricorso per l'annullamento del decreto regionale che ripartiva gli oneri di ripiano del superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018, nonché degli atti ministeriali, regionali e delle aziende sanitarie posti a fondamento del meccanismo di payback. Il testo della sentenza non riporta i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, poiché la controversia non è stata esaminata nel merito. Successivamente, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, in ragione del pagamento in misura ridotta effettuato aderendo al meccanismo di risoluzione delle controversie sul payback previsto dall'art. 7, commi 1 e 1-bis, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito nella l. 8 agosto 2025, n. 118.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, prendendo atto della dichiarazione espressa della ricorrente resa prima della decisione. Il giudice ha affermato che, nel processo amministrativo, in assenza di repliche o diverse richieste delle controparti, opera il principio dispositivo in senso ampio: fino a quando la causa è trattenuta in decisione, il ricorrente dispone dell'azione e può dichiarare di non avere più interesse alla decisione. In tale situazione il giudice non può decidere il merito, procedere d'ufficio o sostituirsi alla valutazione dell'interesse ad agire, ma deve dichiarare l'improcedibilità. Le spese di lite sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio mediante dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato quale disposizione applicabile alla decisione in forma semplificata o comunque alla definizione del giudizio.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

  • art. 7, commi 1 e 1-bis, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito nella l. 8 agosto 2025, n. 118

    Prevede il meccanismo di risoluzione delle controversie sul payback al quale la ricorrente ha aderito effettuando il pagamento in misura ridotta, determinando il venir meno dell'interesse alla decisione.

Massime di principio

  • Quando il ricorrente dichiara espressamente, prima che la causa sia trattenuta in decisione, di non avere più interesse alla pronuncia, e non risultano repliche o richieste contrarie delle altre parti, il giudice amministrativo deve dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
  • Nel processo amministrativo opera un principio dispositivo in senso ampio, in forza del quale il ricorrente conserva la disponibilità dell'azione sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione.
  • A fronte della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, il giudice non può decidere la controversia nel merito, procedere d'ufficio o sostituirsi alla valutazione dell'interesse ad agire della parte.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàFarmaci e dispositivi
RamiProcesso amministrativoSanità
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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