Sentenza n. 2/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia: - del provvedimento del 13.03.2025, prot. n. 9198 del 14 Marzo 2025, con cui il Comune di Palmi ha rigettato la pratica edilizia di cui alla SCIA, alternativa al P.d.C., protocollo SUE n. 807098/2024 del 27.12.2024, codice univoco SUE 2453, protocollo Comunale n. 48212 del 27.12.2024, presentata dal ricorrente; - di tutti gli atti presupposti e conseguenziali; - del silenzio-rigetto in riferimento alla istanza di riesame datata 09.04.2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rigetto della pratica edilizia e sostanziale divieto di realizzare gli interventi di ristrutturazione segnalati con SCIA alternativa al permesso di costruire
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento comunale che aveva rigettato la SCIA alternativa al permesso di costruire, sostenendo di essere proprietario esclusivo del villino oggetto dell’intervento in forza dell’atto di acquisto delle quote degli altri coeredi. Il Comune aveva dubitato che il fabbricato, o parte di esso, ricadesse nella particella catastale 7, già trasferita a una società nel 1976, successivamente confiscata e acquisita al patrimonio indisponibile comunale. Il ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 3 e 10-bis l. 241/1990, difetto di motivazione e di istruttoria, travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti, illogicità, disparità di trattamento e violazione dei principi di buon andamento, sostenendo che il Comune si fosse fondato su mere ipotesi e non avesse considerato i titoli di proprietà, la documentazione catastale e le perizie prodotte. Ha inoltre contestato il mancato riscontro all’istanza di riesame del 9 aprile 2025. In corso di causa ha formulato, per la prima volta con memoria conclusiva, una domanda risarcitoria per i danni derivanti dall’impossibilità di realizzare l’intervento e di accedere a finanziamenti pubblici.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile la domanda diretta ad accertare l’illegittimità del silenzio serbato dal Comune sull’istanza di riesame, ritenendo che l’amministrazione non abbia un obbligo di provvedere sulle istanze di autotutela, espressione di un potere officioso e ampiamente discrezionale. Ha invece ritenuto ammissibile la domanda di annullamento del divieto edilizio: il mancato riscontro alla richiesta comunale di integrazione documentale non escludeva l’interesse a impugnare l’atto, anche perché la richiesta era stata trasmessa oltre il termine di trenta giorni dalla presentazione della SCIA, entro il quale devono essere contestate le carenze dei requisiti e dei presupposti dell’intervento. Nel merito, il ricorso è stato accolto. Il giudice ha affermato che, quando una SCIA edilizia è corredata da un titolo di disponibilità dell’immobile prima facie attendibile, l’amministrazione non può svolgere d’ufficio indagini civilistiche volte ad accertare eventuali limiti o contestazioni della proprietà, salvo che emergano elementi immediatamente evidenti. Nel caso concreto, il Comune aveva fondato il divieto su mere congetture circa la possibile inclusione del villino nel compendio confiscato, senza produrre un contro-titolo idoneo a dimostrare con certezza la proprietà pubblica. Inoltre, dalla descrizione contenuta nella nota di trascrizione dell’atto del 1976 il villino risultava indicato quale confine del compendio trasferito, e non quale bene incluso nel trasferimento; pertanto esso doveva ritenersi estraneo anche agli effetti della successiva confisca e acquisizione comunale. Il provvedimento è stato quindi annullato. La domanda risarcitoria è stata dichiarata inammissibile perché proposta per la prima volta con memoria conclusiva e non notificata al Comune. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
art. 23 d.P.R. 380/2001
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La SCIA alternativa al permesso di costruire, quale segnalazione a esecuzione differita, è soggetta al termine di trenta giorni entro il quale l’amministrazione deve contestare eventuali carenze dei requisiti e dei presupposti dell’intervento.
art. 19 l. 241/1990
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
I rilievi relativi alla carenza dei requisiti e dei presupposti della SCIA devono essere formulati entro il termine previsto dalla legge; una richiesta di integrazione tardiva non può fondare la pretesa inefficacia della segnalazione.
art. 3 l. 241/1990
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Il provvedimento comunale è stato ritenuto viziato da deficit istruttorio e motivazionale, poiché fondato su ipotesi non adeguatamente dimostrate circa la proprietà pubblica dell’immobile.
art. 10-bis l. 241/1990
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La violazione è stata dedotta dal ricorrente in relazione alla mancata valutazione delle osservazioni e deduzioni; la decisione si è concentrata soprattutto sull’intempestività della richiesta comunale e sul difetto istruttorio-motivazionale.
art. 96, comma 3, c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La domanda di condanna equitativa è stata dichiarata inammissibile insieme alla domanda risarcitoria, perché proposta per la prima volta con memoria conclusiva e non notificata.
Massime di principio
- Quando una SCIA edilizia è corredata da un titolo di disponibilità dell’immobile prima facie attendibile, l’amministrazione deve verificare principalmente la conformità dell’intervento alla disciplina urbanistico-edilizia e non può sostituirsi al giudice civile svolgendo d’ufficio indagini petitorie sull’esistenza di limiti, contestazioni o cause estintive della proprietà, salvo che emergano elementi immediatamente evidenti e incompatibili con il titolo prodotto.
- Il divieto di eseguire un intervento edilizio non può essere fondato su mere congetture circa l’appartenenza dell’immobile al patrimonio pubblico; qualora il privato abbia prodotto un titolo di proprietà attendibile, l’amministrazione che intenda negare la disponibilità dell’immobile deve dimostrare con adeguati elementi, e in particolare con un contro-titolo certo, la proprietà pubblica o l’inclusione del bene nel patrimonio dell’ente.
- Nell’interpretazione dell’estensione di un bene oggetto di trasferimento immobiliare, la descrizione del bene e dei suoi confini costituisce il criterio principale, mentre i dati catastali hanno funzione sussidiaria; il bene indicato nell’atto come confine del compendio trasferito, in assenza di diversa ed espressa indicazione, deve ritenersi estraneo al trasferimento.
- Per la SCIA alternativa al permesso di costruire, i rilievi dell’amministrazione sull’eventuale carenza dei requisiti e dei presupposti dell’intervento devono essere formulati entro trenta giorni dalla presentazione della segnalazione; una richiesta di integrazione documentale trasmessa oltre tale termine non può determinare l’inefficacia della SCIA per mancato riscontro.
- La presentazione di un’istanza di autotutela non fa sorgere, di regola, un obbligo giuridico dell’amministrazione di adottare un provvedimento espresso, trattandosi di potere officioso e discrezionale esercitabile nell’interesse pubblico; il privato dispone soltanto di una facoltà di sollecitazione.
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