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Cassazione Civile, Ordinanza n. 40862/2021 del 20/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia origina dall'impugnazione di una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato per IRES 2013, oltre sanzioni e interessi. La società contribuente aveva omesso nella dichiarazione originaria l'indicazione di una perdita di euro 82.741,00 connessa a un investimento ambientale realizzato mediante installazione di impianti fotovoltaici nell'opificio. La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto che tale omissione fosse sanata dalla presentazione di una dichiarazione integrativa nell'anno successivo, con conseguente illegittimità della pretesa fiscale. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 8-bis, D.P.R. n. 322/1998, degli artt. 1427 ss. c.c. e 1324 ss. c.c., sostenendo che la dichiarazione integrativa non avrebbe potuto sanare l'omissione oltre il termine annuale previsto dalla norma. La società ha resistito con controricorso e memoria.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso e ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha confermato il principio secondo cui la dichiarazione dei redditi, quando contiene errori di fatto o di diritto che portano a un maggiore debito d'imposta, è emendabile anche in sede contenziosa, perché costituisce di regola una mera dichiarazione di scienza e non un atto negoziale. Nel caso concreto, l'omessa indicazione del beneficio fiscale relativo alla c.d. "Tremonti ambientale" era riconducibile a un'incertezza interpretativa sulla cumulabilità delle agevolazioni e poteva quindi essere corretta mediante dichiarazione integrativa, senza che il termine previsto dall'art. 2, comma 8-bis, D.P.R. n. 322/1998 impedisse la contestazione in giudizio della maggiore pretesa tributaria. Le spese sono state compensate per la formazione recente dell'orientamento giurisprudenziale sulla questione.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 8, D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322

    Consente di integrare la dichiarazione annuale per correggere errori od omissioni entro i termini di esercizio dell'attività accertatrice.

  • art. 2, comma 8-bis, D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322

    Nella versione ratione temporis consentiva la correzione di errori che determinano un maggior reddito o un minor credito entro il termine per la dichiarazione del periodo d'imposta successivo; il termine rileva per l'utilizzo del credito in compensazione, non per l'emendabilità in giudizio della dichiarazione.

  • artt. 1427 ss. c.c.

    Richiamati per affermare che, quando la dichiarazione ha natura negoziale, l'emendabilità è subordinata alla prova dell'errore essenziale e obiettivamente riconoscibile.

  • artt. 1324 ss. c.c.

    Richiamati nel motivo di ricorso ai fini della qualificazione dell'atto dichiarativo; la Corte ribadisce che la dichiarazione dei redditi non ha normalmente natura negoziale.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale sulla deducibilità in cassazione della violazione di legge, utilizzata come parametro del motivo di ricorso.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio non partecipata.

  • art. 36-bis D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600

    Norma sul controllo automatizzato a base della cartella impugnata.

  • art. 54-bis D.P.R. 7 ottobre 1972 n. 633

    Norma sul controllo automatizzato richiamata come base del procedimento di iscrizione a ruolo.

  • art. 17 D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241

    Richiamato in relazione alla compensazione del credito derivante dalla rettifica della dichiarazione.

  • art. 53 Cost.

    La Corte richiama il principio di capacità contributiva per affermare che non è consentito un prelievo fiscale indebito o più gravoso del dovuto.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato per collegare l'emendabilità della dichiarazione all'obiettiva correttezza dell'azione amministrativa.

  • art. 25, comma 10, D.Lgs. 3 marzo 2011 n. 28

    Norma relativa alla tariffa incentivante del conto energia, rilevante per la questione della cumulabilità dei benefici fiscali.

  • art. 6, commi da 13 a 19, Legge 23 dicembre 2000 n. 388

    Norma sulla c.d. Tremonti ambientale, agevolazione di cui la società chiedeva il riconoscimento.

  • art. 19 D.M. 5 luglio 2012

    Ha risolto l'incertezza sulla cumulabilità delle agevolazioni e ha consentito l'accesso al beneficio da tale data.

  • art. 38 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602

    Richiamato per l'istanza di rimborso esperibile decorso il termine per la dichiarazione integrativa a favore.

  • art. 1, comma 1, Cost.

    Richiamato indirettamente nel riferimento alla capacità contributiva e alla correttezza dell'azione amministrativa; il testo menziona specificamente l'art. 53, comma 1, Cost. e l'art. 97, comma 1, Cost.

Massime di principio

  • La dichiarazione dei redditi, di regola, ha natura di mera dichiarazione di scienza e può essere emendata o integrata anche in sede contenziosa quando contenga errori di fatto o di diritto che comportino un indebito maggior carico fiscale.
  • Il termine previsto per la dichiarazione integrativa a favore incide sull'utilizzo del credito in compensazione, ma non preclude al contribuente di contestare in giudizio la maggiore pretesa tributaria fondata sulla dichiarazione originaria.
  • Se la mancata fruizione di un'agevolazione dipende da una oggettiva incertezza interpretativa della disciplina fiscale e non da una scelta discrezionale del contribuente, l'errore può essere corretto mediante dichiarazione integrativa e contestato in giudizio.
  • L'interpretazione delle norme sulle dichiarazioni fiscali deve evitare esiti incompatibili con i principi di capacità contributiva e di correttezza dell'azione amministrativa, impedendo che un errore dichiarativo determini un prelievo superiore a quello legalmente dovuto.
  • La possibilità di emendare la dichiarazione opera anche rispetto a iscrizioni a ruolo conseguenti a controllo automatizzato, purché l'errore sia idoneo a incidere sull'obbligazione tributaria.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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