Sentenza n. 400/2026 - L'aquila, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR dell’Aquila n. 233/2022, limitatamente al rimborso del contributo unificato
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a. per ottenere dal Comune dell’Aquila il rimborso del contributo unificato versato nel precedente giudizio definito dalla sentenza del TAR dell’Aquila n. 233/2022. Il Comune si è costituito eccependo l’estinzione del debito per compensazione legale. Successivamente, con memoria del 27 aprile 2026, il ricorrente ha chiesto la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, conformemente a quanto richiesto dal ricorrente. Le spese sono state compensate. Il giudice ha rilevato, inoltre, che il Comune, dopo aver ricevuto il 9 dicembre 2025 un sollecito di pagamento contenente la riserva di agire giudizialmente, avrebbe potuto eccepire già in via stragiudiziale l’estinzione del debito per compensazione legale, evitando l’instaurazione del giudizio e il conseguente dispendio di attività processuale.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce il fondamento dell’azione di ottemperanza proposta per ottenere l’esecuzione della sentenza precedente.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nel corso del processo, viene meno l’utilità concreta che il ricorrente intende conseguire, anche se tale definizione non comporta una decisione favorevole nel merito della pretesa esecutiva.
- La pubblica amministrazione che riceva un sollecito di pagamento contenente la riserva di adire il giudice può evitare l’instaurazione del giudizio eccependo tempestivamente, in via stragiudiziale, l’estinzione del debito per compensazione legale; la mancata interlocuzione può giustificare la compensazione delle spese processuali anche in caso di improcedibilità.
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