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Sentenza

Sentenza n. 456/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensiva: - del foglio di via obbligatorio n. -OMISSIS- del 14.5.2025, notificato il 17.5.2025, recante l'obbligo per la ricorrente di non fare ritorno nel Comune di Vibo Valentia per anni 2, con riserva di motivi aggiunti.

Giustizia amministrativa202501077

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Vibo Valentia per due anni

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (destinataria misura di prevenzione)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il foglio di via obbligatorio adottato dalla Questura di Vibo Valentia, deducendo il difetto dei presupposti della misura e, in particolare, l’assenza di elementi idonei a dimostrare la sua pericolosità sociale e la dedizione alla commissione di reati. Ha rappresentato di essere stata sottoposta a controllo mentre si trovava, quale terza trasportata, a bordo di un’autovettura risultata provento di furto, precisando di essere estranea all’acquisto del veicolo e alla vicenda negoziale intercorsa tra il coniuge e il venditore. Ha censurato inoltre l’irragionevolezza e l’ingiustizia manifesta del provvedimento, la violazione dei principi di buon andamento e imparzialità, nonché la lesione della libertà di circolazione e dei legami familiari, richiamando gli artt. 3 e 32 Cost. e l’art. 8 CEDU. L’Amministrazione ha chiesto il rigetto del ricorso.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il foglio di via obbligatorio, assorbendo le ulteriori doglianze. La misura presuppone che il destinatario rientri in una delle categorie soggettive previste dall’art. 1 del d.lgs. n. 159/2011, che sia pericoloso per la sicurezza pubblica e che si trovi fuori dal luogo di residenza o dimora abituale. Il giudizio di pericolosità deve fondarsi su elementi di fatto specifici e concreti e deve considerare sia il profilo soggettivo della dedizione alla commissione di reati, sia il profilo oggettivo dell’attitudine offensiva delle condotte rispetto alla sicurezza o tranquillità pubblica. Nel caso esaminato, il provvedimento si fondava esclusivamente sul controllo effettuato a bordo dell’autovettura rubata e sulla conseguente denuncia della ricorrente per ricettazione in concorso. Tale unica circostanza non era sufficiente a dimostrare la dedizione alla commissione di reati; inoltre, dal provvedimento non emergeva una partecipazione attiva e diretta della ricorrente alla condotta criminosa, né risultavano ulteriori precedenti o segnalazioni. È stato quindi ravvisato il difetto dei presupposti della misura. Le spese di lite sono state compensate in ragione dei peculiari profili della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 1 d.lgs. 159/2011

    «coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi»; «coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose»; «coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di cui all'articolo 2, nonché dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente normativa, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica»

    La misura richiede l’appartenenza del destinatario a una delle categorie soggettive previste dalla disposizione; in particolare, la dedizione alla commissione di reati non può essere desunta da una sola circostanza isolata.

  • art. 2 d.lgs. 159/2011

    «pericolose per la sicurezza pubblica e si trovino fuori dei luoghi di residenza o di dimora abituale»

    Il foglio di via obbligatorio presuppone, oltre all’inquadramento soggettivo nell’art. 1, l’accertamento della pericolosità per la sicurezza pubblica e la presenza del soggetto fuori dal luogo di residenza o dimora abituale.

  • artt. 110 e 648 c.p.

    Le disposizioni sono richiamate in relazione alla contestazione penale di ricettazione in concorso; la mera contestazione derivante da un singolo episodio non è stata ritenuta sufficiente a dimostrare la dedizione alla commissione di reati richiesta per il foglio di via.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Il TAR ha disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Il richiamo ha fondato, insieme all’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, la tutela dei dati personali della ricorrente mediante oscuramento.

Massime di principio

  • Il foglio di via obbligatorio può essere adottato soltanto nei confronti di un soggetto riconducibile a una delle categorie previste dall’art. 1 del d.lgs. n. 159/2011, che sia pericoloso per la sicurezza pubblica e si trovi fuori dal luogo di residenza o dimora abituale.
  • Il giudizio di pericolosità posto a fondamento del foglio di via obbligatorio deve basarsi su elementi di fatto specifici e concreti e deve esplicitare sia la dedizione soggettiva del destinatario alla commissione di reati sia l’attitudine offensiva delle condotte rispetto ai beni della sicurezza o della tranquillità pubblica.
  • Un singolo episodio, consistente nella presenza del destinatario a bordo di un’autovettura risultata rubata e nella conseguente denuncia per ricettazione in concorso, non dimostra di per sé la dedizione alla commissione di reati richiesta dall’art. 1, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 159/2011.
  • In assenza di ulteriori elementi individualizzanti, quali precedenti, reiterazione delle condotte o una partecipazione attiva e diretta al fatto criminoso, il mero coinvolgimento occasionale in un’ipotesi di reato non è sufficiente a giustificare l’adozione del foglio di via obbligatorio.

Come è indicizzato

MaterieMisure prefettizie di sicurezza
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

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