Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 20854/2025 del 04/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che aveva confermato la condanna per furto aggravato. Con il primo motivo ha censurato la motivazione sulla responsabilità, sostenendo che fosse illogica e che la prova fosse carente anche per la mancata acquisizione delle immagini di videosorveglianza della stazione. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sulla recidiva, contestandone la correttezza applicativa. Con il terzo motivo ha lamentato l'omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche in prevalenza, dell'attenuante del danno di lieve entità e della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La memoria difensiva ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi: la responsabilità era già adeguatamente provata e l'arresto in flagranza subito dopo il furto rendeva non decisiva la mancata acquisizione delle immagini; la recidiva era stata correttamente applicata in base ai numerosi precedenti specifici e alla personalità del reo; le attenuanti generiche e la relativa comparazione sfuggivano al sindacato di legittimità in assenza di illogicità o arbitrio, oltre a risultare operante il divieto dell'art. 69, comma 4, c.p.; il danno non era di lieve entità perché la refurtiva comprendeva anche carte di credito; la particolare tenuità del fatto era esclusa dalla gravità della condotta e dai precedenti penali. L'imputato è stato inoltre condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • artt. 624 e 625, n. 4, c.p.

    costituiscono la base del reato di furto aggravato per cui è intervenuta la condanna confermata in appello.

  • art. 133 c.p.

    criterio per la valutazione concreta della recidiva, in relazione al rapporto tra fatto per cui si procede e precedenti condanne.

  • art. 62 bis c.p.

    disciplina le circostanze attenuanti generiche, il cui riconoscimento e la cui comparazione restano rimessi alla discrezionalità del giudice di merito nei limiti del controllo di legittimità.

  • art. 62, comma 1, n. 4, c.p.

    richiede che il danno sia lievissimo per poter riconoscere l'attenuante del danno di speciale tenuità; nel caso concreto il requisito è stato escluso.

  • art. 131 bis c.p.

    la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata ritenuta non applicabile per la gravità della condotta e i precedenti penali.

  • art. 69, comma 4, c.p.

    è stato richiamato quale limite al giudizio di comparazione tra circostanze, ostativo alla richiesta di prevalenza delle attenuanti generiche nel caso di specie.

  • Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931

    il giudizio di comparazione fra circostanze è discrezionale e sindacabile in cassazione solo se arbitrario o illogico.

  • Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, Di Giorgio, Rv. 280615

    il danno rilevante ex art. 62, n. 4, c.p. deve essere lievissimo.

  • Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241

    conferma che per l'attenuante del danno lieve il danno deve essere di entità davvero minima.

  • Sez. 4, n. 8530 del 13/02/2015, Chiefari, Rv. 262450

    richiamata per ribadire il parametro restrittivo dell'attenuante del danno di lieve entità.

Massime di principio

  • La motivazione della sentenza di merito non è censurabile in cassazione quando recepisca criticamente le argomentazioni del primo giudice e risulti immune da vizi logici, specie se la prova della responsabilità è autonoma e solida.
  • La mancata acquisizione di un elemento probatorio non è decisiva quando la responsabilità risulti già adeguatamente provata da altri dati, come l'arresto in flagranza immediatamente successivo al fatto.
  • La recidiva richiede una valutazione concreta del rapporto tra il nuovo reato e i precedenti penali, secondo i criteri dell'art. 133 c.p.; è legittima quando i precedenti specifici rivelino una perdurante inclinazione a delinquere.
  • Il giudizio sulle circostanze attenuanti generiche e sulla loro comparazione con eventuali aggravanti è tipicamente discrezionale e non è sindacabile in cassazione salvo illogicità manifesta o arbitrio.
  • L'attenuante del danno di lieve entità presuppone un pregiudizio particolarmente modesto, sostanzialmente lievissimo; non può essere riconosciuta quando la refurtiva includa beni suscettibili di un valore o di un utilizzo economicamente significativo.
  • La particolare tenuità del fatto non è applicabile quando la condotta sia connotata da gravità e il reo presenti numerosi precedenti penali, tali da escludere l'esiguità dell'offesa e la minima pericolosità del fatto.

Come è indicizzato

MaterieFurtoCircostanze del reatoCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioParte generaleProcesso penale
IstitutiRecidivaParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.