Sentenza n. 1504/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 1769/2024 del 23.12.2024 del Tribunale di Bologna.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 1769/2024 del Tribunale di Bologna, relativa a una pretesa economica delle ricorrenti
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 1769/2024 del 23 dicembre 2024, passata in giudicato e notificata al Ministero dopo la decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni. Il Ministero non si è costituito. Nel corso del giudizio, le ricorrenti hanno riferito che la pretesa era stata integralmente soddisfatta con un accredito effettuato il 23 febbraio 2026, successivamente alla notificazione del ricorso, avvenuta il 17 febbraio 2026, e al suo deposito, avvenuto il 18 febbraio 2026. Hanno quindi chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la rifusione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., preso atto dell'integrale soddisfazione della pretesa intervenuta dopo la proposizione del ricorso. Ha posto le spese a carico del Ministero secondo il criterio della soccombenza virtuale, liquidandole in 800 euro, oltre spese generali e oneri accessori, con distrazione in favore del difensore; ha inoltre disposto la restituzione di un importo pari al contributo unificato, se versato.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
Il Collegio ne prende atto, con conseguente cessazione della materia del contendere (cfr., ex multis, C.d.S, Sez. IV, sentenza n. 8100/2025), ai sensi dell’articolo 34, comma 5, Cod. proc. amm., come del resto richiesto dalla stessa interessata.
Quando, durante il giudizio, l'amministrazione soddisfa integralmente la pretesa azionata, il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
art. 114 c.p.a.
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
La disposizione è richiamata quale disciplina processuale del giudizio di ottemperanza.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale soddisfazione della pretesa dopo la proposizione del ricorso comporta la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
- Quando l'amministrazione soddisfa la pretesa azionata solo dopo la proposizione del giudizio di ottemperanza, le spese possono essere poste a suo carico secondo il criterio della soccombenza virtuale.
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