Sentenza n. 287/2026 - Parma, Sezione 1
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 366/2023 in data 14 giugno 2023 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero dell’Istruzione e del Merito alla sentenza del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro n. 366/2023, che aveva imposto l'attribuzione di € 1.500,00 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 366/2023 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, notificata all'Amministrazione il 19 dicembre 2023 e divenuta irrevocabile, come attestato dalla certificazione della Cancelleria del 2 dicembre 2025. La sentenza del giudice ordinario aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad attribuire al ricorrente l'importo nominale di € 1.500,00 mediante la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente. Il ricorrente ha dedotto l'omessa esecuzione della pronuncia, nonostante la notificazione e il passaggio in giudicato. Il Ministero e l'Ufficio Scolastico Regionale non si sono costituiti e non hanno contestato l'inadempimento. Il TAR ha inoltre rilevato il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni statali.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, ritenendo provati il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, la sua notificazione all'Amministrazione e l'omesso adempimento, non contestato dalle amministrazioni intimate. Ha ritenuto altresì decorso il termine di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, decorrente dalla notificazione del titolo giudiziale. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di eseguire il giudicato e di attribuire quanto riconosciuto dalla sentenza entro novanta giorni dalla notificazione della pronuncia. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, o un dirigente o funzionario delegato, da attivarsi su richiesta del ricorrente entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione dell'inadempimento. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, in quanto dipendente della stessa amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di giudizio, liquidate in € 700,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato, predisponendo anche misure sostitutive per l'eventuale ulteriore inadempimento.
artt. 112 e segg. c.p.a.
Fondano il rimedio dell'ottemperanza per ottenere l'esecuzione delle decisioni giurisdizionali non eseguite dall'amministrazione.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Prevede il termine di centoventi giorni concesso alle amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali; il TAR ne ha constatato il decorso prima della proposizione o della decisione del giudizio di ottemperanza.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato quando l'amministrazione destinataria non abbia adempiuto agli obblighi specificamente imposti dalla pronuncia.
- La prova del passaggio in giudicato del titolo e della sua notificazione all'amministrazione, unitamente all'omesso adempimento non contestato, è sufficiente a fondare l'accoglimento della domanda di ottemperanza quando sia decorso il termine previsto dalla legge per l'esecuzione da parte delle amministrazioni statali.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo può fissare un termine per l'adempimento e nominare già nella sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire su richiesta dell'interessato in caso di ulteriore inerzia.
- Quando il commissario ad acta individuato è un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'amministrazione debitrice, non deve essere liquidato alcun compenso per l'attività commissariale.
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