Cassazione Penale, Sentenza n. 28559/2025 del 05/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva il dissequestro e la restituzione dell'oro detenuto tramite il contratto "Conto Tesoro" stipulato con E.G.M. s.p.a., ovvero il pagamento del relativo controvalore in denaro. Sosteneva di essere terzo di buona fede e titolare della proprietà dei metalli, richiamando la disciplina dei terzi prevista dal d.lgs. n. 159/2011 (artt. 52 e ss.) e la possibilità di ottenere il riconoscimento del credito ai sensi dell'art. 58 del medesimo decreto. Contestava l'ordinanza del G.i.p. e l'ulteriore ordinanza del Tribunale di Lecce che avevano ritenuto l'istanza inammissibile o comunque rigettata, rilevando che i contratti "Conto Tesoro" erano validi e che la confusione contabile non poteva essere addebitata ai terzi.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'appello fosse in larga parte mera riproposizione di questioni già esaminate e disattese in una precedente ordinanza (24/11/2023) e che il ricorrente non avesse contestato i profili di preclusione indicati dal Tribunale di Lecce. Inoltre, anche assumendo validi i contratti, il giudice ha fatto rilevare che l'amministratore giudiziario aveva ottenuto l'autorizzazione a vendere l'oro e a versarne il ricavato nel Fondo Unico Giustizia (FUG), per cui il terzo di buona fede è, nella situazione concreta, titolare di un diritto di credito da far valere, secondo le procedure del d.lgs. 159/2011 (art. 57 e ss.), e non di un immediato diritto alla restituzione materiale. Per questi motivi è stata pronunziata l'inammissibilità del ricorso e il condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 322-bis cod. proc. pen.
Richiamato come norma di disciplina dell'appello cautelare e dei presupposti di ammissibilità dell'impugnazione nel rito cautelare reale
d.lgs. n. 159/2011 (artt. 52 e ss.)
Regime di tutela dei terzi di buona fede rispetto ai beni sottoposti a sequestro; disciplina la verifica dei crediti dei terzi e la procedura per l'ammissione al passivo
d.lgs. n. 159/2011 (art. 57)
Prevede la procedura di verifica delle domande di ammissione al passivo e la fissazione dell'udienza per valutare i crediti vantati nei confronti della società sequestrata
d.lgs. n. 159/2011 (art. 58)
Disciplina il riconoscimento del credito ai terzi e la formazione dello stato passivo, meccanismo considerato applicabile dal ricorrente
art. 104-bis disp. att. c.p.p.
Richiamata per estendere l'applicabilità delle disposizioni del codice antimafia (d.lgs. 159/2011) alla procedura penale in esame
d.lgs. n. 159/2011 (art. 56)
Prevede la possibilità per l'amministratore giudiziario di subentrare nelle posizioni contrattuali della società sequestrata; motivo per cui le facoltà contrattuali del ricorrente possono essere esercitate nei confronti dell'amministratore
art. 310 cod. proc. pen. (richiamato in giurisprudenza)
Richiamato nella motivazione giurisprudenziale per il principio sull'onere dell'appello cautelare di individuare specificamente i motivi di censura
Massime di principio
- Un'impugnazione che ripropone in termini sostanzialmente uguali questioni già decise in precedenti provvedimenti, senza elementi nuovi, è generalmente inammissibile per effetto della preclusione
- Se beni sottoposti a sequestro vengono venduti con autorizzazione del giudice delegato e il ricavato versato nel FUG, i terzi che rivendicano la proprietà difficilmente otterranno un immediato dissequestro: la tutela effettiva passa attraverso la richiesta di ammissione del credito e la verifica prevista dagli artt. 57 e ss. del d.lgs. 159/2011
- La buona fede del terzo è condizione necessaria per la positiva valutazione del credito, ma non sufficiente a precludere l'applicazione delle procedure concorsuali previste dal codice antimafia quando i beni non sono materialmente identificabili o sono confluiti nella massa aziendale
- I diritti derivanti da contratti con la società sequestrata possono essere esercitati, ove previsto, nei confronti dell'amministratore giudiziario e previo nulla osta del giudice delegato; ciò può escludere l'efficacia immediata di un incidente cautelare reale volto alla restituzione
- In sede di impugnazione cautelare è essenziale contestare esplicitamente e motivare i profili di inammissibilità sollevati in precedenza e dimostrare l'esistenza di elementi nuovi o di un interesse concreto ed attuale alla prova di un risultato efficace
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