Cassazione Penale, Sentenza n. 14804/2026 del 23/04/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorsi impugnano la sentenza d'appello sotto tre profili principali: 1) attribuibilità dei fatti a Campisi e correttezza della valutazione probatoria (intercettazioni, riconoscimento delle voci, rilievi tecnici, dichiarazioni di collaboratori); 2) qualificazione giuridica della condotta (contestata la qualificazione in tentato omicidio e proposta la riqualificazione nel reato di cui all'art. 612 c.p. ovvero in fattispecie meno grave; censurata l'idoneità e l'univocità degli atti idonei a cagionare la morte); 3) sussistenza di aggravanti: premeditazione (art. 577 c.p.) e, soprattutto, aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 1, c.p. (contestata la ricostruzione della Corte d'appello e la mancata motivazione «rafforzata» sul punto). I ricorsi invocano violazioni di legge e vizio di motivazione ex art. 606 c.p.p. (lett. b) ed e)) e censure sugli artt. 125 e 192 c.p.p. in relazione alle prove tecniche e alle trascrizioni/intercettazioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato la generalità dei motivi di doglianza relativi all'attribuzione del fatto a Campisi e alla qualificazione in tentato omicidio e alla premeditazione, ritenendo congrua e non manifestamente illogica la valutazione di merito sulle intercettazioni, sui sopralluoghi, sulla reperzione della Fiat Uno di provenienza furtiva, sul manoscritto e sulle conversazioni successive. Tuttavia la Corte ha accolto il ricorso limitatamente all'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 1, c.p., ritenendo che la sentenza d'appello non avesse adeguatamente dimostrato il movente specifico di agevolazione mafiosa e la consapevolezza dell'ausilio al sodalizio; per questo motivo ha annullato senza rinvio la parte impugnata relativa all'aggravante, l'ha esclusa e ha rideterminato la pena a 8 anni e 6 mesi di reclusione (escluso l'aumento di pena attribuito dall'appello pari a 2 anni e 8 mesi). Nel resto i ricorsi sono stati rigettati.
Norme richiamate
art. 416-bis, comma 1, c.p.
Aggravante per i reati commessi al fine di agevolare l'attività di organizzazioni mafiose; la Corte ha ritenuto insufficiente la prova del movente specifico di agevolazione e della consapevolezza dell'ausilio al sodalizio, pertanto l'ha esclusa
art. 56 c.p.
Disciplina del tentativo; richiamato unitamente all'art. 575 per la natura di tentato omicidio della condotta contestata; la Corte ha confermato che gli atti erano idonei e diretti a cagionare la morte
art. 575 c.p.
Omicidio (citato insieme all'art. 56 per la qualificazione in tentato omicidio); la sentenza di legittimità ha condiviso la valutazione dei giudici di merito circa il pericolo mortale degli spari
art. 577 c.p.
Premeditazione: la Corte ha ritenuto provate le modalità di programmazione (sopralluogo, reperimento di autovettura furtiva, manoscritto, conversazioni) tali da configurare la premeditazione
art. 612 c.p.
Norma cui la difesa chiedeva la riqualificazione (reato meno grave); la Corte ha però ritenuto che gli elementi probatori supportassero la qualificazione in tentato omicidio
art. 606 c.p.p.
Indica i motivi di ricorso per cassazione (tra cui lett. b) ed e)); i ricorsi sono stati formulati riferendosi a questa disposizione per vizio di motivazione e violazione di norme di diritto
art. 125 c.p.p.
Richiamato in relazione alla valutazione delle prove; la difesa ha censurato errori nella valutazione probatoria, ma la Corte ha ritenuto congruo l'apparato argomentativo di merito
art. 192 c.p.p.
Norme relative alle prove tecniche e peritali; invocate dalla difesa per criticare la valutazione delle intercettazioni e dei riconoscimenti vocali, ma la Cassazione ha ritenuto detta valutazione di merito non manifestamente illogica
art. 195 c.p.p.
Norma sulla utilizzabilità delle dichiarazioni; la difesa ha invocato l'inutilizzabilità di alcune dichiarazioni dei collaboratori come mere 'voci correnti', ma la Corte non ha ritenuto fondato il vizio in tal senso
Massime di principio
- Il sindacato della Cassazione sulla valutazione delle intercettazioni, del riconoscimento di voci e della credibilità dei collaboratori è molto limitato: il giudizio di merito è sindacabile in cassazione solo per manifesta illogicità o carenza argomentativa, non per una diversa lettura possibile delle conversazioni.
- Per qualificare una condotta come tentato omicidio occorre dimostrare atti idonei e diretti in modo non equivoco a cagionare la morte; elementi come traiettorie degli spari, numero e distribuzione dei fori, impiego di più armi e organizzazione dell'azione possono integrare tale idoneità.
- L'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 1, c.p. richiede prova rigorosa del movente specifico di agevolazione dell'associazione mafiosa e della consapevolezza dell'ausilio al sodalizio; la mera collocazione ambientale o il fatto che il reo si sia avvalso di persone legate a realtà criminali non sono di per sé sufficienti.
- La prova della premeditazione può essere ricavata da un complesso di elementi (sopralluoghi, preparazione dei mezzi, acquisizione di veicoli illeciti, manoscritti, conversazioni preparatorie) e non è limitata alla fase immediatamente precedente l'evento quando il quadro probatorio mostra una pianificazione nel tempo.
- Se la Corte d'appello innalza una circostanza aggravante rispetto al primo grado, deve fornire motivazione rafforzata e confronto critico puntuale con le ragioni che avevano indotto il giudice di primo grado a escluderla; l'assenza di tale argomentazione espone la decisione al rischio di annullamento in cassazione.
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