Sentenza n. 291/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento della Questura di Isernia CAT. A12/2025/Imm.n.23 dell’8.05.2025, notificato in data 16.07.2025, con il quale è stato disposto il rigetto dell’istanza di permesso di soggiorno presentata dall’interessato; nonché di ogni altro atto presupposto e connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Questura di Isernia dell'8 maggio 2025, notificato il 16 luglio 2025, con cui era stata rigettata la sua istanza di permesso di soggiorno. Nel corso del giudizio l'Amministrazione ha resistito eccependo l'infondatezza del ricorso. In sede cautelare il TAR aveva ravvisato un adeguato fumus boni iuris, rilevando che il mancato rispetto dei termini previsti dagli artt. 5, comma 2, d.lgs. 286/1998 e 35 d.P.R. 394/1999 appariva di dubbia natura perentoria e poteva essere giustificato da una causa di forza maggiore; inoltre, la mancata presentazione dello straniero all'appuntamento presso lo Sportello Unico della Prefettura sembrava giustificata dalla PEC inviata nella medesima data, con richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione. Il Tribunale aveva altresì ravvisato il periculum in mora, poiché l'esecuzione del diniego avrebbe privato il ricorrente di un titolo legittimante la sua presenza sul territorio nazionale. Successivamente, la documentazione prodotta dall'Amministrazione ha dimostrato che erano state completate le verifiche sui requisiti e che il titolo era stato validato per l'invio in produzione. Il ricorrente ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere, richiesta condivisa dalle parti.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., ritenendo che la pretesa sostanziale azionata fosse stata pienamente soddisfatta nel corso del giudizio. L'Amministrazione aveva infatti verificato la sussistenza dei requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno e validato il titolo per l'invio in produzione, così determinando un nuovo assetto amministrativo completamente satisfattivo rispetto alla domanda di annullamento del diniego. La controversia è stata quindi definita senza una pronuncia di merito sulla legittimità originaria del provvedimento impugnato. Le spese di lite sono state compensate in ragione della natura della decisione.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
Qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere
La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, l'Amministrazione adotta atti o comportamenti che soddisfano integralmente la pretesa sostanziale dedotta dal ricorrente.
art. 5, comma 2, d.lgs. 286/1998
Il termine previsto per gli adempimenti relativi al permesso di soggiorno è stato ritenuto, in sede cautelare, di dubbia natura perentoria e suscettibile di giustificazione in presenza di una causa di forza maggiore.
art. 35 d.P.R. 394/1999
Il termine previsto dalla disposizione è stato considerato, in sede cautelare, di dubbia natura perentoria e potenzialmente giustificabile da una causa di forza maggiore.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. presuppone che, nel corso del giudizio, la pretesa sostanziale dedotta dal ricorrente sia stata integralmente soddisfatta mediante un nuovo assetto amministrativo incompatibile con la permanenza dell'interesse alla decisione sul ricorso.
- Il rilascio, o l'imminente rilascio comprovato dagli atti di causa, del titolo amministrativo richiesto determina la piena soddisfazione della pretesa azionata contro il diniego e giustifica la declaratoria di cessazione della materia del contendere, senza necessità di esaminare nel merito la legittimità originaria dell'atto impugnato.
- La natura non necessariamente perentoria dei termini previsti dalla disciplina del permesso di soggiorno consente di valutare, ai fini della loro inosservanza, l'incidenza di cause di forza maggiore e delle concrete comunicazioni effettuate dall'interessato all'amministrazione.
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