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Sentenza

Sentenza n. 237/2026 - Firenze, Sezione 1

per l’accertamento del diritto dei ricorrenti alla corresponsione dell’indennità di trasferimento di cui all’art. 1 della legge n. 86/2001

Giustizia amministrativa202200686

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. ISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: diniego, espresso o tacito, del riconoscimento dell’indennità di trasferimento prevista dall’art. 1 della legge n. 86/2001

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendenti pubblici)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti, appartenenti al Corpo della Polizia penitenziaria, prestavano servizio presso la Casa circondariale di Empoli e l’Ospedale psichiatrico giudiziario di Montelupo Fiorentino. Tra il 2016 e il 2017, nell’ambito della dismissione di tali strutture, erano stati assegnati ad altre sedi. Hanno quindi chiesto al Ministero della giustizia il riconoscimento dell’indennità di trasferimento prevista dall’art. 1, comma 1, della legge n. 86/2001. Il Ministero ha negato il beneficio, richiamando il comma 1-bis della medesima disposizione, secondo cui l’indennità non compete quando il personale sia trasferito ad altra sede limitrofa, anche se distante oltre dieci chilometri, a seguito della soppressione o dislocazione dei reparti o delle relative articolazioni. I ricorrenti hanno chiesto l’accertamento del proprio diritto, previa disapplicazione degli atti ostativi, e la condanna dell’Amministrazione al pagamento dell’indennità. Il Collegio ha verificato le due condizioni richieste dalla legge: il carattere d’autorità del trasferimento e la collocazione della nuova sede in un comune diverso e non limitrofo rispetto a quello della sede di provenienza. Quanto alla prima, ha rilevato che i trasferimenti erano stati determinati dalla dismissione delle strutture e perseguivano l’interesse organizzativo dell’Amministrazione; non assumeva rilievo contrario il fatto che agli interessati fosse stato chiesto di indicare sedi di gradimento. Quanto alla seconda, ha ritenuto che per sede limitrofa debba intendersi quella situata in un comune confinante. Le sedi di destinazione indicate dai ricorrenti non erano ubicate in comuni confinanti con Empoli o Montelupo Fiorentino e le distanze dedotte, comprese tra 19 e 160 chilometri, non erano state specificamente contestate dal Ministero.

La decisione

Il TAR ha accolto integralmente il ricorso. Ha qualificato i trasferimenti come trasferimenti d’autorità, poiché causati dalla soppressione o dismissione delle strutture di servizio per esigenze organizzative dell’Amministrazione, escludendo che la richiesta di indicare sedi gradite trasformasse il trasferimento in un trasferimento a domanda. Ha interpretato il requisito della sede limitrofa previsto dall’art. 1, comma 1-bis, della legge n. 86/2001 nel senso di sede situata in un comune confinante con quello della sede di provenienza. Poiché i comuni delle sedi di destinazione non confinavano con Empoli o Montelupo Fiorentino e le distanze dedotte non erano state contestate, ha ritenuto integrati i presupposti per l’indennità. Ha accertato il diritto di ciascun ricorrente alla corresponsione dell’indennità nei termini previsti dalla legge e ha condannato il Ministero della giustizia al pagamento dei relativi importi. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in complessivi euro 3.000, oltre accessori, rimborso del contributo unificato e distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 1, legge n. 86/2001

    indennità mensile «pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi»

    L’indennità spetta quando il trasferimento del personale sia disposto d’ufficio e la sede di destinazione si trovi in un comune diverso da quello di provenienza.

  • art. 1, comma 1-bis, legge n. 86/2001

    «L’indennità di cui al comma 1 nonché ogni altra indennità o rimborso previsti nei casi di trasferimento d’autorità non competono al personale trasferito ad altra sede di servizio limitrofa, anche se distante oltre dieci chilometri, a seguito della soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni»

    Nel caso di trasferimento conseguente alla soppressione o dislocazione di reparti, la sede limitrofa è quella situata in un comune confinante con il comune della sede di provenienza.

  • art. 1, comma 163, legge n. 228/2012

    Ha introdotto il comma 1-bis dell’art. 1 della legge n. 86/2001, applicato dall’Amministrazione per negare l’indennità.

  • art. 64, comma 2, c.p.a.

    Le circostanze di fatto specificamente allegate e non contestate dalla parte costituita possono essere poste a fondamento della decisione.

Massime di principio

  • Il trasferimento del personale disposto in conseguenza della soppressione o dislocazione di un reparto costituisce trasferimento d’autorità, perché è determinato in via prioritaria da una scelta organizzativa dell’Amministrazione volta alla cura dell’interesse pubblico; tale qualificazione non viene meno se l’Amministrazione consente al dipendente di esprimere il gradimento per una diversa sede.
  • Ai fini dell’indennità prevista dall’art. 1 della legge n. 86/2001, il requisito della sede di servizio limitrofa previsto per i trasferimenti conseguenti alla soppressione o dislocazione di reparti deve essere interpretato nel senso di sede ubicata in un comune confinante con quello della sede di provenienza.
  • Quando il trasferimento d’autorità consegue alla soppressione o dislocazione di un reparto, l’indennità spetta se la sede di destinazione è situata in un comune non confinante con quello di provenienza, anche qualora la distanza tra le sedi sia superiore a dieci chilometri; il carattere limitrofo non coincide con una generica vicinanza geografica né con il confine tra circoscrizioni organizzative non previamente individuate dall’ordinamento.
  • Nel giudizio amministrativo, le circostanze fattuali puntualmente allegate da una parte e non specificamente contestate dall’Amministrazione possono essere considerate pacifiche e utilizzate dal giudice ai sensi dell’art. 64, comma 2, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieMobilità, trasferimenti e comandi
RamiPubblico impiego e concorsi
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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