Corte di giustizia, Sentenza C-471/23
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 6 marzo 2025. — Obshtina Veliko Tarnovo e Obshtina Belovo contro Rakovoditel na Upravlyavashtia organ na Operativna programa « Regioni v rastezh » 2014-2020 e Rakovoditel na Upravlyavashtia organ na Operativna programa « Okolna sreda » 2014-2020. — Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Varhoven administrativen sad. — Rinvio pregiudiziale – Coesione economica, sociale e territoriale – Risorse proprie dell’Unione europea – Tutela degli interessi finanziari dell’Unione – Regolamento (UE) n. 1303/2013 – Articolo 2, punto 10 – Nozione di “beneficiario” – Rettifica finanziaria per violazione di una normativa nazionale in materia di appalti pubblici – Destinatario di una decisione di rettifica finanziaria – Determinazione della responsabilità relativa a tale rettifica e ripartizione contrattuale di tale responsabilità tra il beneficiario di un aiuto di Stato e il gestore di quest’ultimo – Partecipazione ai procedimenti amministrativo e giudiziario relativi a tale decisione – Articoli 41 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. — Cause riunite C-471/23 e C-477/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte chiarisce la nozione di "beneficiario" nei fondi SIE e conferma che essa può riguardare più soggetti coinvolti nell'operazione, non solo il capofila o il destinatario dell'aiuto di Stato. Stabilisce inoltre che la rettifica finanziaria può gravare su un soggetto diverso dall'autore dell'irregolarità, secondo il diritto nazionale e gli accordi contrattuali, purché ciò sia prevedibile per i soggetti interessati. Infine, impone che l'operatore finanziariamente responsabile possa partecipare al procedimento amministrativo e al successivo giudizio, se la rettifica incide direttamente sui suoi interessi.
Rettifica finanziaria su fondi SIE: individuazione del "beneficiario", destinatario dell'atto di rettifica e garanzie partecipative dell'operatore che ha commesso l'irregolarità
La questione giuridica
Se, ai sensi del regolamento n. 1303/2013, un soggetto che gestisce un aiuto di Stato o un progetto cofinanziato ma non è il destinatario dell'aiuto, ovvero non è il "capofila" del contratto, possa essere considerato "beneficiario"; se l'atto di rettifica finanziaria per un'irregolarità in materia di appalti possa essere rivolto a un soggetto diverso da quello che ha commesso la violazione; se la responsabilità per tale rettifica possa essere solidale o ripartita contrattualmente; e se gli articoli 41 e 47 della Carta ostino a negare all'operatore autore dell'irregolarità la partecipazione al procedimento amministrativo e al contenzioso, quando esso sia finanziariamente responsabile verso l'autorità di gestione.
Principio di diritto
L'articolo 2, punto 10, del regolamento n. 1303/2013 consente che sia qualificato come "beneficiario" anche un organismo responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione dell'operazione, pur se non è il destinatario dell'aiuto di Stato e pur se non ha firmato il contratto come "capofila". L'articolo 2, punti 36 e 37, non osta a che la rettifica finanziaria sia rivolta a un soggetto diverso dall'autore dell'irregolarità e a che la responsabilità sia solidale, contrattualmente ripartita o assunta solo dall'autore, purché i soggetti tenuti al rimborso potenziale potessero sapere in anticipo di poter essere chiamati a rispondere verso l'autorità di gestione. Infine, i principi di buona amministrazione e dei diritti di difesa, nonché l'articolo 47 della Carta, ostano a negare all'operatore che ha commesso l'irregolarità la partecipazione al procedimento e al ricorso se egli è finanziariamente responsabile verso l'autorità di gestione; un mero rimedio civile di regresso non basta a escluderne la legittimazione procedurale.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (UE) n. 1303/2013
- Articolo 2, punti 10, 36 e 37, del regolamento (UE) n. 1303/2013
- Articolo 143 del regolamento (UE) n. 1303/2013
- Regolamento (CE) n. 1370/2007
- Articoli 41 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
- Regolamento (UE) n. 1407/2013
- Regolamento (UE) n. 1408/2013
- Regolamento (UE) n. 717/2014
Rettifica finanziaria, beneficiario e diritti procedurali nei progetti finanziati dai fondi SIE
La pronuncia, resa in due cause riunite su rinvio del Varhoven administrativen sad (Corte suprema amministrativa bulgara), riguarda l'interpretazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 in materia di fondi strutturali e di investimento europei, nonché delle garanzie procedurali previste dalla Carta dei diritti fondamentali. Il contenzioso nasce da decisioni nazionali di rettifica finanziaria adottate in seguito a presunte irregolarità commesse nell'aggiudicazione di appalti pubblici nell'ambito di progetti cofinanziati da fondi dell'Unione.
Contesto normativo rilevante
La Corte richiama, in particolare, l'articolo 2, punti 10, 36 e 37, del regolamento n. 1303/2013. Il punto 10 definisce il "beneficiario" come l'organismo pubblico o privato, o la persona fisica, responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni; per gli aiuti di Stato il beneficiario è, di regola, l'organismo che riceve l'aiuto. Il punto 36 definisce l'"irregolarità" come una violazione del diritto dell'Unione o nazionale relativa alla sua applicazione, derivante da un'azione o omissione di un operatore economico che può arrecare pregiudizio al bilancio dell'Unione. L'articolo 143 disciplina le rettifiche finanziarie effettuate dagli Stati membri.
Sul versante dei diritti fondamentali, sono in rilievo gli articoli 41 e 47 della Carta. La Corte precisa che l'articolo 41 si rivolge alle istituzioni, organi e organismi dell'Unione, ma i principi di buona amministrazione e di contraddittorio operano anche quando uno Stato membro attua il diritto dell'Unione.
Fatti essenziali delle cause principali
Nella causa C-471/23, il comune di Veliko Tarnovo aveva concluso un accordo di partenariato con un'azienda municipale per l'attuazione di un progetto nel programma operativo "Regioni in crescita" 2014-2020. Il contratto amministrativo prevedeva che una parte della sovvenzione costituisse un aiuto di Stato e che il beneficiario rispondesse dei rischi del progetto, comprese eventuali rettifiche finanziarie. Dopo una presunta irregolarità nella procedura di appalto, l'autorità di gestione ha adottato una rettifica finanziaria nei confronti del comune, pur imputando la violazione all'azienda municipale.
Nella causa C-477/23, più comuni avevano presentato un progetto comune nel programma operativo "Ambiente" 2014-2020, con il comune di Pazardzhik designato come capofila e con il comune di Belovo incaricato dell'appalto oggetto della contestazione. Anche in questo caso la rettifica finanziaria è stata formalmente adottata nei confronti del comune capofila, benché l'irregolarità fosse attribuita al comune di Belovo.
Prima questione: nozione di "beneficiario"
La Corte afferma che la nozione di beneficiario dell'articolo 2, punto 10, non è limitata al solo destinatario dell'aiuto di Stato né, nelle operazioni in partenariato, al solo capofila.
La disposizione contiene una regola generale: beneficiario è l'organismo responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione dell'operazione. Le lettere a) e b) introducono precisazioni per i casi di aiuti di Stato e di strumenti finanziari, ma non impongono che tutti i requisiti si cumulino. Ne consegue che possono coesistere più beneficiari per la stessa operazione.
La Corte sottolinea che spetta agli Stati membri, nell'ambito della gestione concorrente, organizzare l'attuazione dei programmi e individuare i soggetti responsabili. Ne deriva che un organismo può essere beneficiario anche se non riceve direttamente l'aiuto di Stato e anche se non ha sottoscritto il contratto di sovvenzione come capofila.
Seconda, terza, quarta e quinta questione: destinatario della rettifica e responsabilità
La Corte ricorda che l'irregolarità ex articolo 2, punto 36, consiste in una violazione del diritto UE o nazionale commessa da un operatore economico nell'attuazione dei fondi SIE, con possibile danno al bilancio dell'Unione. Tuttavia, il regolamento n. 1303/2013 non disciplina in modo specifico chi debba essere il destinatario dell'atto di rettifica finanziaria.
Da ciò la Corte trae due conseguenze:
- la rettifica può essere chiesta anche a un soggetto diverso da quello che ha materialmente commesso l'irregolarità;
- la disciplina della responsabilità finanziaria è rimessa al diritto nazionale e agli impegni contrattuali assunti tra i partecipanti all'operazione.
Pertanto, il diritto dell'Unione non osta, in linea di principio, a una responsabilità solidale, a una ripartizione contrattuale del rischio o a un addebito esclusivo all'autore dell'irregolarità. Tuttavia, il principio di certezza del diritto impone che i soggetti finanziariamente responsabili possano sapere in anticipo che, in caso di irregolarità, potranno essere chiamati a rispondere verso l'autorità di gestione.
Sesta questione: partecipazione al procedimento e tutela giurisdizionale
La Corte riconosce che, quando un'autorità nazionale adotta una rettifica finanziaria nell'ambito dell'attuazione del diritto dell'Unione, devono essere rispettati i principi di buona amministrazione, i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva. Il contraddittorio deve essere garantito a chi subisce direttamente gli effetti della decisione.
Se l'operatore che ha commesso l'irregolarità non è finanziariamente responsabile verso l'autorità di gestione, la mancata partecipazione al procedimento amministrativo e al ricorso non viola il diritto dell'Unione, perché gli effetti della rettifica colpiscono il soggetto finanziariamente obbligato. Se invece l'operatore autore dell'irregolarità è anche finanziariamente responsabile verso l'autorità di gestione, esso deve poter partecipare sia alla fase amministrativa sia al giudizio di impugnazione.
La Corte aggiunge che un eventuale rimedio civile di regresso previsto dall'accordo di partenariato non è sufficiente a sostituire queste garanzie, perché non consente di contestare la decisione di rettifica che incide direttamente sulla sfera giuridica del soggetto responsabile.
Dispositivo
La Corte decide che:
- l'articolo 2, punto 10, del regolamento n. 1303/2013 consente di qualificare come beneficiario anche un soggetto responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione dell'operazione, pur se non destinatario dell'aiuto o non capofila;
- gli articoli 2, punti 36 e 37, non ostano a che la rettifica finanziaria sia rivolta a un soggetto diverso dall'autore dell'irregolarità e a che la responsabilità sia regolata dal diritto nazionale e dai contratti, purché ciò sia prevedibile;
- i principi di buona amministrazione, di difesa e l'articolo 47 della Carta ostano a escludere dalla partecipazione procedurale e giurisdizionale l'operatore che ha commesso l'irregolarità quando egli sia finanziariamente responsabile verso l'autorità di gestione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 6 mar 2025Corte di giustizia, Sentenza C-647/21
- Sentenza · 6 mar 2025Corte di giustizia, Sentenza C-48/23
- Sentenza · 6 mar 2025Corte di giustizia, Sentenza C-149/23
- Sentenza · 6 mar 2025Corte di giustizia, Sentenza C-150/23
- Sentenza · 6 mar 2025Corte di giustizia, Sentenza C-152/23
- Sentenza · 6 mar 2025Corte di giustizia, Sentenza C-154/23
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →