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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-152/23

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 6 marzo 2025. — Commissione europea contro Repubblica ceca. — Inadempimento di uno Stato – Articolo 258 TFUE – Protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione – Direttiva (UE) 2019/1937 – Articolo 26, paragrafi 1 e 3 – Mancata trasposizione e mancata comunicazione delle misure di trasposizione – Articolo 260, paragrafo 3, TFUE – Domanda di condanna al pagamento di una somma forfettaria – Criteri di fissazione dell’importo della sanzione – Applicazione automatica di un coefficiente di gravità. — Causa C-152/23

Giurisprudenza europea62023CJ0152

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato che la Repubblica ceca era venuta meno agli obblighi di trasposizione e comunicazione previsti dall’articolo 26 della direttiva (UE) 2019/1937, poiché alla scadenza del termine indicato nel parere motivato non aveva adottato tutte le misure necessarie. Ha inoltre ritenuto che, ai fini dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE, la sanzione pecuniaria dovesse essere una somma forfettaria e non una penalità, ma ha respinto l’impostazione della Commissione quanto all’applicazione automatica del coefficiente di gravità pari a 10. La Corte ha quindi condannato la Repubblica ceca al pagamento di EUR 2 300 000 e alle spese.

Inadempimento della Repubblica ceca per mancata e tardiva trasposizione della direttiva (UE) 2019/1937 sugli informatori e fissazione di una somma forfettaria ex articolo 260, paragrafo 3, TFUE con rifiuto dell’applicazione automatica del coefficiente di gravità proposto dalla Commissione.

La questione giuridica

Se la Repubblica ceca abbia omesso di adottare e comunicare entro il termine le misure nazionali di recepimento della direttiva (UE) 2019/1937, in violazione dell’articolo 26, paragrafi 1 e 3, e, in caso affermativo, quale somma forfettaria debba essere inflitta ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE, in particolare se sia legittima l’applicazione automatica del coefficiente di gravità pari a 10 prevista dalla comunicazione della Commissione del 2023.

Principio di diritto

Quando uno Stato membro non ha adottato né comunicato entro il termine le misure necessarie per la trasposizione di una direttiva adottata secondo procedura legislativa, la Corte può condannarlo, ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE, al pagamento di una somma forfettaria. La Corte ribadisce però che il coefficiente di gravità non può essere applicato in modo automatico e identico a tutte le ipotesi di mancata comunicazione totale delle misure di recepimento, perché la sanzione deve restare adeguata alle circostanze e proporzionata; nel caso di specie, pur accertando l’inadempimento della Repubblica ceca, la Corte ha fissato la somma forfettaria in EUR 2 300 000, rideterminando anche la componente relativa alla capacità finanziaria senza seguire il metodo della Commissione fondato sul criterio demografico.

Norme richiamate

  • Articolo 258 TFUE
  • Articolo 260, paragrafo 3, TFUE
  • Articolo 288, terzo comma, TFUE
  • Articolo 4, paragrafo 3, TUE
  • Articolo 17, paragrafo 1, TUE
  • Direttiva (UE) 2019/1937
  • Articolo 1 della direttiva (UE) 2019/1937
  • Articolo 26, paragrafi 1 e 3, della direttiva (UE) 2019/1937
  • Comunicazione della Commissione 2023/C 2/01 sulle sanzioni pecuniarie nei procedimenti d’infrazione

Mancata trasposizione della direttiva (UE) 2019/1937 da parte della Repubblica ceca

La pronuncia riguarda un ricorso per inadempimento proposto dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica ceca per mancata trasposizione tempestiva della direttiva (UE) 2019/1937 sulla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione. La Corte decide sia sull’accertamento dell’inadempimento sia sulla richiesta di condanna pecuniaria ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE.

Fatti e procedimento

La direttiva 2019/1937 imponeva agli Stati membri di adottare e comunicare le misure di recepimento entro il 17 dicembre 2021. La Commissione ha inviato lettera di diffida il 27 gennaio 2022 e parere motivato il 15 luglio 2022; la Repubblica ceca ha progressivamente notificato varie misure nazionali e ha sostenuto che parte della direttiva fosse già trasposta dalla normativa esistente e da prassi amministrative. Le leggi nazionali definitive di recepimento sono entrate in vigore solo il 1o agosto 2023.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 258 TFUE;
  • l’articolo 260, paragrafo 3, TFUE;
  • l’articolo 288, terzo comma, TFUE;
  • l’articolo 4, paragrafo 3, TUE;
  • l’articolo 17, paragrafo 1, TUE;
  • gli articoli 1 e 26, paragrafi 1 e 3, della direttiva (UE) 2019/1937.

La direttiva richiede non solo l’adozione delle misure necessarie al recepimento, ma anche che tali misure contengano un riferimento alla direttiva o ne siano corredate e che siano comunicate alla Commissione.

Esame dell’eccezione di irricevibilità

La Repubblica ceca sosteneva che la Commissione avesse ampliato l’oggetto della controversia nel ricorso, passando da una contestazione di trasposizione incompleta a una di assenza totale di trasposizione. La Corte respinge l’eccezione: dal parere motivato e dal ricorso emergeva sempre il medesimo addebito, ossia la mancata adozione e comunicazione di tutte le misure necessarie. La Commissione si era limitata a precisare la propria censura, senza modificarne l’oggetto.

Accertamento dell’inadempimento

Sul merito, la Corte osserva che alla scadenza del termine fissato nel parere motivato la Repubblica ceca non aveva ancora adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie né le aveva comunicate alla Commissione. Le misure nazionali preesistenti, pur invocate come parzialmente conformi alla direttiva, non bastavano: una valutazione di conformità sostanziale della normativa esistente non esonera lo Stato membro dall’obbligo di trasposizione mediante atto positivo, specifico e dotato di riferimento alla direttiva.

La Corte esclude anche che una prassi amministrativa possa sostituire il recepimento formale, poiché non offre la stabilità e la pubblicità richieste. Ugualmente irrilevante è la valutazione dello Stato membro circa il fatto che alcune disposizioni non richiedano trasposizione: spetta allo Stato membro adottare e comunicare le misure necessarie, non autolimitare l’obbligo di recepimento.

Condanna ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE

Poiché l’inadempimento rientra nell’ambito dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE, la Corte può infliggere una somma forfettaria. La Corte ribadisce che tale sanzione serve a garantire l’effettività del diritto dell’Unione e a prevenire la reiterazione di infrazioni analoghe.

Quanto alla gravità, la Corte afferma che la mancata trasposizione di una direttiva essenziale come la direttiva 2019/1937 è certamente grave, ma non accetta l’applicazione automatica del coefficiente di gravità pari a 10 prevista dalla comunicazione della Commissione del 2023. Un automatismo del genere non consente di adeguare la sanzione alle circostanze concrete e viola l’esigenza di proporzionalità.

La Corte tiene conto anche del fatto che la Repubblica ceca aveva cooperato con la Commissione e che alcune disposizioni erano state comunque comunicate nel corso del procedimento, pur in assenza di una trasposizione completa, specifica e formalmente riconoscibile. Inoltre, non segue il metodo della Commissione per il fattore legato alla capacità finanziaria, nella parte in cui incorpora un criterio demografico; fa quindi riferimento alla media del PIL triennale dello Stato membro. Alla luce di tali elementi, fissa la somma forfettaria in EUR 2 300 000.

Dispositivo

La Corte:

  • dichiara l’inadempimento della Repubblica ceca agli obblighi derivanti dall’articolo 26, paragrafi 1 e 3, della direttiva (UE) 2019/1937;
  • condanna la Repubblica ceca al pagamento di una somma forfettaria di EUR 2 300 000;
  • condanna la Repubblica ceca alle spese;
  • pone le spese del Regno del Belgio a suo carico.

Come è indicizzato

Materieinfrazione per mancata trasposizione di direttivaprotezione degli informatorisanzioni pecuniarie ex articolo 260 tfuecooperazione leale e certezza del dirittometodo di calcolo delle somme forfettarie

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