Corte di giustizia, Sentenza C-149/23
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 6 marzo 2025. — Commissione europea contro Repubblica federale di Germania. — Inadempimento di uno Stato – Articolo 258 TFUE – Protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione – Direttiva (UE) 2019/1937 – Articolo 26, paragrafi 1 e 3 – Mancata trasposizione e mancata comunicazione delle misure di trasposizione – Articolo 260, paragrafo 3, TFUE – Domanda di condanna al pagamento di una somma forfettaria – Criteri di fissazione dell’importo della sanzione – Applicazione automatica di un coefficiente di gravità. — Causa C-149/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte accerta che la Germania non aveva trasposto e comunicato in tempo utile la direttiva 2019/1937 sulla protezione degli informatori. Esclude che le difficoltà interne, legislative o economiche possano giustificare il ritardo e conferma che l’infrazione ricade nell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE. Quanto alla sanzione, censura l’idea di un coefficiente di gravità applicato automaticamente e, pur non seguendo integralmente il metodo della Commissione, fissa una somma forfettaria di EUR 34 milioni.
Inadempimento della Repubblica federale di Germania per mancata trasposizione e comunicazione della direttiva (UE) 2019/1937 nei termini, con condanna al pagamento di una somma forfettaria ex articolo 260, paragrafo 3, TFUE.
La questione giuridica
1) Se la Repubblica federale di Germania sia venuta meno agli obblighi di trasposizione e comunicazione previsti dall’articolo 26, paragrafi 1 e 3, della direttiva (UE) 2019/1937 per non aver adottato, entro il termine fissato nel parere motivato, le misure nazionali necessarie. 2) Se, in presenza di tale mancata comunicazione, debba essere inflitta una somma forfettaria ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE e, in caso affermativo, secondo quali criteri debba essere determinata, in particolare se la Commissione possa applicare automaticamente un coefficiente di gravità pari a 10 e un criterio demografico nel fattore n.
Principio di diritto
La Corte dichiara che uno Stato membro che, alla scadenza del termine fissato nel parere motivato, non abbia adottato né comunicato le misure necessarie per trasporre una direttiva adottata secondo la procedura legislativa viola gli obblighi di cui all’articolo 26, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2019/1937 e ricade nell’ambito dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE. Ai fini della somma forfettaria, la Corte ribadisce che la gravità, la durata e la capacità finanziaria vanno valutate in concreto: non è consentita un’applicazione automatica di un coefficiente di gravità uniforme né l’inclusione di un criterio demografico nel fattore n; nel caso di specie, per prevenire efficacemente la reiterazione dell’infrazione, condanna la Germania al pagamento di una somma forfettaria di EUR 34.000.000.
Norme richiamate
- Articolo 258 TFUE
- Articolo 260, paragrafo 3, TFUE
- Articolo 288, terzo comma, TFUE
- Articolo 4, paragrafo 3, TUE
- Articolo 17 TUE
- Direttiva (UE) 2019/1937
- Articolo 1 della direttiva (UE) 2019/1937
- Articolo 8 della direttiva (UE) 2019/1937
- Articolo 23, paragrafo 1, lettera c), della direttiva (UE) 2019/1937
- Articolo 26, paragrafi 1 e 3, della direttiva (UE) 2019/1937
- Comunicazione della Commissione 2023/C 2/01 sulle sanzioni pecuniarie nei procedimenti d’infrazione
Mancata trasposizione della direttiva (UE) 2019/1937
La causa è un ricorso per inadempimento proposto dalla Commissione europea contro la Repubblica federale di Germania, ai sensi degli articoli 258 e 260, paragrafo 3, TFUE, per mancata trasposizione e mancata comunicazione delle misure nazionali di recepimento della direttiva (UE) 2019/1937 sulla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione.
Fatti e procedimento precontenzioso
La Commissione aveva inviato una lettera di diffida il 27 gennaio 2022 e poi un parere motivato il 15 luglio 2022, con termine prorogato al 15 dicembre 2022. Alla data di scadenza di tale termine la Germania non aveva ancora adottato né comunicato le misure necessarie di trasposizione. Nel corso del giudizio, la Germania ha notificato lo HinSchG federale e successivamente varie leggi regionali; la Commissione ha quindi aggiornato le proprie conclusioni, rinunciando alla domanda di penalità di mora e mantenendo la richiesta di una somma forfettaria.
Normativa rilevante
La direttiva 2019/1937 mira, ai sensi dell’articolo 1, a rafforzare l’applicazione del diritto e delle politiche dell’Unione mediante norme minime comuni di protezione degli informatori. L’articolo 8 disciplina l’obbligo di istituire canali di segnalazione interna nel settore privato e pubblico; l’articolo 23, paragrafo 1, lettera c), impone sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive contro i procedimenti vessatori; l’articolo 26, paragrafi 1 e 3, fissa il termine di recepimento al 17 dicembre 2021 e l’obbligo di comunicazione alla Commissione.
Valutazione dell’inadempimento ex articolo 258 TFUE
La Corte ricorda che l’esistenza dell’inadempimento va valutata alla scadenza del termine fissato nel parere motivato e che i successivi sviluppi non possono sanare retroattivamente la violazione. Poiché alla scadenza del 15 dicembre 2022 la Germania non aveva adottato né comunicato le misure nazionali richieste, la Corte accerta la violazione degli obblighi derivanti dall’articolo 26, paragrafi 1 e 3, della direttiva. Respinge le giustificazioni fondate su difficoltà dell’ordinamento interno, sul processo legislativo, sulle ripercussioni economiche e sulla possibilità per i dipendenti degli enti comunali di ricorrere ai canali esterni, rilevando che le segnalazioni interne hanno importanza centrale nella direttiva e che una prassi amministrativa non pubblicizzata non costituisce trasposizione adeguata.
Sanzione pecuniaria ex articolo 260, paragrafo 3, TFUE
La Corte conferma che il caso rientra nell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE, poiché l’inadempimento concerne l’obbligo di comunicare misure di recepimento di una direttiva adottata secondo procedura legislativa. Rileva che la Commissione, quando adisce la Corte dopo la pubblicazione della propria comunicazione sulle sanzioni pecuniarie, può fondare su tale comunicazione la proposta di importo, ma la Corte non è vincolata dai criteri ivi indicati.
Criteri di determinazione della somma forfettaria
La Corte ribadisce che la somma forfettaria serve a sanzionare la persistenza dell’inadempimento e a prevenire la reiterazione di violazioni analoghe. La gravità va valutata in concreto e non può essere predeterminata in modo automatico sulla base di un coefficiente fisso uguale per tutte le mancate trasposizioni; inoltre, la capacità finanziaria dello Stato membro non può essere calcolata includendo un criterio demografico come previsto dalla comunicazione della Commissione del 2023. La Corte considera tuttavia che l’infrazione, protrattasi per oltre due anni e mezzo, ha inciso su una direttiva essenziale per la tutela dell’interesse generale e della piena efficacia del diritto dell’Unione.
Dispositivo
La Corte dichiara l’inadempimento della Repubblica federale di Germania e la condanna a versare alla Commissione una somma forfettaria di EUR 34.000.000, oltre alle spese. Il dispositivo conferma la linea giurisprudenziale secondo cui la mancata trasposizione di una direttiva fondamentale sulla protezione degli informatori costituisce una violazione particolarmente grave, suscettibile di sanzione pecuniaria anche in assenza di penalità di mora.
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