Corte di giustizia, Sentenza C-150/23
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 6 marzo 2025. — Commissione europea contro Granducato di Lussemburgo. — Inadempimento di uno Stato – Articolo 258 TFUE – Protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione – Direttiva (UE) 2019/1937 – Articolo 26, paragrafi 1 e 3 – Mancata trasposizione e mancata comunicazione delle misure di attuazione – Articolo 260, paragrafo 3, TFUE – Domanda di condanna al pagamento di una somma forfettaria – Criteri di fissazione dell’importo della sanzione – Applicazione automatica di un coefficiente di gravità. — Causa C-150/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha constatato che il Lussemburgo non aveva trasposto né comunicato in tempo utile le misure necessarie per dare attuazione alla direttiva sugli informatori. Ha quindi accolto il ricorso della Commissione e ha ritenuto applicabile l’articolo 260, paragrafo 3, TFUE, pur correggendo l’importo della sanzione proposto dalla Commissione. In particolare, ha censurato l’idea di un coefficiente di gravità automaticamente pari a 10 in tutti i casi di mancata comunicazione totale e ha fissato una somma forfettaria di EUR 375000.
Inadempimento del Lussemburgo per mancata trasposizione e comunicazione della direttiva (UE) 2019/1937 sugli informatori, con condanna a somma forfettaria ex articolo 260, paragrafo 3, TFUE e precisazioni sui criteri di calcolo della sanzione.
La questione giuridica
Se il Granducato di Lussemburgo, non avendo adottato né comunicato entro il termine impartito le misure nazionali di recepimento della direttiva (UE) 2019/1937, fosse venuto meno agli obblighi derivanti dall’articolo 26, paragrafi 1 e 3, della direttiva; e, in caso affermativo, se dovesse essere condannato al pagamento di una somma forfettaria ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE e in quale importo, con particolare riguardo alla legittimità dell’applicazione automatica di un coefficiente di gravità pari a 10.
Principio di diritto
Quando uno Stato membro non adotta entro il termine di trasposizione né comunica alla Commissione le misure nazionali necessarie a recepire una direttiva adottata con procedura legislativa, la Corte ne constata l’inadempimento ex articolo 258 TFUE e può, ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE, condannarlo al pagamento di una somma forfettaria. Tuttavia, nella determinazione dell’importo la Corte non è vincolata dal metodo della Commissione se questo conduce ad automatismi incompatibili con la proporzionalità: in particolare, l’applicazione sistematica di un coefficiente di gravità pari a 10 per ogni mancata comunicazione totale non consente di adeguare la sanzione alle circostanze concrete e non può essere seguita senza correttivi. Nel caso di specie, la Corte ha fissato la somma forfettaria in EUR 375000, tenendo conto della gravità dell’inadempimento, della sua durata e della capacità finanziaria dello Stato membro.
Norme richiamate
- Articolo 258 TFUE
- Articolo 260, paragrafo 3, TFUE
- Articolo 288, terzo comma, TFUE
- Articolo 4, paragrafo 3, TUE
- Articolo 17 TUE
- Direttiva (UE) 2019/1937
- Articolo 1 della direttiva (UE) 2019/1937
- Articolo 26, paragrafi 1 e 3, della direttiva (UE) 2019/1937
- Comunicazione della Commissione 2023/C 2/01 sulle sanzioni pecuniarie nei procedimenti d’infrazione
- Regolamento di procedura della Corte, articolo 138, paragrafo 1
Inadempimento del Lussemburgo per mancata trasposizione della direttiva sugli informatori
La sentenza riguarda un ricorso per inadempimento promosso dalla Commissione contro il Granducato di Lussemburgo per la mancata trasposizione, entro il termine previsto, della direttiva (UE) 2019/1937 sulla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione. La Corte si pronuncia anche sulla richiesta di sanzione pecuniaria ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE.
Fatti e procedimento
La direttiva 2019/1937 imponeva agli Stati membri di adottare entro il 17 dicembre 2021 le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie e di comunicarle alla Commissione. Il Lussemburgo non aveva adempiuto entro il termine indicato nel parere motivato del 15 luglio 2022, sicché la Commissione ha adito la Corte il 13 marzo 2023. Successivamente, il 16 maggio 2023 il Lussemburgo ha adottato la legge di trasposizione, entrata in vigore il 21 maggio 2023. La Commissione ha allora rinunciato alla domanda di penalità giornaliera, mantenendo la sola richiesta di somma forfettaria, poi rideterminata in EUR 467100.
Normativa rilevante
La direttiva 2019/1937 ha come obiettivo il rafforzamento dell’applicazione del diritto dell’Unione mediante norme minime comuni di protezione degli informatori. L’articolo 26, paragrafi 1 e 3, imponeva la trasposizione entro il 17 dicembre 2021 e la comunicazione immediata delle misure nazionali alla Commissione. La Commissione fondava la quantificazione della sanzione sulla comunicazione 2023/C 2/01 sulle sanzioni pecuniarie nei procedimenti d’infrazione, che prevede, per i ricorsi ex articolo 260, paragrafo 3, TFUE, un coefficiente di gravità sistematicamente pari a 10 nei casi di mancata comunicazione totale delle misure di trasposizione.
Inadempimento accertato dalla Corte
La Corte ricorda che la sussistenza dell’inadempimento va valutata alla scadenza del termine fissato nel parere motivato e non alla luce degli adempimenti successivi. Poiché alla scadenza di tale termine il Lussemburgo non aveva adottato né comunicato le misure di recepimento, la Corte dichiara l’inadempimento degli obblighi derivanti dall’articolo 26, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2019/1937.
Sanzione ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE
La Corte afferma che la somma forfettaria è giustificata per prevenire la reiterazione di violazioni analoghe e per sanzionare un inadempimento che ha inciso sulla piena efficacia del diritto dell’Unione. Tuttavia, nel fissare l’importo, la Corte ribadisce che deve rispettarsi il principio di proporzionalità e che i criteri di Commissione contenuti nelle comunicazioni non vincolano il giudice dell’Unione.
Criteri di calcolo della somma forfettaria
La Corte esamina separatamente gravità, durata e capacità finanziaria dello Stato membro.
- Quanto alla gravità, osserva che la mancata trasposizione della direttiva sugli informatori è particolarmente seria, perché incide su uno strumento essenziale per la protezione delle segnalazioni di violazioni del diritto dell’Unione in settori sensibili.
- Tuttavia, critica l’applicazione automatica del coefficiente di gravità 10 prevista dalla comunicazione della Commissione, ritenendo che un simile automatismo impedisca di adattare la sanzione alle circostanze concrete.
- Quanto alla durata, considera il periodo compreso tra il 18 dicembre 2021 e il 20 maggio 2023, pari a quasi un anno e mezzo.
- Quanto alla capacità finanziaria, richiama la giurisprudenza che attribuisce rilievo prevalente al PIL dello Stato membro e non accoglie il criterio demografico impiegato dalla Commissione nel fattore n.
Dispositivo
La Corte condanna il Granducato di Lussemburgo a versare alla Commissione una somma forfettaria di EUR 375000 e a sopportare le spese. La domanda di penalità giornaliera è stata ritirata dalla Commissione dopo la trasposizione intervenuta nel corso del giudizio.
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