Corte di giustizia, Sentenza C-647/21
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 6 marzo 2025. — D. K. e a. — Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Sąd Okręgowy w Słupsku. — Rinvio pregiudiziale – Stato di diritto – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Principio d’inamovibilità e d’indipendenza dei giudici – Delibera del collegio di un organo giurisdizionale di revocare l’assegnazione a un giudice di tutti i procedimenti a lui attribuiti – Assenza di criteri oggettivi per adottare una decisione di revoca dell’assegnazione – Assenza di obbligo di motivazione di una simile decisione – Primato del diritto dell’Unione – Obbligo di disapplicare una simile decisione di revoca dell’assegnazione. — Cause riunite C-647/21 e C-648/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha esaminato due rinvii pregiudiziali del Tribunale regionale di Słupsk relativi alla revoca dell’assegnazione di numerosi procedimenti a una giudice e al suo successivo trasferimento di sezione. Ha ritenuto ricevibili le questioni nella parte in cui riguardavano la compatibilità della disciplina polacca con l’articolo 19 TUE, ma ha escluso la competenza sull’articolo 47 della Carta in quanto tale e ha dichiarato irricevibili taluni profili e le terze questioni. Nel merito, ha affermato che una revoca dell’assegnazione priva di criteri oggettivi e di motivazione viola l’articolo 19 TUE e che la delibera illegittima, insieme agli atti successivi, deve essere disapplicata per garantire il primato del diritto dell’Unione.
Indipendenza e inamovibilità del giudice: compatibilità con il diritto UE della revoca dell’assegnazione dei procedimenti disposta dal collegio del tribunale senza criteri oggettivi, motivazione e controllo giurisdizionale, e obbligo di disapplicare tali atti
La questione giuridica
Se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE osti a una normativa nazionale che consente a un collegio di tribunale di revocare a un giudice l’assegnazione di una parte o di tutti i procedimenti attribuitigli senza criteri oggettivi, senza obbligo di motivazione e senza controllo giurisdizionale; e se, in caso di violazione, il principio del primato imponga al giudice nazionale e alle autorità competenti di disapplicare la delibera di revoca e gli atti successivi di riassegnazione, consentendo al giudice originario di continuare a conoscere delle cause.
Principio di diritto
L’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE osta a una normativa nazionale che consenta a un organo interno del tribunale di revocare l’assegnazione dei procedimenti a un giudice senza criteri oggettivi, senza obbligo di motivazione e senza adeguato controllo, poiché una simile disciplina non garantisce l’indipendenza, l’inamovibilità e il requisito del giudice precostituito per legge. Inoltre, quando una delibera di revoca sia stata adottata in violazione di tale disposizione, il giudice nazionale e le autorità competenti devono disapplicarla, nonché disapplicare gli atti successivi di riassegnazione, se ciò è necessario per assicurare la piena efficacia del diritto dell’Unione; il giudice inizialmente investito può così continuare a conoscere dei procedimenti.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 51, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 52, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 4, paragrafo 3, TUE
- Direttiva (UE) 2016/343
- Costituzione della Repubblica di Polonia, articoli 178, 179 e 180
- Legge polacca sull’ordinamento giudiziario, articoli 11, 21, 22a, 24, 30, 42a, 47a, 47b
- Legge polacca del 12 luglio 2017 recante modifica della legge sull’ordinamento giudiziario e di talune altre leggi, articolo 17, paragrafo 1
Indipendenza del giudice e revoca dell’assegnazione dei procedimenti nel diritto polacco
La sentenza riguarda due rinvii pregiudiziali del Sąd Okręgowy w Słupsku (Tribunale regionale di Słupsk, Polonia) in procedimenti penali. La Corte era chiamata a verificare se una disciplina nazionale che consente al collegio del tribunale di revocare a un giudice l’assegnazione dei procedimenti, e gli atti conseguenti di riassegnazione, sia compatibile con l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e quali effetti ne derivino alla luce del primato del diritto dell’Unione.
Fatti e procedimento principale
Nei procedimenti principali, una giudice del Tribunale regionale di Słupsk aveva trasmesso due rinvii pregiudiziali in cause penali che riguardavano, rispettivamente, D.K. e M.C./M.F. Poco dopo, l’11 ottobre 2021, il collegio del tribunale adottava una delibera che revocava a tale giudice l’assegnazione di circa settanta procedimenti, compresi quelli principali. Il 13 ottobre 2021 il presidente del tribunale disponeva inoltre il trasferimento della stessa giudice dalla sezione penale d’appello alla sezione di primo grado; l’ordinanza entrava in vigore il 18 ottobre 2021. Il giudice del rinvio riteneva che tali misure potessero incidere sull’indipendenza e sull’inamovibilità del giudice e costituire una reazione ai suoi controlli sulla legittimità della composizione dell’organo giudicante.
Normativa nazionale richiamata
La Corte richiama, tra le altre, le disposizioni della Costituzione polacca sull’indipendenza e inamovibilità dei giudici (articoli 178, 179 e 180) e varie disposizioni della legge sull’ordinamento giudiziario, in particolare:
- l’articolo 22a, che disciplina la ripartizione degli incarichi, le assegnazioni e le riassegnazioni;
- l’articolo 47b, paragrafi 1, 5 e 6, che consente la modifica della composizione del collegio e la revoca dell’assegnazione dei procedimenti in caso di trasferimento o distacco del giudice;
- l’articolo 42a, che limita la possibilità di contestare la legittimazione dei tribunali e la nomina dei giudici. La Corte considera anche la decisione sulla revoca del 2017 che permette al Ministro della Giustizia di revocare presidenti e vicepresidenti di organi giurisdizionali.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio chiedeva in sostanza:
- se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato con l’articolo 47 della Carta, osti alla disciplina nazionale che consente al collegio del tribunale di revocare l’assegnazione dei procedimenti senza criteri oggettivi, senza motivazione e senza controllo giurisdizionale;
- se, in caso di incompatibilità, il giudice nazionale e ogni altra autorità debbano disapplicare la delibera del collegio e gli atti successivi di riassegnazione, lasciando in carica il giudice originariamente assegnato;
- se debbano esistere mezzi di ricorso per le parti, inclusi gli imputati nei procedimenti penali.
Competenza e ricevibilità
La Corte ha escluso la propria competenza a interpretare l’articolo 47 della Carta in quanto tale, perché il giudice del rinvio non aveva dimostrato che i procedimenti principali rientrassero nell’attuazione del diritto dell’Unione tramite una norma nazionale specifica e il riferimento alla direttiva 2016/343 non era sufficiente.
Ha dichiarato ricevibili le questioni nella parte in cui riguardavano l’articolo 19 TUE e la capacità del giudice di continuare a decidere la causa nonostante la revoca dell’assegnazione. Tuttavia, ha dichiarato irricevibile la parte delle prime questioni relativa alla composizione del collegio nel suo insieme, perché il rinvio non conteneva elementi sufficienti sul contesto normativo nazionale. Ha inoltre dichiarato irricevibili le terze questioni sulla tutela giurisdizionale delle parti, perché non necessarie ai fini della decisione nei procedimenti principali.
Ragionamento della Corte sull’articolo 19 TUE
La Corte ricorda che, pur rientrando l’organizzazione della giustizia nella competenza degli Stati membri, questi devono rispettare l’articolo 19 TUE quando organizzano i rimedi giurisdizionali nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione. Il requisito di indipendenza implica sia una dimensione esterna sia una interna, e richiede norme sufficientemente chiare da escludere qualsiasi dubbio legittimo sull’imparzialità e sulla neutralità del giudice.
La Corte sottolinea inoltre che l’articolo 19 TUE richiede anche un giudice "precostituito per legge", nozione che riguarda non solo l’esistenza del tribunale, ma anche la sua composizione nei singoli procedimenti e il rispetto delle regole interne che disciplinano l’assegnazione e la riassegnazione delle cause.
Nel caso concreto, la normativa polacca consentiva la revoca dell’assegnazione dei procedimenti:
- senza criteri oggettivi chiaramente formulati;
- senza obbligo di motivazione;
- senza un controllo giurisdizionale effettivo. Il riferimento a un generico "ostacolo duraturo all’esame della causa" è stato considerato troppo vago per prevenire arbitrarietà. La Corte osserva inoltre che, nel caso concreto, la delibera del collegio era immotivata e temporalmente vicina al successivo trasferimento della giudice, circostanza idonea a far sorgere il sospetto che si trattasse di una misura reattiva rispetto al contenuto delle sue decisioni.
La Corte richiama la propria giurisprudenza sui trasferimenti senza consenso, che possono fungere da strumento di controllo sul contenuto delle decisioni giudiziarie, e afferma per analogia che anche la revoca dell’assegnazione dei procedimenti, se non regolata in modo rigoroso, può costituire una sanzione disciplinare dissimulata o comunque una forma di pressione indebita.
Effetti del primato e disapplicazione degli atti
Sulla seconda questione, la Corte ribadisce che il primato del diritto dell’Unione impone a tutti gli organi dello Stato di garantire la piena efficacia delle norme dell’Unione e di disapplicare, ove necessario, ogni norma o prassi nazionale incompatibile con una disposizione dell’Unione dotata di effetto diretto.
Poiché l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, interpretato alla luce del diritto a un giudice indipendente e precostituito per legge, ha tale portata, il giudice nazionale deve disapplicare la delibera del collegio che ha revocato l’assegnazione dei procedimenti, nonché gli atti successivi di riassegnazione, quando ciò sia indispensabile per garantire la piena efficacia del diritto dell’Unione. Le autorità giudiziarie competenti a comporre o modificare il collegio devono anch’esse disapplicare la delibera illegittima.
Dispositivo
La Corte conclude che:
- l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE osta a una normativa nazionale che consente la revoca dell’assegnazione dei procedimenti a un giudice senza criteri oggettivi e senza obbligo di motivazione;
- l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e il principio del primato impongono la disapplicazione della delibera di revoca e degli atti successivi di riassegnazione, se la delibera è stata adottata in violazione del diritto dell’Unione.
Implicazioni pratiche
La pronuncia rafforza il controllo UE sulle misure organizzative interne ai tribunali quando queste possano incidere sull’indipendenza del giudice e sulla regolarità della composizione del collegio. Per i professionisti, la sentenza segnala che una riassegnazione dei fascicoli o un mutamento della composizione del giudice privo di criteri, motivazione e rimedi può essere censurato direttamente sul piano del diritto dell’Unione e disapplicato dal giudice nazionale.
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