Corte di giustizia, Sentenza C-154/23
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 6 marzo 2025. — Commissione europea contro Repubblica d'Estonia. — Inadempimento di uno Stato – Articolo 258 TFUE – Protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione – Direttiva (UE) 2019/1937 – Articolo 26, paragrafi 1 e 3 – Mancata trasposizione e mancata comunicazione delle misure di trasposizione – Articolo 260, paragrafo 3, TFUE – Domanda di condanna al pagamento di una somma forfettaria e di una penalità giornaliera – Criteri di fissazione dell'importo delle sanzioni – Applicazione automatica di un coefficiente di gravità. — Causa C-154/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte accoglie il ricorso della Commissione contro l’Estonia per la mancata trasposizione della direttiva (UE) 2019/1937 entro il termine e per la mancata comunicazione delle misure nazionali di recepimento. Ribadisce che gli Stati membri non possono giustificare il ritardo con circostanze interne e che l’inadempimento rientra nell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE. Quanto alle sanzioni, la Corte riduce gli importi proposti dalla Commissione, escludendo l’automatismo del coefficiente di gravità e fissando una somma forfettaria di EUR 500000 e una penalità giornaliera di EUR 1500 condizionata al persistere dell’inadempimento alla data della sentenza.
Inadempimento della Repubblica di Estonia per mancata trasposizione e comunicazione delle misure di recepimento della direttiva (UE) 2019/1937 sugli informatori, con condanna a somma forfettaria e penalità ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE.
La questione giuridica
Se la Repubblica di Estonia sia venuta meno agli obblighi derivanti dall’articolo 26, paragrafi 1 e 3, della direttiva (UE) 2019/1937 per non aver adottato e comunicato le misure nazionali di recepimento entro il termine, e se, persistendo l’inadempimento, sussistano i presupposti per infliggere una somma forfettaria e una penalità giornaliera ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE; inoltre, quale metodo di calcolo delle sanzioni sia compatibile con i criteri di gravità, durata e capacità finanziaria senza applicazione automatica di un coefficiente di gravità fisso.
Principio di diritto
La Corte dichiara che uno Stato membro che non abbia adottato, entro la scadenza del termine fissato nel parere motivato, le disposizioni necessarie per recepire una direttiva adottata secondo la procedura legislativa, né le abbia comunicate alla Commissione, è inadempiente ai sensi dell’articolo 258 TFUE e rientra nell’ambito dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE. In tale ambito, la Corte può irrogare una somma forfettaria e, se l’inadempimento persiste fino alla data della pronuncia, anche una penalità giornaliera; tuttavia il loro importo deve essere adeguato e proporzionato alle circostanze concrete, senza che sia ammissibile un’applicazione automatica di un coefficiente di gravità identico per ogni mancata trasposizione. Nel caso di specie, tenuto conto della gravità significativa della mancata trasposizione della direttiva sugli informatori, della sua durata e della capacità finanziaria della Repubblica di Estonia, la Corte condanna lo Stato membro al pagamento di una somma forfettaria di EUR 500000 e, se l’inadempimento persiste alla data della sentenza, di una penalità giornaliera di EUR 1500.
Norme richiamate
- Articolo 258 TFUE
- Articolo 260, paragrafo 3, TFUE
- Articolo 288, terzo comma, TFUE
- Direttiva (UE) 2019/1937
- Articolo 26, paragrafi 1 e 3, della direttiva (UE) 2019/1937
- Regolamento di procedura della Corte, articolo 138, paragrafo 1
Mancata trasposizione della direttiva (UE) 2019/1937 da parte della Repubblica di Estonia
La pronuncia riguarda un ricorso per inadempimento promosso dalla Commissione europea contro la Repubblica di Estonia per la mancata adozione e comunicazione delle misure nazionali di recepimento della direttiva (UE) 2019/1937 sulla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione. La causa è stata decisa dalla Sesta Sezione, nell’ambito degli articoli 258 e 260, paragrafo 3, TFUE.
Fatti e procedimento precontenzioso
La Commissione ha inviato una lettera di diffida il 27 gennaio 2022 e, non avendo ricevuto la comunicazione delle misure di trasposizione, ha emesso un parere motivato il 15 luglio 2022, fissando un termine di due mesi. L’Estonia ha riconosciuto l’esistenza del ritardo e ha informato la Commissione dello stato dell’iter legislativo, ma alla scadenza del termine non aveva ancora adottato né comunicato le misure di recepimento.
Normativa rilevante
La direttiva 2019/1937 mira, ai sensi dell’articolo 1 e dei considerando 1 e 4, a rafforzare l’applicazione del diritto dell’Unione mediante norme minime comuni di protezione degli informatori. L’articolo 26, paragrafo 1, imponeva agli Stati membri di recepire la direttiva entro il 17 dicembre 2021; il paragrafo 3 richiedeva inoltre un riferimento espresso alla direttiva negli atti nazionali e la loro immediata comunicazione alla Commissione. In tema di sanzioni pecuniarie, la Corte richiama l’articolo 260, paragrafo 3, TFUE e la comunicazione della Commissione 2023/C 2/01 sulle sanzioni nei procedimenti d’infrazione.
Accertamento dell’inadempimento
La Corte ricorda che la sussistenza dell’inadempimento va valutata alla scadenza del termine fissato nel parere motivato e che i mutamenti successivi non sono rilevanti. Osserva inoltre che, quando una direttiva richiede un riferimento espresso negli atti di recepimento, è comunque necessario un atto positivo di trasposizione. Poiché l’Estonia non aveva adottato né comunicato le misure necessarie entro il termine, la Corte accerta l’inadempimento degli obblighi derivanti dall’articolo 26, paragrafi 1 e 3, della direttiva.
Applicazione dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE
La Corte ritiene che l’inadempimento contestato rientri nell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE, poiché riguarda la mancata comunicazione delle misure di attuazione di una direttiva adottata secondo la procedura legislativa. Ribadisce che il meccanismo serve a sollecitare una rapida cessazione dell’inadempimento e a semplificare l’irrogazione delle sanzioni pecuniarie.
Valutazione delle sanzioni pecuniarie
La Corte considera opportuno imporre una somma forfettaria, poiché l’inadempimento era già significativo e persistente e la prevenzione di future violazioni richiedeva un effetto dissuasivo. Ritiene inoltre che una penalità giornaliera sia appropriata solo se l’inadempimento persiste fino alla data della sentenza; nella fattispecie, ciò è confermato alla chiusura della fase scritta, con possibilità di comminarla solo se l’inadempimento continuerà alla pronuncia.
Criteri di quantificazione e rifiuto dell’automatismo
La Corte precisa che, sebbene le comunicazioni della Commissione contribuiscano alla trasparenza e prevedibilità, non vincolano la Corte. Contesta l’applicazione automatica di un coefficiente di gravità pari a 10 per tutte le mancate trasposizioni: tale automatismo impedisce di adattare la sanzione alle circostanze concrete e alle conseguenze della violazione sugli interessi pubblici e privati. Pur riconoscendo che la direttiva 2019/1937 è uno strumento essenziale per proteggere gli informatori e prevenire danni in settori sensibili, la Corte afferma che la sanzione deve rimanere proporzionata.
Elementi considerati nel caso concreto
La Corte osserva che l’Estonia aveva segnalato l’esistenza di alcune norme settoriali interne a tutela degli informatori, ma tali norme erano frammentarie e non costituivano un recepimento completo e preciso della direttiva, né risultavano notificate con riferimento espresso alla direttiva stessa. Quanto alla durata, l’inadempimento decorre dal 17 dicembre 2021 e perdura da tre anni al momento dell’esame dei fatti. Quanto alla capacità finanziaria, la Corte non accoglie il metodo della Commissione fondato anche sulla popolazione e considera il PIL medio degli ultimi tre anni come parametro pertinente.
Dispositivo
La Corte dichiara che la Repubblica di Estonia è venuta meno agli obblighi derivanti dall’articolo 26, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2019/1937. La condanna altresì al pagamento di una somma forfettaria di EUR 500000 e, qualora l’inadempimento persista alla data della sentenza, di una penalità giornaliera di EUR 1500 fino alla cessazione dell’inadempimento. La Repubblica di Estonia è inoltre condannata alle spese.
Principio affermato
In materia di mancata trasposizione di una direttiva adottata secondo la procedura legislativa, la Corte può irrogare, ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE, sia una somma forfettaria sia una penalità giornaliera, purché la sanzione sia proporzionata e calibrata sulle circostanze concrete; non è invece consentita l’applicazione automatica e uniforme di un coefficiente di gravità fisso a tutte le ipotesi di mancata comunicazione delle misure nazionali di recepimento.
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