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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-48/23

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 6 marzo 2025. — Alajärven Sähkö Oy e.a. e Elenia Verkko Oyj contro Energiavirasto. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Markkinaoikeus. — Rinvio pregiudiziale – Mercato interno dell’energia elettrica – Direttiva (UE) 2019/944 – Articolo 57, paragrafi 4 e 5 – Indipendenza dell’autorità nazionale di regolazione nell’esercizio dei suoi compiti e delle sue competenze – Orientamenti formulati da uno Stato membro – Modifica legislativa volta a ridurre i prezzi di distribuzione dell’energia elettrica – Decisione relativa ai metodi di controllo delle tariffe per la gestione della rete elettrica adottata dall’autorità di regolazione interessata a seguito di tale modifica – Presa in considerazione dei lavori preparatori della legge che ha operato detta modifica. — Causa C-48/23

Giurisprudenza europea62023CJ0048

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito i confini dell’indipendenza dell’autorità nazionale di regolazione nel settore elettrico ai sensi della direttiva 2019/944. Uno Stato membro può perseguire, tramite la propria normativa energetica, obiettivi di politica generale come il contenimento dei prezzi di distribuzione, purché non intervenga direttamente sulle tariffe o sui metodi di calcolo riservati all’autorità. I lavori preparatori di una legge non possono essere considerati istruzioni vincolanti per l’autorità di regolazione. La Corte ha quindi escluso l’incompatibilità automatica della normativa finlandese in esame con il diritto UE.

Indipendenza dell’autorità nazionale di regolazione dell’energia elettrica e limiti agli orientamenti legislativi nazionali sui metodi tariffari di rete

La questione giuridica

Se l’articolo 57, paragrafi 4 e 5, e l’articolo 59 della direttiva (UE) 2019/944 ostino a una legge nazionale che, senza disciplinare direttamente tariffe o metodologie di calcolo, persegua nei lavori preparatori l’obiettivo di incidere sui prezzi di distribuzione dell’energia elettrica e, in conseguenza della sua entrata in vigore, induca l’autorità di regolazione a modificare prima del termine i metodi di controllo tariffario; e quali criteri vadano usati per distinguere tra legittimi orientamenti generali e interferenze vietate nei compiti regolatori essenziali.

Principio di diritto

La direttiva 2019/944 non osta a una normativa nazionale che, pur mirando secondo i lavori preparatori a contenere i prezzi di distribuzione dell’energia elettrica, non contenga disposizioni specifiche sulle tariffe di rete o sui loro metodi di calcolo e si limiti a definire un quadro strategico generale; resta invece vietata qualsiasi misura nazionale che entri nel dettaglio degli elementi rimessi alla discrezionalità tecnica dell’autorità di regolazione o che, in concreto, si traduca in istruzioni vincolanti o pressioni tali da compromettere la sua autonomia decisionale. Il fatto che l’autorità abbia poi modificato i metodi tariffari prima della scadenza del periodo di controllo, in seguito all’entrata in vigore della legge, non basta da solo a integrare una violazione dell’indipendenza, se la modifica è conseguenza di una legge concernente un aspetto non rientrante nei compiti regolatori di cui all’articolo 59 e i lavori preparatori non hanno valore vincolante per l’autorità.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2019/944/UE
  • Articolo 57 della direttiva 2019/944/UE
  • Articolo 59 della direttiva 2019/944/UE
  • Direttiva 2009/72/CE
  • Articolo 35 della direttiva 2009/72/CE
  • Articolo 194 TFUE

Indipendenza dell’autorità nazionale di regolazione e modifica dei metodi tariffari di rete

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del markkinaoikeus finlandese in una controversia tra gestori di rete elettrica e l’Agenzia per l’energia finlandese. La questione centrale è se una legge nazionale, adottata con l’obiettivo di contenere i prezzi di distribuzione dell’energia elettrica, possa incidere indirettamente sui metodi di controllo tariffario senza violare l’indipendenza dell’autorità di regolazione prevista dalla direttiva 2019/944.

Fatti e procedimento principale

L’Agenzia per l’energia aveva fissato nel 2015 i metodi di controllo per due periodi regolatori: 2016-2019 e 2020-2023. Con delibere del 15 dicembre 2021, essa ha modificato tali metodi per il periodo residuo 2022-2023, dichiarando di averlo fatto di propria iniziativa a seguito dell’entrata in vigore della legge 730/2021.

Le ricorrenti nel procedimento principale hanno chiesto l’annullamento delle delibere nella parte in cui aggiornavano i prezzi unitari per il calcolo della base di remunerazione e sopprimevano un metodo opzionale per determinare il tasso di interesse privo di rischio. Esse sostenevano che l’Agenzia non avesse agito in piena autonomia, come richiesto dall’articolo 57 della direttiva 2019/944.

Normativa UE rilevante

La Corte ha richiamato in particolare:

  • l’articolo 57, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2019/944, sull’indipendenza dell’autorità di regolazione;
  • l’articolo 59 della stessa direttiva, sui compiti dell’autorità, inclusa la fissazione o approvazione delle tariffe di trasmissione o distribuzione e delle relative metodologie di calcolo;
  • i considerando 80 e 87 della direttiva 2019/944;
  • l’articolo 35 della direttiva 2009/72, sostanzialmente corrispondente all’articolo 57 della direttiva 2019/944;
  • l’articolo 194, paragrafo 2, TFUE, richiamato per la competenza degli Stati membri a definire le condizioni di utilizzo delle risorse energetiche.

Questioni sottoposte alla Corte

Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza:

  • quali criteri utilizzare per distinguere tra interferenza nei compiti regolatori essenziali e legittimi orientamenti generali di politica energetica;
  • se una legge che mira a influenzare i prezzi di distribuzione, pur senza regolare direttamente tariffe o metodi di calcolo, sia compatibile con l’indipendenza dell’autorità anche quando induce quest’ultima a modificare i metodi tariffari prima della scadenza del periodo di controllo.

Ragionamento della Corte

La Corte ha anzitutto ribadito che l’"indipendenza" dell’autorità di regolazione implica capacità di decidere liberamente, senza istruzioni o influenze esterne, nell’ambito dei compiti conferiti dalla direttiva. Tale indipendenza deve essere garantita non solo nei confronti del governo, ma anche nei confronti del legislatore nazionale.

Tuttavia, la direttiva 2019/944 non priva gli Stati membri della facoltà di stabilire la propria politica energetica nazionale. Il considerando 87 ammette che lo Stato definisca il quadro strategico in cui opera l’autorità, ad esempio in materia di sicurezza dell’approvvigionamento, purché gli orientamenti generali non incidano sull’autonomia dell’autorità.

La Corte ha precisato che:

  • sono incompatibili con la direttiva le misure nazionali che disciplinano in modo dettagliato elementi rimessi alla discrezionalità dell’autorità, come il livello delle tariffe o le concrete metodologie di calcolo;
  • non è invece vietato che una legge nazionale persegua obiettivi generali di politica energetica che possano avere effetti economici indiretti sulle tariffe;
  • la sola circostanza che i lavori preparatori indichino l’intento di ridurre i prezzi di distribuzione non basta a rendere la normativa incompatibile con l’indipendenza dell’autorità.

La Corte ha inoltre sottolineato che le considerazioni contenute nei lavori preparatori di una legge non hanno carattere vincolante e non possono essere trattate dall’autorità come istruzioni da seguire. Spetta al giudice nazionale verificare se la modifica dei metodi tariffari da parte dell’autorità sia davvero conseguenza di una legge che riguarda un aspetto estraneo ai suoi compiti regolatori, come la sicurezza dell’approvvigionamento, e non di un’ingerenza sulle sue competenze tariffarie.

Nel caso concreto, la Corte ha rilevato che la legge 730/2021 non disciplinava direttamente le tariffe né le metodologie di calcolo; secondo il fascicolo, la modifica dei metodi di controllo da parte dell’Agenzia era avvenuta di propria iniziativa nell’ambito del potere che la normativa nazionale le attribuiva. Di conseguenza, non vi era di per sé una violazione del requisito di indipendenza.

Decisione e dispositivo

La Corte ha risposto che l’articolo 57, paragrafo 4, e paragrafo 5, primo comma, lettera a), della direttiva 2019/944, in combinato disposto con l’articolo 59, deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale il cui obiettivo, risultante dai lavori preparatori, consista anche nell’influenzare i prezzi di distribuzione dell’energia elettrica, purché tale normativa non contenga disposizioni specifiche su tariffe o metodi di calcolo e la conseguente modifica dei metodi di controllo da parte dell’autorità avvenga senza istruzioni vincolanti e senza compressione della sua autonomia decisionale.

Principi pratici per gli operatori

Per gli operatori e i consulenti del settore energia, la sentenza conferma che:

  • la politica energetica nazionale può incidere indirettamente sui livelli tariffari;
  • il confine è superato solo quando il legislatore entra nel merito di tariffe e metodologie riservate all’autorità;
  • i lavori preparatori sono utili per comprendere l’obiettivo della legge, ma non possono trasformarsi in ordini vincolanti verso l’autorità di regolazione;
  • la verifica di compatibilità con il diritto UE richiede un esame concreto del contenuto della legge e del nesso tra essa e la decisione dell’autorità.

Come è indicizzato

Materiemercato interno dell'energia elettricaindipendenza delle autorità di regolazionetariffe di distribuzione dell'energia elettricaregolazione delle reti elettrichepolitica energetica nazionale

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