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Ordinanza

Ordinanza n. 818/2026 - Milano, Sezione 4

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento emesso dalla Prefettura di -OMISSIS- (notificato in data 17/03/2026) avente ad oggetto il rigetto dell’istanza di conversione del permesso di soggiorno presentata in data 15.01.2026 a favore del Sig. -OMISSIS-, protocollata con il n. -OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202602154

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego prefettizio di conversione del permesso di soggiorno, motivato dall'omessa presentazione della documentazione richiesta

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La parte ricorrente ha impugnato il diniego della Prefettura relativo all'istanza di conversione del permesso di soggiorno presentata a favore di un cittadino straniero, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Ha sostenuto che la documentazione richiesta era stata tempestivamente trasmessa e successivamente integrata dopo il preavviso di rigetto e dopo un'ulteriore richiesta della Prefettura del 19 febbraio 2026. La stessa parte ha tuttavia riferito di avere trasmesso il 4 marzo 2026 un'ulteriore integrazione, riservandosi di produrre successivamente i documenti attestanti la capacità reddituale del datore di lavoro, poiché l'impresa era stata costituita da breve tempo. In sede cautelare, il TAR ha rilevato inoltre che la ricorrente non aveva specificamente indicato quali documenti fossero stati prodotti in risposta alle richieste amministrative, limitandosi a depositare le PEC e i relativi allegati e rimettendo al giudice una ricerca non puntuale all'interno di una pluralità di documenti.

La decisione

La domanda cautelare è stata respinta per insufficiente fumus boni iuris. Il TAR ha valorizzato, anzitutto, l'ammissione della stessa ricorrente circa la mancata, almeno apparentemente, produzione della documentazione relativa alla capacità reddituale del datore di lavoro, ritenuta necessaria nel procedimento. Ha inoltre sottolineato che gravava sulla parte ricorrente l'onere di indicare specificamente la documentazione trasmessa all'Amministrazione in risposta al preavviso di rigetto e alla successiva richiesta prefettizia; tale onere non è stato assolto mediante il mero deposito di PEC e allegati privi di un'illustrazione puntuale, poiché ciò avrebbe costretto il giudice a una ricerca confusa e non selettiva delle informazioni rilevanti. In vista della trattazione del merito, il Collegio ha disposto un incombente istruttorio, ordinando alla ricorrente di depositare entro venti giorni dalla comunicazione dell'ordinanza tutta la documentazione trasmessa all'Amministrazione nel procedimento, accompagnata da una nota esplicativa del difensore. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti propri della tutela cautelare, con particolare riferimento alla verifica del fumus boni iuris.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, il fumus boni iuris può essere escluso quando la stessa parte ricorrente ammetta di non avere prodotto la documentazione essenziale richiesta dall'Amministrazione ai fini del procedimento.
  • Chi impugna un diniego fondato sull'omessa produzione documentale deve indicare in modo specifico quali documenti siano stati trasmessi all'Amministrazione e in risposta a quali richieste; il mero deposito indistinto di PEC e allegati non assolve adeguatamente l'onere di allegazione e prova e non può imporre al giudice una ricerca esplorativa e "alla cieca" nel fascicolo.
  • Il giudice amministrativo può disporre, in vista della trattazione del merito, il deposito integrale della documentazione trasmessa all'Amministrazione, accompagnato da una nota esplicativa della parte, anche quando la domanda cautelare sia respinta.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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