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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26966/2026 del 16/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Un imputato, già ritenuto responsabile in primo grado di ricettazione e truffa commesse il 26 aprile 2017, ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Bari che aveva parzialmente riformato la decisione del Tribunale: la Corte territoriale aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato di truffa e aveva rideterminato la pena per il residuo reato di ricettazione. Nel ricorso per cassazione il difensore ha dedotto, da un lato, la violazione di legge per omessa applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; dall'altro, la violazione di legge e vizi di motivazione per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e per l'eccessività del trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i motivi di ricorso e ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha osservato che il diniego della particolare tenuità del fatto era stato motivato dalla Corte d'appello in modo congruo e logico valorizzando i precedenti penali dell'imputato, indice di abitualità nelle condotte delittuose, e che tale valutazione di merito non è sindacabile in sede di legittimità. Quanto alle attenuanti generiche, ha rilevato che il motivo non era consentito in cassazione ed era comunque manifestamente infondato, poiché la motivazione di merito sul punto non presentava evidenti illogicità. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    richiamato come parametro di deduzione del vizio relativo all'omessa applicazione della causa di non punibilità e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    richiamato come parametro del motivo relativo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e alla pretesa eccessività della pena.

  • art. 131-bis c.p.

    la sua applicazione è esclusa quando la motivazione di merito valorizzi elementi ostativi come i precedenti penali e l'abitualità nelle condotte delittuose, valutazione non sindacabile in cassazione se congrua e logica.

  • art. 62-bis c.p.

    il diniego delle attenuanti generiche è insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non manifestamente illogica; il giudice di merito può indicare solo gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti.

  • art. 616 c.p.p.

    a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa dal giudice di merito sulla base di elementi che denotino abitualità criminosa, quali i precedenti penali dell'imputato, purché la motivazione sia congrua e logica.
  • La valutazione sulla particolare tenuità del fatto è una tipica valutazione di merito e non è censurabile in cassazione se non nei limiti del vizio di motivazione radicale o apparente.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti; non è necessario confutare analiticamente tutte le deduzioni difensive.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare in rivalutazione del merito la censura sul bilanciamento degli elementi favorevoli e sfavorevoli ai fini delle attenuanti generiche.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneTruffaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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