Sentenza n. 702/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata integrale esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza del Tribunale ordinario di Cremona che riconosceva il diritto alla carta docente e alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno proposto ricorso per ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito, chiedendo l’esecuzione della sentenza n. 423/2024 del Tribunale ordinario di Cremona, Sezione Lavoro, passata in giudicato. La sentenza aveva accertato, per ciascun ricorrente, il diritto a ottenere la carta docente per le annualità indicate nel titolo, per l’importo di 500 euro annui, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione, condannando il Ministero a mettere a disposizione la carta o altro equipollente. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma. Nel corso del giudizio i ricorrenti hanno dichiarato che, nel novembre 2025, il Ministero aveva accreditato le somme dovute a titolo di capitale, ma non aveva corrisposto la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione. Il TAR ha verificato il passaggio in giudicato della sentenza, la notificazione del titolo esecutivo al Ministero il 20 dicembre 2024 e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 prima della proposizione del ricorso, notificato il 19 giugno 2025.
La decisione
Il TAR ha ritenuto integrati i presupposti per l’azione di ottemperanza, poiché la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato e il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo era decorso. Poiché nel corso del giudizio il Ministero aveva soddisfatto la parte relativa agli importi in conto capitale, il giudice ha dichiarato la parziale cessazione della materia del contendere limitatamente alle pretese già soddisfatte. Ha invece accolto il ricorso per la parte residua, ordinando al Ministero di eseguire il giudicato anche con riferimento alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione, entro 120 giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione se anteriore. Per l’eventuale persistente inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale pro tempore dell’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia, autorizzato a delegare altro dirigente o funzionario. Il commissario, quale organo ausiliario del giudice e non quale organo dell’amministrazione scolastica, dovrà provvedere entro 90 giorni dalla richiesta degli interessati, una volta inutilmente decorso il termine assegnato al Ministero, compiendo gli atti necessari alla completa esecuzione del giudicato. Le spese sono state compensate per un sesto e poste a carico del Ministero per i residui cinque sesti, liquidati in 500 euro oltre accessori, con restituzione del contributo unificato ove versato.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Consentono di promuovere il giudizio di ottemperanza anche per conseguire l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Individua tra i provvedimenti suscettibili di ottemperanza le sentenze passate in giudicato e gli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di inadempimento, un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l’ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il ricorso per l’esecuzione di un titolo esecutivo pecuniario nei confronti dell’amministrazione statale è stato ritenuto tempestivamente proponibile dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo.
art. 475 c.p.c.
A seguito della riforma del processo civile, per iniziare l’esecuzione forzata non è più necessaria l’apposizione della formula esecutiva, essendo sufficiente il rilascio della sentenza in copia conforme all’originale.
art. 114 c.p.a. e commissario ad acta
Il commissario ad acta nominato per l’inadempimento dell’amministrazione opera quale organo ausiliario del giudice e sostituisce l’amministrazione nell’esercizio concreto dell’attività necessaria all’integrale attuazione del giudicato.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è proponibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga a un’amministrazione il pagamento di somme o l’adozione di attività satisfattive in favore del privato.
- Nei confronti delle amministrazioni statali, il ricorso per l’esecuzione di un titolo esecutivo pecuniario può essere proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
- Se l’amministrazione esegue solo parzialmente il giudicato nel corso del giudizio di ottemperanza, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere limitatamente alle pretese soddisfatte, mentre il giudizio prosegue e può essere accolto per la parte residua ineseguita.
- Quando il giudicato riconosce anche accessori del credito, come la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione, l’esecuzione del solo capitale non integra l’integrale adempimento dell’obbligo conformato dal giudicato.
- Il commissario ad acta nominato nel giudizio di ottemperanza opera come organo ausiliario del giudice, non nella qualità istituzionale propria dell’amministrazione inadempiente, e può sostituirsi a quest’ultima per compiere gli atti necessari all’integrale esecuzione del giudicato.
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