Cassazione Civile, Ordinanza n. 24375/2026 del 01/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (coerede)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di scioglimento della comunione ereditaria conseguente alla morte di due genitori, all'interno di un patrimonio composto da fabbricati, terreni e altri beni. Alcuni beni fondiari provenienti dalla riforma agraria erano stati attribuiti in vita al de cuius e successivamente trasferiti a una dei coeredi; gli altri coeredi sostenevano che quei fondi dovessero entrare nella massa ereditaria perché, alla data del decesso, il loro dante causa avrebbe già acquisito la proprietà per effetto dell'affrancazione prevista dall'art. 10 l. n. 386/1976. La Corte d'appello aveva invece ritenuto che tali terreni non facessero parte della comunione ereditaria e aveva anche escluso dalla massa un canone di affitto percepito da una società conduttrice dei fondi. Nel ricorso principale gli impugnanti deducevano violazione della normativa sulla riforma agraria, sostenendo che non vi fosse stato alcun formale rientro dei fondi nella disponibilità dell'ente e che, in mancanza di revoca o rinuncia, l'assegnazione originaria si fosse consolidata nel patrimonio del de cuius. Nel ricorso incidentale la coerede attrice contestava, da un lato, la compensazione delle spese e, dall'altro, l'esclusione del canone di affitto dalla massa, sostenendo che quel credito fosse maturato dopo l'apertura della successione e spettasse alla comunione ereditaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto infondato il motivo principale perché il presupposto dell'acquisto automatico ex art. 10 l. n. 386/1976 richiede che il de cuius fosse già effettivo assegnatario del fondo; nel caso concreto, dagli atti richiamati risultava invece una mera assegnazione provvisoria e gli stessi ricorrenti non avevano allegato in modo compiuto che il loro dante causa avesse assunto la qualità di assegnatario in senso pieno. Ha inoltre ritenuto inammissibile la censura incidentale sulle spese, poiché la compensazione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non risultava violato il principio di non porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa. Quanto al secondo motivo incidentale, la Corte ha confermato che i canoni di affitto dei beni ereditari non rientrano direttamente nella massa, ma integrano questioni di credito da far valere in sede di rendiconto tra coeredi. In chiusura ha disposto la compensazione integrale delle spese del giudizio di legittimità e l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato per entrambe le parti impugnanti.
Norme richiamate
art. 380-bis.1 c.p.c.
norma richiamata per il deposito della memoria illustrativa in camera di consiglio.
art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.
utilizzato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 752 c.c.
richiamato dal giudice di merito per affermare che nella massa ereditaria confluiscono i debiti del de cuius esistenti all'apertura della successione ed estinti da uno dei coeredi.
art. 754 c.c.
richiamato insieme all'art. 752 c.c. per delimitare i debiti rilevanti nella divisione ereditaria.
art. 10 l. 30 aprile 1976, n. 386
«Il riservato dominio a favore dell'ente di sviluppo sui terreni assegnati ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 maggio 1950, n. 230, permane fino al pagamento della quindicesima annualità del prezzo di assegnazione...»
la Corte lo interpreta nel senso che introduce un ulteriore modo di acquisto dei fondi di riforma agraria, ma solo quando l'assegnatario abbia già la qualità sostanziale di assegnatario e abbia pagato la quindicesima annualità; non opera automaticamente in presenza di mera assegnazione provvisoria.
art. 17 l. 12 maggio 1950, n. 230
richiamato come norma presupposta per l'originaria assegnazione dei fondi di riforma agraria e per la nozione di assegnatario.
art. 4 l. 29 maggio 1967, n. 379
richiamato come disciplina dei vincoli e del prezzo di alienazione dei fondi di riforma agraria.
art. 5 l. 29 maggio 1967, n. 379
richiamato come norma sui vincoli e divieti gravanti sui terreni affrancati.
art. 91 c.p.c.
richiamato nel motivo incidentale sulle spese processuali.
art. 92, comma 2, c.p.c.
la Corte ribadisce che la compensazione delle spese è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito, salvo il limite del divieto di porre spese a carico della parte totalmente vittoriosa.
art. 820 c.c.
richiamato dal ricorrente incidentale per qualificare i canoni di locazione come frutti civili/corrispettivi del godimento del bene.
art. 821 c.c.
richiamato per sostenere che i frutti civili maturano giorno per giorno; la Corte però esclude che i canoni confluiscano direttamente nella massa ereditaria.
art. 1101 c.c.
richiamato per argomentare il concorso dei partecipanti nella comunione ereditaria sui beni comuni.
art. 1571 c.c.
richiamato nel motivo incidentale sulla natura contrattuale del rapporto di affitto.
art. 1587 c.c.
richiamato per sostenere che il conduttore deve corrispondere il canone al titolare del diritto concesso in godimento.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato come base del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Massime di principio
- In tema di fondi di riforma agraria, l'acquisto della proprietà per effetto dell'affrancazione richiede che il soggetto sia già assegnatario in senso pieno; la mera assegnazione provvisoria o la semplice aspettativa non bastano a far entrare il bene nel patrimonio ereditario.
- L'art. 10 l. n. 386/1976 non opera retroattivamente e la successione nel fondo presuppone il perfezionamento dell'acquisto secondo la disciplina speciale applicabile al rapporto con l'ente, non un automatismo svincolato dalla qualità originaria di assegnatario.
- Nelle controversie di divisione ereditaria, i canoni di locazione dei beni comuni percepiti da terzi non entrano necessariamente nella massa come componenti da dividere, ma possono costituire posizioni creditorie da far valere autonomamente in sede di rendiconto tra coeredi.
- Le questioni di godimento esclusivo, riparto di frutti e rapporti contabili tra coeredi devono essere distinte dalla domanda di divisione: le prime possono dare luogo a crediti personali o di rendiconto, non necessariamente a elementi della massa da dividere.
- In tema di spese processuali, la compensazione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e in cassazione è sindacabile solo nei limiti del divieto di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa.
- Nei procedimenti divisori, le spese della consulenza tecnica espletata nell'interesse comune dei condividenti possono essere poste a carico della massa o ripartite tra le parti secondo criteri coerenti con il comune interesse dell'accertamento.
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