Cassazione Penale, Sentenza n. 18298/2023 del 03/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato due statuizioni non comprese nell'accordo: (1) il ritiro della patente di guida per anni tre, contestando l'applicazione e la motivazione in base all'art. 85 d.P.R. n. 309/90, poiché la misura è facoltativa e richiedeva specifica motivazione se non pattuita; (2) la confisca dell'autovettura, deducendo violazione di legge e carenza di motivazione (art. 240 c.p. e art. 448 c.p.p.), sostenendo l'assenza di un collegamento stabile tra veicolo e reato: l'auto era intestata a terzi e lo stupefacente era occultato in un vano sotto la leva del cambio, circostanza che non proverebbe una modifica strutturale del veicolo
La decisione
La Corte di legittimità ha accolto il primo motivo ritenendo che il ritiro della patente (pena accessoria discrezionale) fosse stato disposto senza la necessaria motivazione, e ha annullato la sentenza limitatamente a quella statuizione con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Modena, giudice diverso. Ha invece rigettato il secondo motivo come inammissibile perché esso chiedeva una rivalutazione in fatto delle circostanze (valutazione di merito) riguardanti la presunta modifica strutturale dell'auto; la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui modifiche strutturali costituiscono un indice di destinazione funzionale del veicolo al trasporto di stupefacenti e ha ritenuto sufficiente la valutazione di merito già compiuta
Norme richiamate
art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Norma relativa al fatto di detenzione e traffico di stupefacenti, che costituisce il reato principale per cui è stata pronunciata la condanna; evocata per inquadrare il tipo di reato che legittima l'applicazione di misure accessorie
art. 85 d.P.R. n. 309/90
il giudice "può disporre" il ritiro della patente di guida "per un periodo non superiore a tre anni"
La disposizione attribuisce natura discrezionale (facoltativa) alla pena accessoria del ritiro della patente; la Corte ha ritenuto che, quando tale misura non è oggetto dell'accordo di patteggiamento, il giudice è tenuto a motivare specificamente sia l'applicazione sia la durata scelta
art. 444 cod. proc. pen.
Norma che disciplina il giudizio abbreviato o il patteggiamento (decreto penale di condanna) nelle forme del rito concordato; nel testo è richiamata per spiegare che la sentenza impugnata è stata resa ai sensi di tale articolo
art. 445, comma 1, cod. proc. pen.
Stabilisce che, per pene superiori a due anni, la sentenza comporta l'applicazione delle pene accessorie e delle misure di sicurezza; la Corte lo richiama per spiegare il quadro normativo ma precisa che l'applicazione di accessori discrezionali richiede motivazione quando non pattuita
art. 448, comma 2, cod. proc. pen.
Riferimento alla disciplina del patteggiamento e delle impugnazioni: la Corte ricorda che, anche dopo gli interventi normativi, le statuizioni estranee all'accordo possono essere impugnate per vizio di motivazione
art. 240 cod. pen.
Norma richiamata dalla difesa in relazione alla confisca (richiesta di violazione di legge), ma non analizzata dettagliatamente dalla Corte; la doglianza è stata comunque ritenuta inammissibile perché attiene a valutazioni di fatto
Massime di principio
- Quando una pena accessoria è di natura discrezionale (es. ritiro patente ai sensi dell'art. 85 d.P.R. 309/90), se non è stata oggetto dell'accordo di patteggiamento il giudice deve motivare specificamente sia la necessità dell'applicazione sia la durata scelta; in mancanza la statuizione può essere annullata in Cassazione
- Nel cosiddetto "patteggiamento allargato" il giudice può comunque applicare pene accessorie e misure di sicurezza, ma la loro applicazione richiede motivazione autonoma quando non rientrano nell'accordo
- La Corte di Cassazione non è luogo per una rivalutazione in fatto delle prove: i motivi che impongono una diversa valutazione delle circostanze di fatto sono spesso dichiarati inammissibili se mirano a rimettere la valutazione di merito
- Per la confisca o per la misura sul veicolo occorre dimostrare un nesso funzionale stabile tra mezzo e reato; elementi indiziari come modifiche strutturali dell'auto sono giudicati validi indici di destinazione funzionale al traffico di stupefacenti
- L'intestazione del veicolo a terzi non esclude automaticamente la confisca se sussistono elementi che collegano funzionalmente l'uso del mezzo all'attività illecita
- Se una misura è annullata in Cassazione per carenza di motivazione, la vicenda viene rimessa al giudice di merito diverso per evitare la reiterazione di vizi e garantire la necessaria istruttoria e motivazione
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 3 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 18261/2023 del 03/05/2023
- Sentenza penale · 3 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 18262/2023 del 03/05/2023
- Sentenza penale · 3 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 18263/2023 del 03/05/2023
- Sentenza penale · 3 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 18264/2023 del 03/05/2023
- Sentenza penale · 3 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 18266/2023 del 03/05/2023
- Sentenza penale · 3 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 18267/2023 del 03/05/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →