Cassazione Penale, Sentenza n. 27985/2022 del 19/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'assoluzione pronunciata dal Tribunale di Fermo (15/04/2021) che aveva dichiarato i ricorrenti non punibili ai sensi dell'art. 131-bis c.p. per il reato di bancarotta fraudolenta (art. 216 comma 1 n.1 L. Fall.) ritenendo applicabile l'attenuante di cui all'art. 219 comma 3 L.F.; il Procuratore Generale denunciava l'errata applicazione e il calcolo delle norme (artt. 131-bis, 63 c.p., 222, 216, 219 legge fallimentare), sostenendo che l'attenuante non poteva essere valutata come il giudice aveva fatto ai fini della causa di non punibilità o comunque che la determinazione della pena massima era errata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ma per ragione diversa da quella prospettata dal Procuratore Generale: ha ritenuto che l'errore del giudice di merito consista nel calcolo della pena massima edittale. Pur qualificando l'art. 219 comma 3 L.F. come attenuante ad effetto speciale (quindi rilevante ai fini dell'art. 131-bis), la Corte ha stabilito che, ai fini della verifica del limite di cinque anni previsto dall'art. 131-bis, la riduzione prevista dall'attenuante deve essere computata nella sua entità minima (pari ad un giorno). Di conseguenza la pena massima per il reato contestato, anche dopo tale minima diminuzione, resta superiore al limite di cinque anni e l'istituto della particolare tenuità non è applicabile quoad poenam. La sentenza impugnata è annullata con rinvio al Tribunale di Fermo per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 131-bis cod. pen.
limite di cinque anni di reclusione
Per l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis va individuata la pena massima applicabile; nella verifica del rispetto del limite edittale la riduzione derivante da attenuanti ad effetto speciale deve essere valutata nella sua entità minima (pari ad un giorno) ai fini del calcolo del limite.
art. 63 cod. pen., comma 3
Qualifica come attenuante ad effetto speciale quella che comporta una diminuzione della pena superiore ad un terzo, distinguendola dalle attenuanti ordinarie.
art. 219 legge fallimentare, comma 3
Prevede una diminuzione della pena "fino al terzo"; la Corte interpreta la norma come disciplina di una circostanza ad effetto speciale che può portare la pena finale a risultare fino a due terzi della pena base, ma per il calcolo del limite va considerata la riduzione nella sua misura minima.
art. 216 comma 1 n.1 e art. 222 legge fallimentare
Riguardano la fattispecie di bancarotta fraudolenta patrimoniale e le relative sanzioni: la pena massima prevista per l'art. 216, comma 1, n.1, anche dopo la minima diminuzione prevista dall'attenuante speciale, supera il limite di cinque anni imposto dall'art. 131-bis.
art. 131-bis cod. pen., comma 4
Prevede che le attenuanti ordinarie non possano essere considerate ai fini della determinazione della pena utile per l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis; ciò rende necessario distinguere le attenuanti ordinarie da quelle ad effetto speciale (come valutata dall'art. 219 L.F.).
Massime di principio
- Per verificare l'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. occorre individuare la pena massima edittale del reato e, se sono presenti attenuanti ad effetto speciale, considerarne l'incidenza ai fini del limite edittale ma valutando la riduzione nella sua entità minima quando la norma consente una riduzione "fino a" un certo limite.
- Distinguere sempre tra attenuanti ordinarie e ad effetto speciale: soltanto queste ultime possono concorrere, secondo la giurisprudenza, alla determinazione della pena utile per la causa di non punibilità; le attenuanti ordinarie sono escluse ai sensi dell'art. 131-bis, comma 4.
- La formulazione "fino al terzo" non implica automaticamente una riduzione massima nella verifica dei requisiti per la particolare tenuità; il calcolo aritmetico della pena massima deve considerare la possibile riduzione minima e quindi non sopravvalutare l'effetto attenuante.
- Se il giudice di merito sbaglia nel calcolo della pena massima edittale (es.: sovrastimando la riduzione per attenuanti), la sentenza può essere annullata con rinvio per nuovo giudizio.
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