Cassazione Civile, Ordinanza n. 36407/2022 del 13/12/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
Un creditore aveva agito per ottenere la riduzione del prezzo di un immobile acquistato dalla società poi cancellata dal registro delle imprese, nonché il risarcimento dei danni. Dopo la cancellazione della società, la domanda era stata proposta nei confronti delle società convenute in quanto socie della compagine estinta. Il Tribunale aveva accolto la domanda; la Corte d’appello aveva confermato il rigetto del gravame delle socie, ritenendo che, alla luce della giurisprudenza di legittimità, i soci succedano nei rapporti debitori della società estinta nei limiti di quanto percepito in sede di liquidazione e affermando che l’assenza di utili non era stata dimostrata perché il bilancio finale di liquidazione era stato prodotto solo in appello, in violazione dell’art. 345 c.p.c. Con il ricorso per cassazione le socie deducevano la violazione e falsa applicazione degli artt. 2495, comma 2, c.c. e 2697 c.c., sostenendo che avrebbe dovuto essere il creditore a provare l’ammontare delle somme effettivamente percepite dai soci e, quindi, la distribuzione dell’attivo sociale e la riscossione di una quota di esso, risultanti dal bilancio finale di liquidazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l’unico motivo di ricorso. Ha affermato che, in caso di cancellazione di società di capitali dal registro delle imprese, l’obbligazione sociale non si estingue ma si trasferisce ai soci, che rispondono nei limiti di quanto riscosso in liquidazione; pertanto, l’onere di provare la distribuzione dell’attivo sociale e la percezione di una quota da parte del socio grava sul creditore, perché tale circostanza integra un elemento costitutivo della pretesa fatta valere contro il socio. La Corte territoriale ha quindi errato invertendo l’onere della prova. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2495, comma 2, c.c.
La cancellazione della società di capitali dal registro delle imprese non estingue l’obbligazione sociale verso i creditori insoddisfatti, ma la trasferisce ai soci nei limiti di quanto da essi riscosso in sede di liquidazione.
art. 2697 c.c.
L’onere di provare la distribuzione dell’attivo sociale e la riscossione di una quota di esso grava sul creditore che agisce contro il socio, poiché si tratta di fatto costitutivo della pretesa.
art. 345 c.p.c.
La Corte d’appello aveva valorizzato il deposito del bilancio finale di liquidazione solo in appello, ritenendolo tardivo; la Cassazione non fonda però la decisione su tale profilo, ma sull’erronea ripartizione dell’onere probatorio.
art. 360 n. 3 c.p.c.
È stato dedotto il vizio di violazione e falsa applicazione di norme di diritto come motivo di ricorso per cassazione.
art. 380 bis c.p.c.
La resistente ha depositato memoria nel procedimento camerale.
Massime di principio
- Quando il creditore agisce nei confronti del socio di una società di capitali cancellata, deve allegare e provare che, in sede di liquidazione, l’attivo sociale è stato distribuito e che il socio ha effettivamente riscosso somme o beni.
- La responsabilità del socio ex art. 2495, comma 2, c.c. è limitata a quanto percepito in liquidazione; tale limite non opera come fatto impeditivo a carico del socio, ma come elemento della fattispecie costitutiva che il creditore deve dimostrare.
- Il giudice di merito incorre in errore di diritto se pone a carico del socio la prova negativa della mancata percezione di utili o dell’assenza di riparti liquidatori.
- Nel contenzioso conseguente alla cancellazione della società, la corretta applicazione dell’art. 2697 c.c. impone di distinguere tra esistenza del debito sociale e prova del quantum effettivamente azionabile verso il socio.
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