Cassazione Civile, Ordinanza n. 01320/2024 del 12/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da due soggetti nei confronti degli opponenti. Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione al decreto ingiuntivo. In appello gli opponenti avevano censurato, da un lato, la mancanza di certezza e liquidità del credito azionato e, dall’altro, la base del decreto, costituita da una precedente sentenza d’appello che aveva riformato la decisione di primo grado. La Corte d’appello aveva però dichiarato l’impugnazione inammissibile per aspecificità ex art. 342 c.p.c. Nel ricorso per cassazione sono stati proposti due motivi: 1) nullità della sentenza per omessa pronuncia, ex art. 112 c.p.c., perché la Corte d’appello non avrebbe considerato che uno dei due originari opponenti e una controparte avevano transatto la lite in corso di giudizio, con compensazione delle spese; 2) nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell’art. 342 c.p.c., sostenendo che l’atto di appello non fosse generico, poiché contestava specificamente l’uso del titolo giudiziale posto a fondamento dell’ingiunzione e ribadiva che, a seguito di risoluzione giudiziale di un negozio, la parte vittoriosa non può determinare unilateralmente l’ammontare delle restituzioni senza adire il giudice. I ricorrenti richiamavano anche l’interpretazione elastica dell’art. 342 c.p.c. affermata dalle Sezioni Unite.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso nei limiti motivati. Ha rilevato che, quanto alla posizione del soggetto che aveva transatto in appello, la Corte territoriale avrebbe dovuto prendere atto del sopravvenuto difetto di interesse all’impugnazione, con conseguenze anche sulle spese; quanto alla posizione della ricorrente non coinvolta nella transazione, ha ritenuto fondata la censura sulla violazione dell’art. 342 c.p.c., perché l’appello conteneva comunque una chiara individuazione del capo contestato e della critica mossa alla pretesa creditoria. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello, che dovrà riesaminare l’ammissibilità dell’appello e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
il giudice d’appello deve pronunciarsi sulle questioni rilevanti e sulle sopravvenienze processuali che incidono sull’interesse ad agire o a impugnare.
art. 342 c.p.c.
nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell’art. 342 cod. proc. civ.
l’appello è inammissibile solo se non consente di individuare chiaramente le questioni e i punti contestati della decisione impugnata; non sono richieste formule sacramentali, trascrizioni integrali della sentenza o un progetto alternativo di decisione.
art. 434 c.p.c.
interpretazione elastica degli artt. 342 e 434 cod. proc. civ.
il principio di specificità dell’impugnazione va letto in modo non formalistico, coerente con la natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello.
d.l. n. 83 del 2012
nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, convertito con modifiche nella l. n. 134 del 2012
ha inciso sul testo degli artt. 342 e 434 c.p.c., ma non nel senso di imporre forme sacramentali dell’atto di appello.
l. n. 134 del 2012
convertito con modifiche nella l. n. 134 del 2012
conferma il nuovo assetto degli artt. 342 e 434 c.p.c. in chiave di specificità argomentativa dell’impugnazione.
Massime di principio
- Ai fini dell’ammissibilità dell’appello, l’atto deve consentire di individuare con chiarezza i capi della decisione impugnati e le ragioni della censura, senza necessità di formule sacramentali o di una riproduzione analitica della sentenza di primo grado.
- L’art. 342 c.p.c. non richiede la predisposizione di un progetto alternativo di decisione; è sufficiente una parte argomentativa che confuti in modo comprensibile le ragioni del primo giudice.
- La specificità dell’impugnazione va valutata in modo sostanziale e non formalistico: se dall’insieme dell’atto emerge il punto controverso e la critica rivolta alla decisione, l’appello non può essere dichiarato inammissibile per genericità.
- La transazione sopravvenuta in corso di impugnazione può eliminare l’interesse della parte che vi abbia aderito, imponendo al giudice di darne atto e di regolare di conseguenza anche le spese.
- In sede di controllo sull’ammissibilità dell’appello, il giudice non può confondere una critica al titolo sostanziale della pretesa con una critica inammissibile alla sentenza impugnata, quando dall’atto emerga comunque la contestazione della base giuridica della domanda monitoria.
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