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Sentenza

Sentenza n. 8732/2026 - Roma, Sezione 3

per l’annullamento, - del giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale a Professore di seconda fascia per il settore concorsuale 06/E1, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero e conosciuto dal candidato in data 5 novembre 2024, nonché della relazione riassuntiva e dei precedenti verbali tutti ivi richiamati e non; - del giudizio collegiale e dei giudizi individuali di non abilitazione; - del verbale n. 1 dell’1 febbraio 2024 della Commissione nella parte in cui fissa e determina le modalità ed i criteri di valutazione; - dei verbali, anche non conosciuti, di valutazione della domanda del ricorrente; - del bando di concorso D.R. 1796 del 27 ottobre 2023 e relativi allegati, nella parte in cui anche interpretata lede parte ricorrente; - del D.R. 589 del 8.08.2018 ed allegati nella parte in cui anche interpretata lede parte ricorrente; - del D.M. 120 del 7 giugno 2016 ed allegati nella parte in cui anche interpretata lede parte ricorrente; - di ogni atto prodromico, consequenziale, anche non conosciuto, a quelli sopra impugnati e nella parte in cui, anche interpretata, lede la posizione di parte ricorrente.

Giustizia amministrativa202413718

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di non idoneità al conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale a professore di seconda fascia per il settore concorsuale 06/E1, con i giudizi collegiale e individuali e gli atti presupposti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, partecipante alla procedura ASN 2023-2025 per il settore concorsuale 06/E1, aveva superato tutti i tre valori soglia e conseguito quattro dei sette titoli selezionati dalla Commissione, ma era stato giudicato non idoneo per la ritenuta insufficiente qualità complessiva delle pubblicazioni. Con il primo motivo ha dedotto violazione ed erronea applicazione dei criteri di valutazione, del D.M. n. 120/2016, del bando e del D.P.R. n. 95/2016, sostenendo che la Commissione avrebbe applicato il criterio della rilevanza internazionale proprio della prima fascia, anziché quello della posizione riconosciuta almeno nel panorama nazionale previsto per la seconda fascia. Ha inoltre contestato la valutazione negativa delle pubblicazioni rispetto al curriculum e alla documentazione prodotta. Con il secondo motivo ha dedotto violazione del D.M. n. 120/2016 e del D.M. n. 589/2018, omessa motivazione, eccesso di potere per irrazionalità, carenza di istruttoria, contraddittorietà e disparità di trattamento, sostenendo che il giudizio collegiale e quelli individuali fossero assertivi, sintetici, generici, ripetitivi e non consentissero di ricostruire l'iter logico della decisione né le ragioni del mancato riconoscimento della maturità scientifica.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo assorbita l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Amministrazione perché il gravame era infondato nel merito. Ha ricostruito la disciplina dell'ASN, distinguendo tra il possesso dei valori soglia e dei titoli, da un lato, e la necessaria valutazione positiva della qualità complessiva delle pubblicazioni, dall'altro: l'abilitazione richiede il concorso di entrambe le condizioni. Il superamento delle soglie e il possesso di quattro titoli su sette non impedivano quindi alla Commissione di negare l'abilitazione sulla base di una valutazione negativa delle pubblicazioni. Il giudice ha ritenuto sufficientemente chiara e inequivoca la motivazione collegiale, fondata sulla mancanza di caratterizzazione specifica e omogenea della produzione, sulla qualità complessivamente non elevata, sulla limitata originalità e sul difetto di adeguato rigore metodologico, oltre che sulla collocazione editoriale di gran parte dei lavori. La critica relativa all'impatto internazionale non è stata considerata decisiva, poiché la non idoneità risultava autonomamente sorretta dalle valutazioni su originalità, innovatività e rigore metodologico. I giudizi individuali, pur non completamente sovrapponibili, sono stati ritenuti dotati di autonoma motivazione e coerenti con la sintesi collegiale. Il TAR ha inoltre qualificato la valutazione della maturità scientifica come espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile soltanto in presenza di illogicità, irragionevolezza, abnormità, arbitrarietà o travisamento dei fatti, vizi non riscontrati nel caso concreto. Le spese, liquidate in euro 3.000,00 oltre rimborso forfettario e accessori, sono state poste a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 16 l. 240/2010

    Prevede il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale quale presupposto per il reclutamento del personale accademico e demanda alla disciplina attuativa le modalità della procedura.

  • art. 4 d.P.R. 95/2016

    Demanda al Ministero la determinazione dei criteri, parametri e indicatori per la valutazione scientifica, del numero massimo di pubblicazioni e delle modalità di scelta e rilevanza dei criteri da parte delle Commissioni.

  • art. 3 D.M. 120/2016

    Nelle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la Commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli presentati, prendendo a riferimento esclusivamente le informazioni contenute nella domanda redatta secondo il modello allegato al bando candidati…

    Impone un giudizio motivato sulla qualificazione scientifica e distingue, per la prima fascia, la piena maturità scientifica con posizione riconosciuta anche nel panorama internazionale e, per la seconda fascia, la maturità scientifica con posizione riconosciuta almeno nel panorama nazionale.

  • art. 4 D.M. 120/2016

    a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti; b) l’apporto individuale nei lavori in collaborazione; c) la qualità della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo; d) la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare; e) il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonché la continuità della produzione scientifica sotto il profilo temporale; f) la rilevanza delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi.

    Individua i criteri di valutazione delle pubblicazioni, tra cui qualità, originalità, rigore metodologico, carattere innovativo, collocazione editoriale e rilevanza nel settore.

  • art. 5 D.M. 120/2016

    Prevede l'accertamento dell'impatto della produzione scientifica mediante i parametri obbligatori e del possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione, distintamente per fascia e settore.

  • art. 6 D.M. 120/2016

    Subordina il conferimento dell'abilitazione al concorso della valutazione positiva dell'impatto della produzione scientifica e dei titoli, nonché del giudizio complessivo di qualità elevata delle pubblicazioni.

  • D.M. 589/2018

    Definisce i valori soglia degli indicatori per i candidati e le specifiche per il relativo calcolo.

  • artt. 3 e 6 l. 241/1990

    Sono richiamati dal ricorrente in relazione all'obbligo di motivazione e alle garanzie procedimentali; il giudice ha escluso che il provvedimento fosse privo di motivazione adeguata.

Massime di principio

  • Nella procedura di abilitazione scientifica nazionale, il superamento dei valori soglia e il possesso del numero minimo di titoli non determinano automaticamente il conseguimento dell'abilitazione: è comunque necessaria una valutazione positiva delle pubblicazioni secondo i criteri normativi e un giudizio complessivo di qualità elevata.
  • Per l'abilitazione a professore di seconda fascia, la Commissione può negare l'abilitazione sulla base di una valutazione negativa della qualità, originalità, innovatività e rigore metodologico delle pubblicazioni, anche quando il candidato abbia superato tutti i valori soglia e possieda il numero richiesto di titoli.
  • La valutazione della maturità scientifica e della qualità delle pubblicazioni costituisce esercizio di discrezionalità tecnica; il giudice amministrativo può sindacarla soltanto in presenza di illogicità, irragionevolezza, abnormità, arbitrarietà o travisamento dei fatti, non potendo sostituire la propria valutazione specialistica a quella della Commissione.
  • Il giudizio di non abilitazione è adeguatamente motivato quando individua in modo chiaro i profili ostativi della produzione scientifica, quali l'assenza di una caratterizzazione specifica, la qualità non elevata, la limitata originalità e l'insufficiente rigore metodologico, consentendo di ricostruire l'iter logico della decisione.
  • I giudizi individuali dei commissari non devono essere perfettamente sovrapponibili; è sufficiente che presentino una motivazione propria, non divergente, e confluiscano in una sintesi collegiale coerente e adeguatamente motivata.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciReclutamento e abilitazione universitaria
RamiPubblico impiego e concorsiIstruzione e università
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneEccesso di potere

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