Cassazione Civile, Ordinanza n. 22405/2021 del 05/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal rigetto, da parte del Giudice di Pace, dell'opposizione proposta contro un decreto di espulsione dal territorio dello Stato emesso per asserita violazione del limite di 90 giorni previsto per i brevi soggiorni. Nel ricorso per cassazione il destinatario dell'espulsione deduce un unico motivo di violazione di legge, sostenendo che non fosse certo il superamento del termine di 90 giorni perché i timbri sul passaporto avrebbero mostrato una permanenza complessiva di 87 giorni; richiama inoltre un biglietto aereo come elemento presuntivo della volontà di rispettare la legge e contesta la valutazione giudiziale sulla rilevanza di un'uscita verso altro paese dell'area Schengen. L'amministrazione intimata non si costituisce.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di specificità. Ha rilevato che la censura era solo formalmente prospettata come violazione di legge, senza indicare la norma asseritamente violata, e in realtà mirava a contestare la valutazione del materiale documentale compiuta dal giudice di pace. Soprattutto, il ricorso non aggrediva la ratio decidendi della decisione impugnata, fondata non sui timbri relativi al periodo 2019, ma sulla dichiarazione dell'interessato di essere entrato in Italia il 25 marzo 2017 senza indicare né documentare una data di uscita, con conseguente presumibile permanenza oltre i 90 giorni. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la mancata costituzione della controparte; è stato inoltre precisato che non trova applicazione il raddoppio del contributo unificato perché il processo era esente da tale contributo.
Norme richiamate
art. 1, comma 3, L. n. 68 del 2007
termine di 90 giorni previsto per i brevi soggiorni
il superamento del termine legale di permanenza legittima il provvedimento di espulsione; nel caso concreto la Corte rileva che la decisione di merito si era basata sulla dichiarazione di ingresso nel 2017 priva di prova dell'uscita.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228
il raddoppio del contributo unificato non è dovuto quando, dagli atti, il processo risulti esente dal contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
introdotto dall'art. 1, comma 17
norma richiamata solo per l'innesto del comma 1-quater sull'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la censura deve essere specifica e deve colpire la ratio decidendi della sentenza impugnata; se la doglianza non si confronta con il fondamento decisorio, il ricorso è inammissibile.
- Non è sufficiente dedurre formalmente una violazione di legge se, in realtà, si mira a rimettere in discussione la valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito.
- Quando il provvedimento amministrativo di espulsione si fonda sulla mancata prova della data di uscita dal territorio nazionale, la mera allegazione di timbri o documenti relativi a periodi diversi non è idonea, da sola, a scardinare la motivazione decisoria se non incide sul fatto decisivo posto a base del decreto.
- In assenza di costituzione della parte intimata, non vi è luogo a statuizione sulle spese; il raddoppio del contributo unificato non si applica se dagli atti risulta che il processo era esente dal contributo.
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