Cassazione Civile, Ordinanza n. 37533/2021 del 30/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (coniuge)
La controversia
Nel giudizio di divisione giudiziale tra coniugi separati, la corte d'appello aveva confermato l'assegnazione alla ricorrente dell'immobile già adibito a residenza familiare, riducendo però il conguaglio a suo carico. La ricorrente aveva chiesto l'aggiornamento del valore di stima del bene, ma la corte territoriale aveva disatteso l'istanza perché non erano stati dedotti fatti specifici idonei a giustificare la revisione della stima. In cassazione la parte assegnataria ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione di legge per non avere aggiornato il valore di stima dell'immobile, richiamando il principio secondo cui in divisione i beni vanno considerati al valore attuale; con il secondo ha dedotto, in modo generico, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1116, 718, 720 e 728 c.c., senza indicare quale errore concreto sarebbe stato commesso dalla corte d'appello nell'applicazione di tali norme.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché il principio secondo cui il giudice della divisione deve aggiornare il valore di stima se non più attuale non esonera la parte interessata da uno specifico onere di allegazione; nel caso concreto la corte d'appello aveva escluso la revisione per la mancanza di fatti dedotti a sostegno della richiesta, quindi non vi era errore di diritto censurabile. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo perché formulato in termini astratti e generici, senza la necessaria specificità e riferibilità alla decisione impugnata. La ricorrente è stata condannata alle spese e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge deve individuare in modo specifico l'errore di diritto imputato alla sentenza impugnata.
art. 1116 c.c.
Norma richiamata dalla ricorrente nel secondo motivo, ma senza una concreta e specifica censura della decisione di merito.
art. 718 c.c.
Norma richiamata dalla ricorrente nel secondo motivo in relazione alla divisione, senza indicazione dell'errore applicativo contestato.
art. 720 c.c.
Norma richiamata dalla ricorrente nel secondo motivo in tema di attribuzione dei beni indivisibili, ma la censura è stata ritenuta generica.
art. 728 c.c.
Norma richiamata dalla ricorrente nel secondo motivo, senza specifica correlazione con l'asserito vizio della sentenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di divisione il criterio del valore del bene al momento della decisione non esonera la parte che chieda l'aggiornamento della stima dall'onere di allegare fatti specifici che rendano attuale la revisione del valore.
- Il giudice può disattendere la richiesta di aggiornamento della stima quando la parte interessata non indichi elementi concreti che ne giustifichino la necessità; in tal caso non è configurabile una violazione di legge.
- Nel ricorso per cassazione i motivi devono essere specifici, completi e riferiti alla decisione impugnata: non è sufficiente il richiamo astratto di norme o principi giurisprudenziali senza spiegare l'errore concreto della sentenza.
- La deduzione di violazione di legge è inammissibile se non è accompagnata dall'indicazione puntuale della regula iuris applicata erroneamente dal giudice di merito.
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