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Sentenza

Sentenza n. 1086/2026 - Catania, Sezione 4

per l'annullamento in parte qua della graduatoria per n. 144 posti di operatore socio sanitario (oss) per il bacino della Sicilia orientale

Giustizia amministrativa202302396

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria finale del concorso per 144 posti di operatore socio-sanitario, nella parte relativa alla mancata attribuzione di punteggio per titoli di studio, corsi di aggiornamento e titoli di carriera

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato la graduatoria finale, deducendo eccesso di potere per violazione delle regole fissate dal bando e dal relativo allegato. Ha lamentato il mancato riconoscimento di punti per un diploma di scuola media superiore ulteriore rispetto a quello richiesto per l’ammissione, per due corsi di aggiornamento accreditati ECM, per quattordici corsi di aggiornamento attinenti e per il servizio prestato per complessivi 143 mesi presso una struttura sanitaria accreditata, con qualifica di assistente socio-sanitario. Ha sostenuto di avere inserito i titoli di carriera nella specifica sezione della domanda telematica e di avere indicato gli altri titoli nel curriculum vitae allegato, chiedendo inoltre l’attivazione del soccorso istruttorio. L’ASP ha sostenuto che il bando imponeva l’inserimento dei titoli valutabili nelle apposite sezioni della piattaforma, a pena di mancata valutazione, e che il mancato riconoscimento dei titoli di carriera era giustificato dalla natura inferiore del profilo e dall’assenza di convenzionamento della struttura. Il Tribunale ha preliminarmente riconosciuto l’interesse attuale al ricorso, ritenendo il verbale di riesame meramente confermativo e privo di reale motivazione.

La decisione

Il ricorso è stato parzialmente accolto. Il Tribunale ha respinto le censure relative ai titoli di studio e ai corsi di aggiornamento, rilevando che il bando prescriveva, a pena di mancata valutazione, l’autocertificazione dei titoli nelle specifiche sezioni della piattaforma informatica. La ricorrente aveva invece omesso di compilare la sezione relativa ai titoli di studio, limitandosi a indicarli nel curriculum. La clausola del bando non era stata ritualmente impugnata e non poteva essere disapplicata dal giudice; il soccorso istruttorio non era quindi attivabile, poiché avrebbe comportato la violazione della lex specialis, dell’autovincolo amministrativo, dell’autoresponsabilità dei concorrenti e della par condicio. Il Tribunale ha invece accolto la censura relativa ai titoli di carriera. Poiché il bando rinviava ai criteri degli artt. 11 e 21 del d.P.R. 220/2001, doveva essere valutato il servizio di 108 mesi prestato a tempo pieno e indeterminato in un profilo immediatamente inferiore, presso una struttura accreditata, applicando la riduzione prevista per il servizio prestato nel profilo inferiore e quella relativa al servizio presso strutture accreditate. Doveva inoltre essere valutato il periodo di 8 mesi dal 23 gennaio 2008 al 30 settembre 2008, successivo all’accreditamento della struttura e svolto nello stesso profilo professionale del posto messo a concorso. Il requisito dell’accreditamento era sufficiente, anche in assenza di convenzionamento, poiché l’art. 21, comma 3, utilizza la congiunzione disgiuntiva “o”. Non potevano invece essere valutati i periodi anteriori all’accreditamento. L’ASP è stata ordinata di riformare la graduatoria entro trenta giorni, ricalcolando il punteggio della ricorrente secondo tali criteri. Le spese sono state compensate per la parziale soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 11 d.P.R. 220/2001

    i titoli di carriera sono valutabili se si tratta di servizio reso presso le unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli enti di cui agli articoli 21 e 22 del presente regolamento e presso altre pubbliche amministrazioni, nel profilo professionale a concorso o in qualifiche corrispondenti. Il servizio reso nel corrispondente profilo della categoria inferiore o in qualifiche corrispondenti è valutato con un punteggio non superiore al 50% di quello reso nel profilo relativo al concorso.

    La disposizione impone di valutare il servizio prestato in un profilo immediatamente inferiore, attribuendo un punteggio non superiore al 50% di quello spettante per il servizio nel profilo oggetto del concorso.

  • art. 21, comma 3, d.P.R. 220/2001

    Il servizio prestato presso case di cura convenzionate o accreditate, con rapporto continuativo, è valutato, per il 25% della sua durata, come servizio prestato presso gli ospedali pubblici nella categoria di appartenenza.

    La valutabilità del servizio richiede alternativamente il convenzionamento o l’accreditamento della struttura; l’accreditamento da solo è sufficiente. Il servizio è computato per il 25% della durata.

  • art. 64 c.p.a.

    La ricorrente ha invocato il principio di non contestazione, ma la sentenza non lo ha posto a fondamento della decisione.

Massime di principio

  • Quando il bando di concorso prescrive che determinati titoli siano autocertificati mediante l’inserimento nelle specifiche sezioni della piattaforma informatica, prevedendo espressamente la mancata valutazione in caso contrario, l’amministrazione deve attenersi a tale prescrizione e non può attribuire il punteggio sulla base della mera indicazione dei titoli nel curriculum allegato.
  • Il soccorso istruttorio non è attivabile per sanare l’omessa dichiarazione di titoli quando la lex specialis stabilisce in modo chiaro una specifica modalità di dichiarazione a pena di mancata valutazione, poiché la regolarizzazione si tradurrebbe nella disapplicazione del bando e nella violazione dei principi di autoresponsabilità e par condicio.
  • Il bando di concorso è un atto generale e costituisce lex specialis della procedura; le sue clausole non possono essere disapplicate dal giudice, ma devono essere ritualmente impugnate con specifiche censure, non essendo sufficiente il generico richiamo agli atti presupposti o conseguenti contenuto nell’epigrafe del ricorso.
  • Quando il bando rinvia ai criteri degli artt. 11 e 21 del d.P.R. 220/2001, il servizio prestato presso una struttura sanitaria accreditata è valutabile anche se manca il convenzionamento, poiché l’accreditamento e il convenzionamento costituiscono requisiti alternativi ai fini della valutazione.
  • Il servizio prestato in un profilo professionale immediatamente inferiore a quello messo a concorso deve essere valutato, presso una struttura accreditata, applicando sia la percentuale prevista per la durata del servizio presso strutture accreditate sia il limite percentuale previsto per il servizio nel profilo inferiore. Il servizio svolto prima dell’accreditamento della struttura non è valutabile secondo tali criteri.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciProfessioni sanitarieLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiSanitàPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiSoccorso istruttorioEffetto conformativo e riedizione del potereDifetto di motivazioneLegittimazione e interesse a ricorrere

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