Cassazione Penale, Sentenza n. 26114/2024 del 03/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza d'appello che aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato di bancarotta preferenziale e rideterminato la pena per bancarotta fraudolenta documentale. Il ricorrente deduceva: (1) carenza dell'elemento materiale del reato di bancarotta documentale, sostenendo che il commercialista Bertazzi aveva tenuto e redatto regolarmente bilanci e scritture e dunque non sussisteva l'impossibilità di ricostruire il patrimonio; (2) carenza dell'elemento soggettivo (dolo generico), poiché la condotta sarebbe stata frutto di affidamento al professionista e non di volontà cosciente di ostacolare la ricostruzione patrimoniale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso in parte. Ha ritenuto che il giudice di merito avesse adeguatamente accertato l'elemento materiale della bancarotta documentale sulla base delle risultanze (curatore fallimentare e relazione ex art. 33 legge fall.), ma ha censurato la motivazione sull'elemento soggettivo: la sentenza impugnata non ha dato adeguata e specifica indicazione degli elementi da cui desumere la coscienza e volontà dell'imputato di rendere impossibile la ricostruzione patrimoniale, limitandosi a conclusioni circolari. Per tali ragioni la Corte ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte d'appello di Milano.
Norme richiamate
art. 216, comma 1, n. 2, legge fallimentare
La fattispecie di bancarotta documentale sussiste quando le scritture sono tenute in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari; la responsabilità è punita a titolo di dolo generico quando la condotta è consapevole e volontaria nel determinare tale impossibilità.
art. 216, comma 3, legge fallimentare
Riferimento normativo alla bancarotta preferenziale contestata in primo grado; la Corte d'appello aveva però dichiarato estinta per prescrizione questa fattispecie.
art. 33, legge fallimentare
Norma che disciplina la relazione del curatore fallimentare; la relazione e gli accertamenti del curatore sono fonti probatorie rilevanti per valutare la completezza e regolarità della contabilità.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Fondamenti di impugnazione in cassazione relativi a inosservanza o erronea applicazione di norme e vizio di motivazione; il ricorso ha invocato tali lett. per censurare valutazioni sulla prova e sulla qualificazione giuridica dei fatti.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti nella enunciazione dei motivi necessari per la decisione in cassazione; la Corte ha riassunto i motivi nei limiti strettamente necessari per la decisione.
Massime di principio
- Per la bancarotta documentale l'accertamento deve distinguere chiaramente elemento materiale ed elemento soggettivo: non basta lo stato deficitario delle scritture per inferire automaticamente il dolo.
- Il dolo generico richiesto dall'art. 216, comma 1, n.2 legge fall. richiede prova o motivazione specifica circa la coscienza e la volontà dell'imputato di rendere impossibile la ricostruzione patrimoniale; la mera constatazione di scritture incomplete è insufficiente.
- La circostanza che la contabilità sia stata redatta o curata da un professionista non esclude automaticamente la responsabilità dell'amministratore; tuttavia impone al giudice di merito un esame motivato su cosa l'amministratore sapesse o dovesse sapere e su come abbia partecipato o tollerato le irregolarità.
- Gli accertamenti e le relazioni del curatore fallimentare e le verifiche ex art. 33 legge fall. hanno grande rilievo probatorio per valutare la completezza delle scritture, ma il giudice deve collegare tali riscontri agli elementi soggettivi dell'agente.
- Una motivazione che si limita ad affermazioni generiche o circolari circa la 'strumentalità' della condotta a impedire gli accertamenti non è sufficiente: la Cassazione annulla e rinvia se il nesso intenzionale non è adeguatamente delineato.
- In situazioni simili, per difendersi efficacemente, è utile documentare l'effettiva partecipazione o il concreto affidamento a professionisti e produrre elementi che dimostrino l'assenza di consapevolezza della irregolarità o l'assenza di indicatori di fraudolenza.
Testo integrale
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