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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20790/2026 del 05/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando così la decisione di merito che aveva affermato la responsabilità dell'imputato per ricettazione. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino che lo aveva ritenuto responsabile del reato di ricettazione. L'unico motivo deduceva la manifesta illogicità della motivazione sulla responsabilità e, in particolare, contestava la mancata riqualificazione del fatto in furto. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché non specifico: si trattava di doglianze di fatto che riproducevano sostanzialmente le censure già formulate in appello e già disattese, senza una critica puntuale alle ragioni della decisione impugnata. La sentenza di merito è stata ritenuta congrua perché aveva valorizzato l'assenza di elementi concreti a sostegno della versione dell'imputato sul proprio coinvolgimento nel reato presupposto e la distanza spazio-temporale tra l'imputato e il luogo della sottrazione dei beni.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    Richiamato come reato oggetto della condanna; la Corte ribadisce che, sulla base del compendio probatorio, la condotta dell'imputato integra gli elementi costitutivi della ricettazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre pedissequamente le censure già svolte in appello, senza confrontarsi in modo puntuale con le argomentazioni della sentenza impugnata.
  • La critica alla motivazione deve essere specifica e argomentata: non bastano contestazioni meramente assertive o apodittiche della correttezza della decisione di merito.
  • Quando la sentenza di merito individua elementi fattuali idonei a integrare la ricettazione e esclude il reato presupposto sulla base del compendio probatorio, la mera richiesta di diversa lettura dei fatti non consente l'accoglimento del ricorso in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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