Sentenza n. 270/2026 - Salerno, Sezione 3
per l'ottemperanza della sentenza n. 343/2024 pronunciata in data 27.03.2024 dalla sezione lavoro del Tribunale di Avellino, notificata ex art. 475 cpc, come novellato dal D.L.vo 150/2022, in data 06.12.2024, divenuta cosa giudicata come da relativa certificazione di non proposta impugnazione;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Avellino che aveva riconosciuto il diritto all'assegnazione della Carta docente per l'anno scolastico 2019/2020 e all'accredito di € 500,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., deducendo che la sentenza civile azionata, notificata all'amministrazione il 6 dicembre 2024 e passata in giudicato, aveva riconosciuto il suo diritto all'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per l'anno scolastico 2019/2020, con accredito della somma di € 500,00. Ha inoltre dedotto il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione delle pronunce nei confronti delle amministrazioni pubbliche e la persistente inerzia ministeriale. Ha chiesto l'ottemperanza, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la condanna dell'amministrazione al pagamento di una penalità di mora. L'amministrazione si è costituita senza svolgere difese.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il titolo giudiziale era passato in giudicato, che era stata effettuata la notificazione ai fini dell'intimazione ad adempiere e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Poiché l'amministrazione non aveva provato di avere dato esecuzione alla sentenza mediante il riconoscimento della Carta docente per il periodo considerato e per l'importo dovuto, il Collegio ha ordinato al Ministero di assegnare il beneficio entro 90 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia è stato nominato un commissario ad acta, con facoltà di delega, incaricato di compiere tutti gli atti necessari all'esecuzione, inclusi gli eventuali adempimenti di bilancio, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa. Il TAR ha precisato che l'esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittimo impedimento all'esecuzione del giudicato. È stata invece respinta la richiesta di astreinte: pur essendo astrattamente ammissibile nei confronti della pubblica amministrazione, l'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. consente di escluderla quando ricorrano ragioni ostative ulteriori rispetto alla manifesta iniquità; nel caso concreto, la crisi della finanza pubblica e l'ammontare del debito pubblico sono state ritenute ragioni sufficienti. Le spese di lite sono state poste a carico dell'amministrazione, liquidate in € 500,00 oltre accessori, rimborso forfettario e contributo unificato se versato.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Fondano l'azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato e dei provvedimenti giudiziari non eseguiti dall'amministrazione.
art. 114 c.p.a.
Attribuisce al giudice dell'ottemperanza il potere di ordinare l'esecuzione del titolo, nominare un commissario ad acta e valutare la richiesta di penalità di mora.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora nei confronti della pubblica amministrazione, pur astrattamente ammissibile, può essere esclusa quando sussistano ragioni ostative ulteriori rispetto alla manifesta iniquità, valutabili discrezionalmente dal giudice dell'ottemperanza.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima di poter procedere all'esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il TAR ne ha verificato il decorso ai fini dell'ammissibilità dell'ottemperanza.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Prevede la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, beneficio oggetto della sentenza civile da eseguire.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è fondata quando il titolo giudiziale è passato in giudicato, è stato notificato all'amministrazione e, nei casi previsti, è decorso il termine dilatorio di 120 giorni, senza che l'amministrazione abbia dato prova dell'integrale esecuzione.
- Il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di adottare entro un termine prefissato tutti gli atti necessari a dare esecuzione al giudicato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Nell'esecuzione di un giudicato di condanna pecuniaria nei confronti della pubblica amministrazione, il commissario ad acta può essere incaricato anche di effettuare gli adempimenti contabili e di bilancio necessari; l'esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, un legittimo impedimento all'adempimento del giudicato.
- La penalità di mora nei confronti della pubblica amministrazione è astrattamente ammissibile, ma il giudice dell'ottemperanza può negarla quando ravvisi ragioni ostative ulteriori rispetto alla manifesta iniquità, tenendo conto anche delle difficoltà connesse ai vincoli normativi e di bilancio e alla situazione della finanza pubblica.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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