Cassazione Civile, Ordinanza n. 05785/2025 del 04/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da due decreti ingiuntivi ottenuti da una società cantieristica per importi pari a euro 28.000 e euro 49.440,75, quest'ultimo collegato a una promessa di pagamento sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio debitorio. Il consorzio aveva proposto opposizione ai decreti ingiuntivi, ma il tribunale le aveva rigettate; la corte d'appello ha invece accolto il gravame del consorzio e revocato entrambi i decreti. La società creditrice ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione degli artt. 2735 e 1988 c.c., sostenendo che l'assegno bancario del 23.12.2004 e la dichiarazione di riconoscimento di debito del 30.06.2006 fossero stati erroneamente qualificati come promesse di pagamento/confessioni stragiudiziali, mentre costituirebbero quietanze di comodo, rilasciate per agevolare la cessione del contratto a un intermediario finanziario; 2) violazione degli artt. 1414, comma 3, c.c. e 2724 c.c., per non avere la corte territoriale riconosciuto la simulazione della quietanza e per avere trascurato gli elementi indiziari e documentali offerti; 3) violazione dell'art. 1988 c.c., assumendo che il titolo del 23.12.2004 provasse il rapporto sottostante e che il consorzio non avesse fornito la prova contraria dell'inesistenza, invalidità o estinzione del rapporto; 4) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., individuato nella circostanza temporale per cui assegno e dichiarazione di riconoscimento erano successivi alla quietanza del 29.11.2004, elemento che a dire del ricorrente dimostrerebbe il carattere simulatorio delle quietanze. La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso, nel suo complesso, inammissibile: ha osservato anzitutto che il ricorso non rispettava i requisiti di chiarezza e sinteticità dell'esposizione dei fatti ex art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.; inoltre, i primi tre motivi erano inammissibili perché, sotto la veste della violazione di legge, miravano in realtà a una rivalutazione del merito e delle prove, senza confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata e senza riprodurre adeguatamente i documenti richiamati, in violazione anche dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.; il quarto motivo era parimenti inammissibile perché prospettava come omesso esame una doglianza che, in sostanza, chiedeva una nuova valutazione del materiale probatorio. È stata quindi confermata la decisione della corte d'appello, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della società cantieristica. Ha ritenuto che l'atto introduttivo fosse carente sotto il profilo della chiarezza espositiva e, comunque, che i motivi dedotti non integrassero validamente vizi di violazione di legge o di omesso esame di un fatto decisivo, ma si risolvessero in una richiesta di rivalutazione del merito e delle prove documentali, preclusa in sede di legittimità. Conseguentemente ha confermato l'effetto della sentenza d'appello, che aveva revocato i decreti ingiuntivi, e ha posto le spese del giudizio di cassazione a carico della ricorrente.
Norme richiamate
art. 2735 c.c.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la natura di confessione stragiudiziale di alcuni atti; la Corte non accoglie la censura perché in realtà diretta a contestare la valutazione di merito e la qualificazione dei documenti operata dal giudice di appello.
art. 1988 c.c.
La censura è ritenuta inammissibile perché mira a una diversa lettura della fattispecie concreta e del materiale probatorio, non a denunciare correttamente una falsa applicazione della norma; inoltre il ricorrente non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
art. 1414, comma 3, c.c.
Richiamato per sostenere la simulazione della quietanza; la Corte afferma che la doglianza, in realtà, tende a una rivalutazione del merito e non è veicolata in modo specifico.
art. 2724 c.c.
Invocato in relazione alla prova della simulazione; la Corte dichiara la censura inammissibile per difetto di specificità e perché volta a rimettere in discussione gli accertamenti di fatto.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il vizio di violazione o falsa applicazione di legge richiede di distinguere tra individuazione della norma applicabile e sua interpretazione/applicazione; non consente di censurare l'erronea ricognizione della fattispecie concreta operata dal giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
L'omesso esame deve riguardare un fatto storico decisivo, non una diversa valutazione delle prove; la censura è inammissibile quando mira solo a sollecitare una nuova lettura del materiale istruttorio.
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere l'esposizione sommaria dei fatti della causa in modo chiaro e sintetico; la violazione di tale requisito comporta inammissibilità.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
L'onere di specificità dei motivi impone di indicare le norme violate, il loro contenuto precettivo e il preciso contrasto con la sentenza impugnata.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Le censure fondate su documenti devono riprodurre o indicare specificamente il contenuto, la collocazione e l'acquisizione degli atti, altrimenti sono inammissibili.
art. 24 Cost.
È richiamato quale parametro di effettività della tutela difensiva, che però esige chiarezza e sinteticità dell'atto di ricorso.
art. 111, comma 2, Cost.
Evocato in relazione al giusto processo e alla necessità di evitare oneri processuali superflui.
art. 6 CEDU
Richiamato insieme ai principi del giusto processo a sostegno della esigenza di una trattazione chiara e ordinata del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per il presupposto del contributo unificato aggiuntivo in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Richiamato in relazione all'inserimento della disciplina sul contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve esporre i fatti di causa in modo chiaro, sintetico e autosufficiente; la violazione di tale requisito può determinare l'inammissibilità dell'impugnazione.
- La denuncia di violazione o falsa applicazione di legge non può risolversi in una critica alla ricostruzione del fatto e alla valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito; il ricorrente deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- Per dedurre validamente il vizio di cui all'art. 360, n. 3, c.p.c., occorre indicare la norma asseritamente violata, il suo contenuto precettivo e il punto preciso della decisione che lo contrasta; non è sufficiente riproporre le proprie tesi difensive.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è configurabile solo quando sia stato ignorato un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non ricorre quando si contesta soltanto il modo in cui il giudice ha apprezzato le prove.
- Le censure basate su documenti del giudizio di merito sono inammissibili se il ricorrente non ne riproduce il contenuto essenziale e non ne indica con precisione la collocazione e la produzione nel fascicolo, impedendo alla Corte il controllo diretto.
- La Corte di cassazione non può essere trasformata in un terzo grado di merito: quando i motivi mirano a ottenere una diversa ricostruzione della vicenda fattuale o del significato degli atti, il ricorso è inammissibile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 4 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 05667/2025 del 04/03/2025
- ordinanza_civile · 4 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 05668/2025 del 04/03/2025
- ordinanza_civile · 4 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 05669/2025 del 04/03/2025
- ordinanza_civile · 4 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 05670/2025 del 04/03/2025
- ordinanza_civile · 4 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 05675/2025 del 04/03/2025
- ordinanza_civile · 4 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 05678/2025 del 04/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →