Cassazione Penale, Sentenza n. 27931/2023 del 27/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
1) Nullità della sentenza per celebrazione dell'udienza in orario anteriore (ore 9:45) rispetto a quello indicato nella citazione e nell'avviso (ore 11:00); 2) vizio di motivazione e difetto del nesso eziologico e del requisito psicologico: si contesta che le omissioni fiscali e contributive ascritte non siano state adeguatamente correlate al fallimento, che la società durante la gestione del ricorrente era florida (attivo > €1.300.000, debito verso l'Erario inizialmente solo €90.000), che il debito verso fornitori era stato estinto e che la responsabilità sarebbe da imputare a Petrakev che avrebbe agito da amministratore di fatto o prestanome, mentre la prima cartella esattoriale sarebbe stata notificata solo il 20/03/2008 dopo la cessione delle quote.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo (nullità per orario udienza) ha ritenuto manifestamente infondato che gli atti compiuti prima delle ore 11:00, pur invalidi, siano stati rinnovati ex novo all'orario corretto (ore 11:00) con instaurazione del contraddittorio; pertanto la pronuncia finale non dipendeva dagli atti antecedenti invalsi. Sul secondo motivo ha dichiarato il gravame inammissibile per genericità e manifestata infondatezza, richiamando la giurisprudenza che considera le omissioni sistematiche di versamenti fiscali e contributivi come "operazioni dolose" ex art. 223, comma 2, n. 2 l.f.: nel caso concreto la sistematica omissione per oltre cinque anni ha determinato un'esposizione verso l'Erario pari a €383.112,26, ammontare quasi coincidente col passivo fallimentare, nonché il trasferimento fittizio della società in Bulgaria, elementi da cui i giudici di merito hanno desunto il nesso causale e la consapevolezza dell'evento. Condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di €3.000,00.
Norme richiamate
legge fallimentare, art. 223, comma secondo, n. 2
Le "operazioni dolose" idonee a cagionare il fallimento comprendono anche condotte omissive sistematiche (es. mancati versamenti fiscali/contributivi) che, pur non determinando immediata diminuzione dell'attivo, arrecano un depauperamento in termini di medio periodo e sono riconducibili a scelta dolosa dell'amministratore quando ne sia dimostrata la consapevolezza e la prevedibilità dell'evento fallimentare.
codice di procedura penale, art. 184
Disciplina gli effetti della nullità della citazione; la parte può comparire per far rilevare l'irregolarità; nel caso esaminato non si è ravvisata nullità insanabile delle notifiche che incidesse sulla regolare instaurazione del contraddittorio.
codice di procedura penale, art. 185
La nullità di un atto rende invalidi gli atti consecutivi che dipendono da quello nullo; tuttavia se gli atti invalidi sono stati rinnovati ex novo senza effetti derivativi sulla decisione finale, la pronuncia può rimanere valida.
codice di procedura penale, art. 97, comma 4
Consente la nomina di difensore d'ufficio in caso di assenza del difensore di fiducia; la nomina preliminare in aula non ha inciso sulla regolarità della successiva trattazione rinnovata all'orario corretto.
Massime di principio
- Un'irregolarità formale sull'orario di inizio dell'udienza non determina automaticamente la nullità della sentenza se gli atti compiuti sono stati rinnovati correttamente e il contraddittorio è stato instaurato all'orario indicato nella citazione.
- La configurabilità della bancarotta fraudolenta per operazioni dolose (art. 223, co.2, n.2 l.f.) può fondarsi anche su omissioni sistematiche di versamenti fiscali e contributivi: non è necessaria una immediata diminuzione dell'attivo quando tali omissioni, per la loro durata e rilevanza, rendono prevedibile il dissesto.
- Il trasferimento formale di una società all'estero senza effettiva insediamento operativo e la 'scomparsa' dell'impresa sono indizi rilevanti di condotta fraudolenta e possono corroborare il convincimento motivato sul dolo e sul nesso causale col fallimento.
- Le contestazioni di motivazione devono essere specifiche e confrontarsi con il nucleo probatorio e le argomentazioni dei giudici di merito: censure generiche o basate su mere congetture (es. attribuzione del ruolo di prestanome senza prove) sono spesso inammissibili.
- Per difendersi efficacemente in casi di accuse basate su omissioni sistematiche è necessario produrre elementi concreti che dimostrino: a) l'assenza del nesso causale tra omissioni e dissesto; b) l'esistenza di alternative di gestione ragionevole (accordi di ristrutturazione, piani di pagamento) o la tempestiva notificazione di cartelle che smentiscano la sistematicità dell'inadempimento.
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