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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10382/2025 del 19/04/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di una lavoratrice volta a ottenere la riliquidazione della propria pensione di anzianità applicando il sistema contributivo in base alla c.d. opzione donna prevista dall'art. 1, comma 9, del d.l. n. 243/2004. La Corte d'appello aveva però ritenuto corretto il calcolo effettuato dall'INPS secondo il sistema retributivo, osservando che la lavoratrice, al momento della domanda, aveva già maturato i requisiti anagrafici e contributivi per la pensione di anzianità secondo la disciplina previgente. Con l'unico motivo di ricorso la ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 9, l. n. 243/2004, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe dovuto applicare il metodo contributivo al suo trattamento pensionistico.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso, confermando la decisione di merito. Ha ritenuto infondata la censura perché l'opzione donna, secondo il tenore letterale e la funzione della norma, è destinata alle lavoratrici che intendano accedere anticipatamente al pensionamento senza aver raggiunto i requisiti ordinari previsti dalla riforma; non è invece uno strumento per ottenere un diverso e più favorevole criterio di calcolo della pensione quando i requisiti per la pensione di anzianità secondo il regime retributivo erano già maturati. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna della ricorrente alle spese e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 9, l. n. 243/2004

    "In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, è confermata la possibilità di conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome, nei confronti delle lavoratrici che optano per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo"

    La disposizione non incide sul quantum della pensione come beneficio autonomo, ma offre una possibilità di accesso anticipato al trattamento pensionistico alle lavoratrici che non abbiano ancora maturato i requisiti ordinari previsti dalla normativa sopravvenuta; l'opzione per il calcolo contributivo opera come corollario di tale accesso anticipato.

  • art. 1, comma 6, l. n. 243/2004

    È richiamato come parametro dei più rigidi requisiti introdotti dalla riforma, rispetto ai quali l'opzione donna costituisce un'agevolazione temporale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico della parte soccombente.

Massime di principio

  • L'opzione donna prevista dall'art. 1, comma 9, l. n. 243/2004 non è una regola generale di scelta del sistema di calcolo della pensione, ma una misura agevolativa finalizzata al pensionamento anticipato.
  • Se la lavoratrice ha già maturato i requisiti per la pensione di anzianità secondo il regime ordinario vigente al momento della domanda, non può invocare l'opzione donna per ottenere l'applicazione del metodo contributivo.
  • L'interpretazione della norma deve essere coerente con la sua ratio di contenimento della spesa pensionistica e di transizione verso requisiti più rigorosi, non con l'aspettativa di un trattamento economicamente più favorevole.
  • Quando il testo normativo collega l'opzione al conseguimento anticipato del diritto a pensione, il beneficio sul criterio di calcolo non è autonomo ma funzionale all'accesso anticipato stesso.

Come è indicizzato

MateriePensioni
RamiPrevidenza
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