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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28906/2024 del 17/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente contestava, in particolare, la determinazione del trattamento sanzionatorio disposta dal giudice del rinvio e il diniego delle circostanze attenuanti generiche. In primo luogo era stata censurata la modalità di calcolo della pena per reato tentato aggravato (violazione del criterio indicato dalla giurisprudenza di legittimità: individuazione della cornice edittale del fatto consumato con tutte le aggravanti, applicazione dell'art. 56 cod. pen. per ricavare la cornice del tentativo e poi commisurazione della pena entro tale cornice). Inoltre si deduceva che una sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. divenuta definitiva aveva estinto un precedente reato con conseguente esclusione della recidiva, e che il giudice del rinvio aveva omesso di riesaminare e motivare adeguatamente il diniego delle circostanze attenuanti generiche richieste dalla difesa, nonostante tale questione fosse stata indicata come assorbita dalla sentenza rescindente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato in parte: ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al punto relativo al diniego delle circostanze attenuanti generiche e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al giudice del rinvio. La Corte ha rilevato che il giudice che ha rideterminato la pena non ha esaminato né motivato il diniego delle attenuanti generiche, pur trattandosi di questione assorbita dalla pronuncia rescindente e logicamente connessa all'oggetto del rinvio. Ha inoltre richiamato il corretto metodo di calcolo della pena per il tentativo aggravato (come già indicato dalla giurisprudenza) e ha imposto al giudice del rinvio piena libertà di valutazione sulle attenuanti generiche, con l'obbligo di motivare espressamente in relazione agli elementi positivi e negativi suscettibili di incidere sul riconoscimento del beneficio.

Norme richiamate

  • art. 56 cod. pen.

    Applicato per ricavare la cornice edittale del delitto circostanziato tentato a partire dalla cornice del delitto consumato; la Corte ricorda il metodo in tre fasi (individuazione della cornice del consumato con tutte le aggravanti, applicazione dell'art.56 per il tentativo, commisurazione entro tale cornice specificando pena base e aumenti).

  • art. 62-bis cod. pen.

    Regola le circostanze attenuanti generiche; la Cassazione precisa che, pur potendo il giudice privilegiare uno solo degli elementi di cui all'art.133, deve comunque motivare il diniego considerando e confutando, anche implicitamente, gli elementi favorevoli prodotti dalla difesa.

  • art. 133 cod. pen.

    Elenca i criteri per la determinazione delle circostanze attenuanti e per la valutazione della personalità del reo; la Corte richiama che il giudice può concentrarsi sull'elemento che ritiene prevalente ma rimane l'obbligo motivazionale.

  • art. 627, comma 3, cod. proc. pen.

    Rilevato dalla difesa in relazione all'obbligo del giudice del rinvio di riesaminare anche le questioni logicamente pregiudiziali alla materia di annullamento; la Corte richiama il principio secondo cui il giudice di rinvio deve rinnovare l'esame delle questioni assorbite dalla sentenza rescindente quando esse siano logicamente connesse.

  • art. 444 e art. 445 cod. proc. pen.

    Si è rilevato che una sentenza ex art.444 divenuta definitiva ha comportato, secondo la giurisprudenza, l'estinzione del reato ai sensi dell'art.445 e quindi l'azzeramento degli effetti penali anche ai fini della recidiva; tale considerazione è stata motivo per censurare il precedente trattamento sanzionatorio.

Massime di principio

  • Quando la Corte di legittimità annulla con rinvio, il giudice del rinvio deve riesaminare non solo il profilo specificamente censurato ma anche tutte le questioni logicamente pregiudiziali o assorbite dalla decisione rescindente.
  • Nel negare o concedere le circostanze attenuanti generiche ex art.62-bis il giudice può basarsi anche su un solo elemento rilevante ai sensi dell'art.133, ma deve comunque motivare adeguatamente e confutare, espressamente o implicitamente, gli elementi favorevoli prodotti dalla difesa.
  • In materia di reato tentato aggravato, la determinazione della pena deve seguire il metodo indicato dalla giurisprudenza: 1) individuare la cornice edittale del reato consumato con tutte le aggravanti ritenute; 2) applicare l'art.56 per ricavare la cornice del tentativo; 3) commisurare la pena entro tale cornice specificando pena base e aumenti.
  • Se emerge che una precedente sentenza (es. ex art.444) è divenuta definitiva e ha estinto il reato ai sensi dell'art.445, non possono essere utilizzati gli effetti di quella precedente condanna ai fini della recidiva.
  • La motivazione del giudice deve essere puntuale: l'accenno ad un parametro (es. intensità del dolo) non sostituisce la valutazione compiuta richiesta per il riconoscimento o il diniego delle attenuanti generiche.

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