Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2025/2235

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2235 della Commissione, del 6 novembre 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1082 per quanto riguarda Potato virus S e Potato virus X quali organismi nocivi specificati per talee non radicate da impianto di Calibrachoa spp., Petunia spp. e relativi ibridi provenienti dal Kenya

Normativa europea32025R2235

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna la deroga fitosanitaria già prevista per le talee non radicate di Calibrachoa spp. e Petunia spp. provenienti dal Kenya, alla luce di nuove evidenze scientifiche che hanno rilevato in Kenya la presenza di Potato virus S e Potato virus X. Tali virus vengono quindi aggiunti agli organismi nocivi specificati del regime speciale introdotto dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/1082. Ne consegue un rafforzamento mirato delle misure di campionamento, analisi molecolare e ispezione ufficiale prima dello spostamento o dell’esportazione dei lotti verso l’Unione.

Modifica la deroga fitosanitaria per l’importazione nell’UE di talee non radicate di Calibrachoa spp., Petunia spp. e ibridi dal Kenya, includendo Potato virus S e Potato virus X tra gli organismi nocivi specificati.

Ambito di applicazione

Si applica all’introduzione nel territorio dell’Unione di talee non radicate da impianto di Calibrachoa spp., Petunia spp. e relativi ibridi provenienti dal Kenya, nel quadro della deroga prevista dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/1082 rispetto al regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. Incide sugli operatori professionali, sui siti di produzione e sulle piante direttamente radicate o coltivate a partire dalle piante specificate, con obblighi di separazione, ispezione, campionamento e analisi. Non disciplina importazioni da altri Paesi o altre specie vegetali diverse da quelle indicate.

Modifica della deroga fitosanitaria per talee non radicate dal Kenya

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2235 della Commissione modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1082, che aveva introdotto una deroga al regime generale del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per l’introduzione nell’Unione di talee non radicate di Calibrachoa spp., Petunia spp. e relativi ibridi provenienti dal Kenya. La modifica è adottata sulla base dell’articolo 42 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 e si fonda su nuove evidenze scientifiche rese disponibili dall’EFSA nel luglio 2025, che hanno confermato la presenza in Kenya di Potato virus S e Potato virus X.

Ragioni della modifica e finalità fitosanitaria

Il considerando centrale del regolamento è la necessità di rafforzare la protezione fitosanitaria del territorio dell’Unione. Poiché l’EFSA ha incluso i due virus tra gli organismi nocivi pertinenti per le piante non radicate di Petunia spp. e Calibrachoa spp. prodotte in Kenya, la Commissione ha ritenuto opportuno ricomprendere gli isolati non UE di Potato virus S e Potato virus X tra gli organismi nocivi specificati del regime derogatorio.

Aggiornamento della nozione di "organismi nocivi specificati"

L’articolo 1 del regolamento modificato sostituisce la definizione di "organismi nocivi specificati" contenuta nell’articolo 1, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1082. Nell’elenco compaiono ora, tra gli altri, Aleurodicus dispersus, Bemisia tabaci (popolazione non europea), Cowpea mild mottle virus, le principali specie di Liriomyza, Nipaecoccus viridis, Pepper veinal mottle virus, Potato leafroll virus, Potato virus S (isolati non UE), Potato virus X (isolati non UE), Ralstonia pseudosolanacearum, Ralstonia solanacearum, Scirtothrips dorsalis, Tetranychus neocaledonicus, Tomato mild mottle virus e Tomato yellow ring virus.

Obblighi di separazione e ispezione delle piante coltivate o radicate

Per le piante direttamente radicate o coltivate a partire dalle piante specificate, il regolamento mantiene l’obbligo di separazione da qualsiasi altra pianta sensibile agli organismi nocivi specificati. Tali piante devono essere sottoposte a ispezioni ufficiali almeno una volta prima del primo spostamento dai siti dell’operatore professionale e il più possibile in prossimità di tale spostamento. Se vi è sospetto di infezione, l’ispezione deve includere campionamento e analisi molecolare anche per Potato virus S (isolati non UE) e Potato virus X (isolati non UE), oltre ai virus già previsti.

Controlli analitici prima dell’esportazione del primo lotto

Nell’allegato I, punto 1, lettera b), punto vi), è precisato che le talee non radicate devono essere sottoposte ad analisi molecolari per rilevare diversi virus, inclusi ora Potato virus S (isolati non UE) e Potato virus X (isolati non UE), almeno una volta prima dell’esportazione nell’Unione del primo lotto del ciclo produttivo interessato. La frequenza dei controlli aumenta se nel sito di produzione vengono rilevati Bemisia tabaci, afidi o tripidi noti per trasmettere virus.

Modalità dell’ispezione ufficiale e standard tecnico

L’allegato I, punto 1, lettera c), punto i), conferma che l’ispezione ufficiale deve usare un metodo di campionamento capace di individuare almeno un livello di infestazione dell’1% con un grado di affidabilità del 99%, in conformità alla norma internazionale per le misure fitosanitarie ISPM 31. In caso di sospetta infezione, devono essere eseguite analisi molecolari anche per Potato virus S (isolati non UE) e Potato virus X (isolati non UE).

Entrata in vigore e efficacia

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Ampliamento degli organismi nocivi specificati

L’articolo 1, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1082 è sostituito per inserire tra gli "organismi nocivi specificati" gli isolati non UE di Potato virus S e Potato virus X, accanto agli altri organismi già elencati.

Ispezioni ufficiali sulle piante direttamente radicate o coltivate

L’articolo 3, paragrafo 4, primo comma, è modificato: le piante direttamente radicate o coltivate a partire dalle piante specificate devono restare separate da altre piante sensibili e sono soggette ad almeno un’ispezione ufficiale prima del primo spostamento dai siti dell’operatore professionale e il più vicino possibile a tale spostamento. In caso di sospetta infezione, le ispezioni comprendono campionamento e analisi molecolare anche per Potato virus S (isolati non UE) e Potato virus X (isolati non UE), oltre agli altri virus elencati.

Controlli documentali e analisi molecolari prima dell’esportazione

Nell’allegato I, punto 1, lettera b), punto vi), è previsto che le talee non radicate siano sottoposte ad analisi molecolari per rilevare la presenza di specifici virus, ora comprensivi di Potato virus S (isolati non UE) e Potato virus X (isolati non UE), almeno una volta prima dell’esportazione nell’Unione del primo lotto del ciclo produttivo, oppure più frequentemente se nel sito di produzione sono presenti Bemisia tabaci, afidi o tripidi noti come vettori di virus.

Metodo di ispezione e soglia di rilevazione

Nell’allegato I, punto 1, lettera c), punto i), l’ispezione ufficiale deve essere effettuata con un metodo di campionamento idoneo a rilevare almeno un livello di infestazione dell’1% con affidabilità del 99%, conformemente alla norma ISPM 31; in caso di sospetta infezione, essa deve includere analisi molecolari anche per Potato virus S (isolati non UE) e Potato virus X (isolati non UE).

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiefitosanitàimportazione di vegetalicontrolli ufficialiprotezione delle piante

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.