Regolamento (UE) 2025/2290
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2290 della Commissione, del 6 novembre 2025, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce la classificazione NC di una specifica merce non assemblata costituita da profilati di alluminio ed elementi di fissaggio destinati all’assemblaggio di una cabina elettorale. La Commissione chiarisce che il prodotto deve essere classificato nel codice NC 7616 99 90, escludendo le voci relative ai profilati di alluminio e ai mobili. È inoltre previsto un periodo transitorio di tre mesi per l’utilizzo delle informazioni tariffarie vincolanti non conformi già rilasciate. Il regolamento si applica direttamente in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.
Classificazione doganale uniforme di talune merci nella nomenclatura combinata, con indicazione del codice NC applicabile a un prodotto non assemblato destinato a una cabina elettorale.
Ambito di applicazione
Si applica alle merci descritte nell’allegato del regolamento, ai fini della loro classificazione nella nomenclatura combinata (NC) e quindi dell’applicazione uniforme delle misure tariffarie e doganali nell’Unione. Riguarda in particolare operatori economici, importatori e autorità doganali degli Stati membri. L’articolo 2 disciplina anche la possibilità di continuare a invocare, per tre mesi dalla data di entrata in vigore, le informazioni tariffarie vincolanti non conformi al regolamento, ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2290 della Commissione interviene per garantire un’applicazione uniforme della nomenclatura combinata, in relazione a una specifica merce descritta nell’allegato. Il fondamento giuridico è rinvenuto nel regolamento (UE) n. 952/2013, in particolare negli articoli 57, paragrafo 4, e 58, paragrafo 2, e nell’esigenza di assicurare coerenza nell’interpretazione della NC ai sensi del regolamento (CEE) n. 2658/87.
Ambito e finalità
Il regolamento riguarda un prodotto non assemblato costituito da profilati cavi in lega di alluminio anodizzati ed elementi di fissaggio in plastica, destinato all’assemblaggio in loco di una cabina elettorale. Il bene, una volta montato e completato con le pareti non incluse all’importazione, è concepito per offrire una copertura temporanea atta a garantire la segretezza del voto.
Classificazione doganale stabilita
L’articolo 1 dispone che le merci descritte nell’allegato siano classificate nel codice NC 7616 99 90. L’allegato precisa che:
- il prodotto è presentato non montato ma costituito da più componenti destinati a essere usati insieme per assemblare il telaio della cabina elettorale;
- la classificazione alla voce 7604 è esclusa, poiché non si tratta di semplici profilati di alluminio;
- la classificazione alla voce 9403 è esclusa, poiché il prodotto assemblato non è destinato ad arredare abitazioni o altri ambienti analoghi e non rientra nella nozione di mobili o loro parti;
- il bene va quindi classificato come "altri articoli di alluminio" nel codice NC 7616 99 90.
Informazioni tariffarie vincolanti e periodo transitorio
L’articolo 2 introduce una disciplina transitoria per le informazioni tariffarie vincolanti già rilasciate che non risultino conformi al regolamento. Tali informazioni possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore, in linea con l’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Entrata in vigore e efficacia
Ai sensi dell’articolo 3, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto della Commissione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetto uniforme per le autorità doganali e gli operatori economici interessati.
Disposizioni principali
Classificazione del prodotto nell’allegato
Le merci descritte nella colonna 1 dell’allegato sono classificate nel codice NC indicato nella colonna 2. Per il prodotto non assemblato destinato all’assemblaggio di una cabina elettorale, la classificazione fissata è il codice NC 7616 99 90.
Motivazione della classificazione
La classificazione è effettuata secondo le regole generali 1, 2 a) e 6 della nomenclatura combinata. La Commissione esclude la voce 7604, perché il prodotto non è un semplice profilato di alluminio, ed esclude la voce 9403, perché il bene assemblato non è un mobile né una sua parte; una volta montato e dotato di pareti serve a fornire una copertura temporanea per garantire la segretezza del voto.
Periodo transitorio per le informazioni tariffarie vincolanti
Le informazioni tariffarie vincolanti non conformi al regolamento possono continuare a essere invocate dal titolare per tre mesi dalla data di entrata in vigore, in conformità all’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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