Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2025/2243

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2243 della Commissione, del 6 novembre 2025, che stabilisce specifiche dettagliate riguardanti le prescrizioni funzionali per le piattaforme eFTI conformemente al regolamento (UE) 2020/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32025R2243

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento disciplina in modo puntuale l’architettura e le funzionalità minime delle piattaforme eFTI, così da consentire la messa a disposizione elettronica delle informazioni regolamentari sul trasporto merci alle autorità competenti. Definisce i requisiti di accesso, autorizzazione, trasparenza, tracciabilità, archiviazione, disponibilità e sicurezza dei dati, distinguendo tra accesso delle autorità e accesso degli utenti economici. Introduce inoltre regole specifiche per l’interoperabilità con DIWASS nel settore delle spedizioni di rifiuti. Il testo è concepito come complemento tecnico del regime eFTI e si applica direttamente negli Stati membri.

Stabilisce specifiche funzionali e tecniche dettagliate per il funzionamento, l’accesso, la sicurezza e l’interoperabilità delle piattaforme eFTI certificate ai sensi del regolamento (UE) 2020/1056.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alle piattaforme eFTI utilizzate dagli operatori economici interessati per mettere a disposizione delle autorità competenti le informazioni regolamentari sul trasporto merci in formato elettronico, nonché ai gestori delle piattaforme, agli utenti commerciali autorizzati e alle interazioni con i gate eFTI. Rileva anche per i casi di interoperabilità con il sistema DIWASS per le spedizioni di rifiuti e per l’uso di sistemi TIC affluenti collegati alle piattaforme. È applicabile in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; contiene inoltre riferimenti a norme su identificazione elettronica, protezione dei dati e cybersicurezza. Le piattaforme eFTI devono operare nel rispetto delle prescrizioni del regolamento (UE) 2020/1056, del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1942, del regolamento delegato (UE) 2024/2024 e, per la parte rifiuti, del regolamento (UE) 2024/1157 e del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1290.

Specifiche funzionali per le piattaforme eFTI

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2243 completa il quadro del regolamento (UE) 2020/1056 fissando le prescrizioni funzionali e tecniche dettagliate per le piattaforme eFTI. La finalità è consentire alle autorità competenti di accettare e trattare, in modo sicuro e interoperabile, le informazioni regolamentari sul trasporto merci messe a disposizione in formato elettronico dagli operatori economici interessati.

Contesto e ratio normativa

Il testo si colloca nel sistema eFTI già delineato dal regolamento base e dalle norme attuative collegate, in particolare il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1942 e il regolamento delegato (UE) 2024/2024. Il legislatore europeo mira a favorire il riuso delle soluzioni TIC esistenti, ridurre i costi di implementazione, migliorare la fiducia degli operatori nella condivisione dei dati e garantire che l’accesso delle autorità avvenga in modo limitato, autenticato e tracciabile. Per il settore rifiuti, il regolamento coordina inoltre le piattaforme eFTI con DIWASS ai fini dell’interoperabilità con il regime del regolamento (UE) 2024/1157.

Ambito di applicazione

Il regolamento riguarda le piattaforme eFTI, i relativi gestori, gli utenti commerciali che operano per conto degli operatori economici interessati e le autorità competenti degli Stati membri. Si applica sia alle informazioni regolamentari sul trasporto merci in generale sia, in modo speciale, alle informazioni relative alle spedizioni di rifiuti e ai documenti connessi. Le prescrizioni incidono anche sui sistemi TIC esterni o affluenti che si connettono alle piattaforme eFTI e sulle interazioni con i gate eFTI.

Definizioni chiave

L’articolo 1 definisce le nozioni operative indispensabili per l’implementazione tecnica, tra cui:

  • sistema TIC e sistema TIC affluente;
  • dati eFTI e eFTI CMDS;
  • gate eFTI;
  • utente commerciale, utente accreditato e non accreditato;
  • titolare dei dati;
  • autorità primaria e temporanea di autorizzazione;
  • marchio di certificazione;
  • DIWASS e operatore di spedizioni di rifiuti.

Queste definizioni sono essenziali perché determinano l’assetto dei diritti di accesso, dei ruoli autorizzativi e della tracciabilità delle operazioni sulla piattaforma.

Accesso delle autorità competenti

Le autorità competenti possono accedere ai dati eFTI solo tramite comunicazione machine-to-machine attraverso una connessione sicura tra piattaforma eFTI e gate eFTI. La piattaforma deve:

  • convalidare la richiesta o il follow-up;
  • identificare l’UUID dell’eFTI CMDS e i riferimenti ai diritti di accesso;
  • conservare una traccia di controllo della richiesta e della risposta;
  • fornire i dati richiesti oppure un messaggio di errore;
  • notificare agli utenti commerciali interessati le richieste e le comunicazioni di follow-up, quando le autorizzazioni lo consentono.

L’accesso pubblico o indiscriminato non è previsto: il modello è fortemente controllato e limitato agli obblighi informativi pertinenti alla specifica spedizione.

Accesso degli utenti commerciali e autorizzazioni

Gli utenti commerciali possono accedere ai dati eFTI tramite interfaccia uomo-macchina o tramite scambio machine-to-machine con sistemi TIC affluenti. Il regolamento distingue due meccanismi di autorizzazione:

  • autorizzazione principale, basata su registri dei diritti di trattamento degli utenti accreditati;
  • autorizzazione temporanea, per utenti non accreditati, con credenziali e diritti limitati nel tempo.

Il sistema deve garantire identificazione e autenticazione affidabili, anche tramite mezzi di identificazione elettronica conformi al regolamento (UE) n. 910/2014. Per gli accessi tramite sistemi affluenti, la piattaforma deve effettuare misure di onboarding e verifiche sul controllo effettivo dell’accesso da parte del sistema esterno.

Gestione del registro delle autorizzazioni

I registri delle autorizzazioni devono essere una componente TIC distinta, interna o esterna alla piattaforma, ma comunque collegata in modo sicuro. Per ogni utente accreditato il registro deve contenere un profilo univoco con:

  • identificazione codificata;
  • diritti di trattamento e durata;
  • riferimento agli elementi o gruppi di dati trattabili;
  • indicazione se l’utente può agire come autorità primaria o temporanea di autorizzazione;
  • eventuale facoltà di ricevere notifiche sulle richieste delle autorità.

Per gli utenti non accreditati, il sistema consente l’accesso temporaneo mediante autenticazione a due fattori e con sessione che termina al completamento dell’operazione o allo spirare del termine autorizzato. I dati del registro devono essere conservati a fini di audit per almeno il medesimo periodo previsto per la disponibilità dell’eFTI CMDS, e i dati personali devono essere cancellati entro un termine ragionevole dopo tale scadenza.

Interoperabilità con DIWASS per i rifiuti

Il regolamento dedica una disciplina specifica all’integrazione con DIWASS, necessaria per le informazioni regolamentari relative alle spedizioni di rifiuti rientranti nell’ambito eFTI. Le piattaforme devono stabilire connessioni sicure con il sistema centrale o, se previsto dallo Stato membro, con un sistema locale collegato al sistema centrale.

Quando la connessione è attiva, la piattaforma deve consentire anche:

  • il download delle copie dei documenti relativi alla spedizione di rifiuti;
  • la trasmissione e la modifica delle conferme del trasferimento del vettore;
  • la ricezione dei dati di firma del destinatario quando il destinatario è un impianto di trattamento dei rifiuti.

Trasparenza e notifiche agli operatori

Gli utenti commerciali possono richiedere notifiche o relazioni periodiche sulle richieste di accesso delle autorità e sulle relative comunicazioni di follow-up. Le informazioni minime da includere nelle notifiche sono:

  • numero identificativo della richiesta e dell’eventuale follow-up;
  • Stato membro dell’autorità richiedente;
  • UUID dell’eFTI CMDS;
  • contenuto del follow-up, se presente.

La trasparenza è quindi parte integrante del modello di fiducia perseguito dal regolamento.

Trattamento dei dati e operazioni consentite

Il trattamento dei dati avviene per mezzo di un insieme univoco di dati, l’eFTI CMDS, costituito selezionando gli elementi dei sottoinsiemi applicabili alle prescrizioni informative della specifica spedizione. I dati devono essere conformi alle strutture, agli elenchi di codici e alle regole operative del regolamento delegato (UE) 2024/2024.

Le operazioni di trattamento consentite includono, tra le altre:

  • creazione e modifica del CMDS;
  • lettura e download;
  • firma di speditore, vettore e destinatario;
  • timbro del trasporto combinato;
  • archiviazione.

Per i rifiuti sono previste ulteriori operazioni di recupero documentale e di trasmissione/modifica delle conferme del trasferimento. La piattaforma deve avvisare l’utente che, trattando i dati, accetta la possibile messa a disposizione automatica dei dati alle autorità competenti e la registrazione della traccia di controllo delle operazioni svolte.

Tracciabilità, archiviazione e stati del CMDS

Ogni operazione deve essere registrata in un audit trail che consenta di individuare l’UUID del CMDS, l’identità codificata dell’utente o i dati dell’autenticazione a due fattori, la data e l’ora e il tipo di operazione. La piattaforma deve mantenere i dati disponibili online almeno finché il CMDS è nello stato "attivo" e, se del caso, "inattivo"; successivamente deve conservarlo nello stato "pronto per l’archiviazione" o "archiviato" per i periodi previsti dal regolamento (UE) 2020/1056.

Nel settore stradale, per un CMDS con elemento eFTI581 pari a "3", la piattaforma deve assegnare lo stato "inattivo" per il periodo corrispondente ai termini di conservazione richiamati dal regolamento (CE) n. 1072/2009, e solo dopo il loro decorso passare allo stato "pronto per l’archiviazione".

Interfacce uomo-macchina e copie dei documenti

Le interfacce web o applicative devono consentire:

  • identificazione, autenticazione e autorizzazione degli utenti;
  • download dell’UIL dell’eFTI CMDS in formato leggibile meccanicamente;
  • download di una copia leggibile dall’uomo del CMDS e, se applicabile, dei documenti rifiuti.

Le copie devono includere il marchio di certificazione e una validazione temporale. Inoltre devono essere previste funzioni di protezione dell’accesso per impedire usi non autorizzati quando il dispositivo non è sotto il controllo dell’utente.

Disponibilità e sicurezza degli scambi

Le piattaforme devono restare disponibili per l’accesso delle autorità almeno per i periodi in cui i CMDS risultano attivi e, se del caso, inattivi. Gli scambi di dati devono avvenire tramite punti di accesso eDelivery o equivalenti, con chiavi e certificati di sicurezza validi, e in conformità alle specifiche di messaggistica richiamate dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/1942.

Per DIWASS, la piattaforma deve inoltre mantenere punti di accesso conformi alle specifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1290 e un’interfaccia API per ricevere i dati di firma del destinatario quando occorra.

Sicurezza e conservazione dei dati archiviati

I gestori delle piattaforme devono adottare misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza, la disponibilità e la conservazione dei dati archiviati. Se l’archiviazione è locale, le misure devono coprire capacità, backup, protezione fisica, recupero in caso di danno e gestione dei rischi; se è cloud, il fornitore deve rispettare le principali norme e pratiche internazionali di sicurezza e protezione dei dati personali.

È inoltre richiesto che i dati siano archiviati nell’Unione o sotto la giurisdizione dell’Unione o di uno Stato membro.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Definizioni e architettura di sistema

L’articolo 1 introduce numerose definizioni operative, tra cui sistema TIC, gate eFTI, gestore della piattaforma eFTI, utente commerciale, eFTI CMDS, registro delle autorizzazioni, sistemi TIC affluenti, DIWASS e marchio di certificazione. L’articolo 2 prevede che l’architettura delle piattaforme eFTI possa essere composta da qualsiasi combinazione di componenti o sistemi TIC conformi alle prescrizioni del regolamento.

Accesso delle autorità competenti

L’articolo 3 stabilisce che le autorità competenti accedono ai dati eFTI solo mediante comunicazione machine-to-machine attraverso una connessione sicura tra piattaforma eFTI e almeno un gate eFTI. La piattaforma deve convalidare la richiesta, identificare l’UUID dell’eFTI CMDS e i diritti di accesso, conservare una traccia di controllo, trasmettere i dati richiesti oppure un messaggio di errore, e gestire le comunicazioni di follow-up notificando gli utenti commerciali interessati.

Accesso degli utenti commerciali e autenticazione

L’articolo 4 consente agli utenti commerciali di accedere ai dati tramite interfaccia uomo-macchina o tramite machine-to-machine con sistemi TIC affluenti. Sono previsti meccanismi di identificazione, autenticazione e autorizzazione basati su mezzi di identificazione elettronica conformi al regolamento (UE) n. 910/2014; per le spedizioni di rifiuti è richiesto un riferimento al numero di identificazione del gestore delle spedizioni di rifiuti. L’articolo impone anche misure di onboarding dei sistemi affluenti e l’identificazione/autorizzazione per ogni sessione di accesso.

Meccanismo di autorizzazione e profili utente

L’articolo 5 distingue tra autorizzazione principale tramite registri dei diritti di trattamento e autorizzazione temporanea per utenti non accreditati. I registri devono costituire una componente TIC distinta, contenere profili utente univoci, indicare diritti di trattamento, durata, dati o gruppi di dati trattabili, ruolo di autorità primaria o temporanea di autorizzazione e facoltà di ricevere notifiche. Sono previste verifiche delle credenziali del titolare dei dati o del suo rappresentante, autenticazione a due fattori per gli utenti non accreditati, durata limitata delle sessioni e cancellazione dei dati personali entro un termine ragionevole dopo la scadenza del periodo di conservazione per audit.

Interoperabilità con DIWASS per le spedizioni di rifiuti

L’articolo 6 impone alle piattaforme eFTI di stabilire connessioni sicure con DIWASS, direttamente tramite l’API prevista dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/1290 oppure, se disponibile, tramite un sistema locale dello Stato membro collegato al sistema centrale. Quando la connessione è attivata, la piattaforma deve fornire le corrispondenti funzionalità aggiuntive per lo scambio dei dati relativi ai rifiuti.

Trasparenza verso gli operatori

L’articolo 7 riconosce agli utenti commerciali la possibilità di chiedere e ricevere notifiche o relazioni periodiche su richieste di accesso delle autorità e sulle comunicazioni di follow-up, nonché sulle operazioni di trattamento effettuate da utenti commerciali titolari dei dati o con diritti di trattamento. Le notifiche devono includere almeno numero identificativo della richiesta, Stato membro dell’autorità richiedente, UUID dell’eFTI CMDS e contenuto dell’eventuale follow-up.

Gestione dell’eFTI CMDS e operazioni di trattamento

L’articolo 8 prevede che il trattamento avvenga sulla base di insiemi di dati univoci, gli eFTI CMDS, costruiti selezionando gli elementi dei sottoinsiemi eFTI applicabili; gli elementi comuni a più sottoinsiemi sono inclusi una sola volta. L’articolo 9 elenca le operazioni consentite: creazione, modifica, lettura, download, firma dello speditore, firma del vettore, firma del destinatario, timbro del trasporto combinato, archiviazione, nonché operazioni specifiche per i rifiuti. Sono previste registrazioni di audit delle operazioni, messa a disposizione online dei dati, gestione degli stati del CMDS e cancellazione dei dati personali secondo il GDPR.

Interfacce uomo-macchina, disponibilità e sicurezza tecnica

L’articolo 10 disciplina le funzionalità web o applicative: identificazione/autenticazione/autorizzazione, download dell’UIL in formato leggibile meccanicamente, copia leggibile dall’uomo del CMDS e, se del caso, dei documenti rifiuti, con marchio di certificazione e validazione temporale. L’articolo 11 richiede che la piattaforma resti disponibile per le autorità almeno per i periodi di stato attivo e, se del caso, inattivo del CMDS. L’articolo 12 stabilisce requisiti di sicurezza degli scambi con gate eFTI, sistemi affluenti e DIWASS, inclusi punti di accesso, chiavi/certificati sicuri e protocolli conformi alle specifiche richiamate.

Sicurezza dei dati archiviati e conservazione

L’articolo 13 impone ai gestori di garantire capacità di archiviazione, backup, protezione fisica, recupero in caso di danni, gestione dei rischi e valutazioni periodiche di vulnerabilità per l’archiviazione locale; per il cloud richiede fornitori conformi alle principali norme internazionali e alle buone pratiche di sicurezza e protezione dati. I dati devono essere conservati nell’Unione o sotto giurisdizione dell’Unione o di uno Stato membro.

Allegato: dettaglio delle operazioni e azioni automatiche

L’allegato specifica, per ciascuna operazione di trattamento, le azioni dell’utente e quelle che la piattaforma deve eseguire automaticamente. Tra le principali: creazione del modello e assegnazione dell’UUID e dello stato di bozza; validazione dei dati inseriti prima della registrazione; generazione di copie scaricabili; gestione delle firme di speditore, vettore e destinatario con registrazione di metadati di conformità ai requisiti eIDAS; generazione dell’UIL; passaggio di stato da attivo a pronto per l’archiviazione o inattivo; recupero da DIWASS dei documenti di spedizione rifiuti; trasmissione a DIWASS delle conferme del trasferimento del vettore.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materietrasportidigitalizzazione amministrativaprotezione dei datisicurezza informaticarifiuti

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.