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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/2224

Regolamento (UE) 2025/2224 della Commissione, del 5 novembre 2025, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'allegato II della direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sale monosodico dell'acido L-5-metiltetraidrofolico come fonte di acido folico aggiunto agli alimenti e come fonte di folato utilizzato nella fabbricazione di integratori alimentari

Normativa europea32025R2224

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna gli allegati tecnici della normativa UE sugli alimenti fortificati e sugli integratori per riconoscere una nuova forma di folato: il sale monosodico dell’acido L-5-metiltetraidrofolico. La Commissione si fonda sul parere favorevole dell’EFSA e sulla precedente autorizzazione come nuovo alimento, ritenendo che l’uso della sostanza non ponga problemi di sicurezza nelle condizioni previste. L’effetto pratico è l’inserimento della sostanza nell’elenco delle forme utilizzabili sia negli alimenti aggiunti di vitamine/minerali sia negli integratori alimentari. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Modifica gli allegati del regolamento (CE) n. 1925/2006 e della direttiva 2002/46/CE per includere il sale monosodico dell'acido L-5-metiltetraidrofolico come nuova forma di folato/acido folico autorizzata.

Ambito di applicazione

Si applica all’aggiunta di vitamine e minerali agli alimenti ai sensi del regolamento (CE) n. 1925/2006 e all’uso di vitamine e minerali nella fabbricazione di integratori alimentari ai sensi della direttiva 2002/46/CE. Riguarda in particolare il sale monosodico dell’acido L-5-metiltetraidrofolico, già autorizzato come nuovo alimento dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/1037 e iscritto nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. L’atto ha portata generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; non emergono esclusioni specifiche nel testo.

Modifica degli allegati su folati e acido folico

Il regolamento (UE) 2025/2224 della Commissione interviene su due atti settoriali già esistenti: la direttiva 2002/46/CE sugli integratori alimentari e il regolamento (CE) n. 1925/2006 sull’aggiunta di vitamine e minerali agli alimenti. La finalità è aggiornare gli elenchi delle forme chimiche ammesse, includendo il sale monosodico dell’acido L-5-metiltetraidrofolico come ulteriore fonte di folato/acido folico.

La scelta normativa si fonda sul parere scientifico dell’EFSA del 26 ottobre 2023, che ha concluso per la sicurezza della sostanza alle condizioni d’uso proposte e per la biodisponibilità del folato. La Commissione richiama inoltre l’avvenuta autorizzazione della sostanza come nuovo alimento mediante il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1037.

Ambito materiale e soggetti interessati

L’atto riguarda gli operatori del settore alimentare e degli integratori alimentari che immettono sul mercato prodotti contenenti vitamine o minerali o che fabbricano integratori con folati. Non introduce un regime autorizzatorio autonomo, ma modifica gli allegati tecnici che individuano le forme utilizzabili di folato e acido folico.

In concreto, l’aggiornamento rileva per:

  • alimenti ai quali vengono aggiunte vitamine e minerali ai sensi del regolamento (CE) n. 1925/2006;
  • integratori alimentari disciplinati dalla direttiva 2002/46/CE;
  • sostanze già inserite nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.

Modifiche alla direttiva 2002/46/CE

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato II della direttiva 2002/46/CE secondo quanto indicato nell’allegato I del regolamento.

Nel dettaglio, nell’allegato II, parte A, punto 10, relativo al "folato", viene aggiunta la voce:

  • "sale monosodico dell’acido L-5-metiltetraidrofolico".

La nota a piè di voce precisa che la sostanza deve figurare nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. Per gli operatori del settore degli integratori, ciò significa che la sostanza viene riconosciuta come forma di folato utilizzabile nella fabbricazione di integratori alimentari.

Modifiche al regolamento (CE) n. 1925/2006

L’articolo 2 dispone la modifica dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1925/2006 secondo quanto indicato nell’allegato II del regolamento.

Nell’allegato II, punto 1, sotto il titolo "ACIDO FOLICO", la nuova voce è inserita dopo "L-metilfolato di calcio". Anche qui la nota richiama l’inclusione della sostanza nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.

Sul piano pratico, la sostanza viene quindi riconosciuta come forma di acido folico che può essere aggiunta agli alimenti nel quadro della disciplina sulle vitamine e sui minerali aggiunti.

Presupposti scientifici e coordinamento con la disciplina sui nuovi alimenti

Il considerando centrale è che la valutazione positiva dell’EFSA ha riguardato sia la sicurezza del sale monosodico dell’acido L-5-metiltetraidrofolico quale nuovo alimento, sia la biodisponibilità del folato da tale fonte nel contesto della normativa sugli integratori e sugli alimenti fortificati.

La Commissione ritiene che tale parere fornisca motivi sufficienti per concludere che l’impiego della sostanza, già autorizzato come nuovo alimento dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/1037, non desta preoccupazioni per la sicurezza:

  • come fonte di acido folico se aggiunta agli alimenti;
  • come fonte di folato se utilizzata nella fabbricazione di integratori alimentari.

Entrata in vigore ed efficacia

L’articolo 3 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e non richiede misure di recepimento.

Implicazioni operative per gli operatori

Per avvocati e commercialisti che assistono imprese alimentari e nutraceutiche, l’effetto principale è l’ampliamento delle forme consentite di folato/acido folico. Occorre verificare che l’impiego della sostanza avvenga coerentemente con:

  • la sua qualificazione come nuovo alimento autorizzato;
  • le condizioni di uso previste dalla disciplina sui nuovi alimenti;
  • la corretta qualificazione del prodotto finito ai sensi della normativa applicabile sugli alimenti fortificati o sugli integratori.

Il regolamento non contiene sanzioni né termini transitori specifici; la sua rilevanza è essenzialmente di aggiornamento tecnico-normativo degli allegati settoriali.

Disposizioni principali

Inserimento nella direttiva 2002/46/CE

Nell’allegato II, parte A, punto 10 (folato), della direttiva 2002/46/CE è inserita, dopo l’"acido (6S)-5-metiltetraidrofolico, sale della glucosamina", la voce "sale monosodico dell’acido L-5-metiltetraidrofolico", con nota che richiama la sua presenza nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.

Inserimento nel regolamento (CE) n. 1925/2006

Nell’allegato II, punto 1 (formule vitaminiche), sotto il titolo "acido folico", è inserita la voce "sale monosodico dell’acido L-5-metiltetraidrofolico", dopo il "L-metilfolato di calcio", con la medesima nota di rinvio all’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti.

Base scientifica e motivazione

La Commissione richiama il parere EFSA del 26 ottobre 2023, che conclude per la sicurezza della sostanza alle condizioni d’uso proposte e per la biodisponibilità del folato da tale fonte. Su tale base, e tenuto conto dell’autorizzazione come nuovo alimento concessa dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/1037, la sostanza è considerata idonea anche come fonte di acido folico negli alimenti e di folato negli integratori.

Decorrenza ed efficacia

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiealimentazioneintegratori alimentarisicurezza alimentarenuovi alimentidiritto sanitario

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