Regolamento (UE) 2025/2224
Regolamento (UE) 2025/2224 della Commissione, del 5 novembre 2025, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'allegato II della direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sale monosodico dell'acido L-5-metiltetraidrofolico come fonte di acido folico aggiunto agli alimenti e come fonte di folato utilizzato nella fabbricazione di integratori alimentari
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna gli allegati tecnici della normativa UE sugli alimenti fortificati e sugli integratori per riconoscere una nuova forma di folato: il sale monosodico dell’acido L-5-metiltetraidrofolico. La Commissione si fonda sul parere favorevole dell’EFSA e sulla precedente autorizzazione come nuovo alimento, ritenendo che l’uso della sostanza non ponga problemi di sicurezza nelle condizioni previste. L’effetto pratico è l’inserimento della sostanza nell’elenco delle forme utilizzabili sia negli alimenti aggiunti di vitamine/minerali sia negli integratori alimentari. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Modifica gli allegati del regolamento (CE) n. 1925/2006 e della direttiva 2002/46/CE per includere il sale monosodico dell'acido L-5-metiltetraidrofolico come nuova forma di folato/acido folico autorizzata.
Ambito di applicazione
Si applica all’aggiunta di vitamine e minerali agli alimenti ai sensi del regolamento (CE) n. 1925/2006 e all’uso di vitamine e minerali nella fabbricazione di integratori alimentari ai sensi della direttiva 2002/46/CE. Riguarda in particolare il sale monosodico dell’acido L-5-metiltetraidrofolico, già autorizzato come nuovo alimento dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/1037 e iscritto nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. L’atto ha portata generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; non emergono esclusioni specifiche nel testo.
Modifica degli allegati su folati e acido folico
Il regolamento (UE) 2025/2224 della Commissione interviene su due atti settoriali già esistenti: la direttiva 2002/46/CE sugli integratori alimentari e il regolamento (CE) n. 1925/2006 sull’aggiunta di vitamine e minerali agli alimenti. La finalità è aggiornare gli elenchi delle forme chimiche ammesse, includendo il sale monosodico dell’acido L-5-metiltetraidrofolico come ulteriore fonte di folato/acido folico.
La scelta normativa si fonda sul parere scientifico dell’EFSA del 26 ottobre 2023, che ha concluso per la sicurezza della sostanza alle condizioni d’uso proposte e per la biodisponibilità del folato. La Commissione richiama inoltre l’avvenuta autorizzazione della sostanza come nuovo alimento mediante il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1037.
Ambito materiale e soggetti interessati
L’atto riguarda gli operatori del settore alimentare e degli integratori alimentari che immettono sul mercato prodotti contenenti vitamine o minerali o che fabbricano integratori con folati. Non introduce un regime autorizzatorio autonomo, ma modifica gli allegati tecnici che individuano le forme utilizzabili di folato e acido folico.
In concreto, l’aggiornamento rileva per:
- alimenti ai quali vengono aggiunte vitamine e minerali ai sensi del regolamento (CE) n. 1925/2006;
- integratori alimentari disciplinati dalla direttiva 2002/46/CE;
- sostanze già inserite nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.
Modifiche alla direttiva 2002/46/CE
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato II della direttiva 2002/46/CE secondo quanto indicato nell’allegato I del regolamento.
Nel dettaglio, nell’allegato II, parte A, punto 10, relativo al "folato", viene aggiunta la voce:
- "sale monosodico dell’acido L-5-metiltetraidrofolico".
La nota a piè di voce precisa che la sostanza deve figurare nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. Per gli operatori del settore degli integratori, ciò significa che la sostanza viene riconosciuta come forma di folato utilizzabile nella fabbricazione di integratori alimentari.
Modifiche al regolamento (CE) n. 1925/2006
L’articolo 2 dispone la modifica dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1925/2006 secondo quanto indicato nell’allegato II del regolamento.
Nell’allegato II, punto 1, sotto il titolo "ACIDO FOLICO", la nuova voce è inserita dopo "L-metilfolato di calcio". Anche qui la nota richiama l’inclusione della sostanza nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.
Sul piano pratico, la sostanza viene quindi riconosciuta come forma di acido folico che può essere aggiunta agli alimenti nel quadro della disciplina sulle vitamine e sui minerali aggiunti.
Presupposti scientifici e coordinamento con la disciplina sui nuovi alimenti
Il considerando centrale è che la valutazione positiva dell’EFSA ha riguardato sia la sicurezza del sale monosodico dell’acido L-5-metiltetraidrofolico quale nuovo alimento, sia la biodisponibilità del folato da tale fonte nel contesto della normativa sugli integratori e sugli alimenti fortificati.
La Commissione ritiene che tale parere fornisca motivi sufficienti per concludere che l’impiego della sostanza, già autorizzato come nuovo alimento dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/1037, non desta preoccupazioni per la sicurezza:
- come fonte di acido folico se aggiunta agli alimenti;
- come fonte di folato se utilizzata nella fabbricazione di integratori alimentari.
Entrata in vigore ed efficacia
L’articolo 3 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e non richiede misure di recepimento.
Implicazioni operative per gli operatori
Per avvocati e commercialisti che assistono imprese alimentari e nutraceutiche, l’effetto principale è l’ampliamento delle forme consentite di folato/acido folico. Occorre verificare che l’impiego della sostanza avvenga coerentemente con:
- la sua qualificazione come nuovo alimento autorizzato;
- le condizioni di uso previste dalla disciplina sui nuovi alimenti;
- la corretta qualificazione del prodotto finito ai sensi della normativa applicabile sugli alimenti fortificati o sugli integratori.
Il regolamento non contiene sanzioni né termini transitori specifici; la sua rilevanza è essenzialmente di aggiornamento tecnico-normativo degli allegati settoriali.
Disposizioni principali
Inserimento nella direttiva 2002/46/CE
Nell’allegato II, parte A, punto 10 (folato), della direttiva 2002/46/CE è inserita, dopo l’"acido (6S)-5-metiltetraidrofolico, sale della glucosamina", la voce "sale monosodico dell’acido L-5-metiltetraidrofolico", con nota che richiama la sua presenza nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.
Inserimento nel regolamento (CE) n. 1925/2006
Nell’allegato II, punto 1 (formule vitaminiche), sotto il titolo "acido folico", è inserita la voce "sale monosodico dell’acido L-5-metiltetraidrofolico", dopo il "L-metilfolato di calcio", con la medesima nota di rinvio all’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti.
Base scientifica e motivazione
La Commissione richiama il parere EFSA del 26 ottobre 2023, che conclude per la sicurezza della sostanza alle condizioni d’uso proposte e per la biodisponibilità del folato da tale fonte. Su tale base, e tenuto conto dell’autorizzazione come nuovo alimento concessa dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/1037, la sostanza è considerata idonea anche come fonte di acido folico negli alimenti e di folato negli integratori.
Decorrenza ed efficacia
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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