Regolamento (UE) 2025/2240
Regolamento (UE) 2025/2240 della Commissione, del 5 novembre 2025, recante modifica del regolamento (UE) 2023/1442 per quanto riguarda le disposizioni transitorie per i materiali e gli oggetti di materia plastica fabbricati con acido salicilico o con farina o fibre di legno non trattate
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica il regime transitorio già previsto dal regolamento (UE) 2023/1442 per due sostanze impiegate nei materiali plastici a contatto con alimenti: acido salicilico e farina/fibre di legno non trattate. La Commissione interviene per prorogare e chiarire le condizioni di prima immissione sul mercato, alla luce delle difficoltà incontrate dai richiedenti nel completare in tempo utile le domande di autorizzazione e nel farle dichiarare valide dall’EFSA. La modifica consente, a determinate condizioni, la prima immissione sul mercato fino al 31 gennaio 2026 e la permanenza sul mercato fino al ritiro della domanda o alla decisione finale della Commissione.
Modifica del regime transitorio del regolamento (UE) 2023/1442 per la prima immissione sul mercato di materiali e oggetti di materia plastica fabbricati con acido salicilico o con farina e fibre di legno non trattate.
Ambito di applicazione
Si applica ai materiali e agli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, nel quadro del regolamento (CE) n. 1935/2004 e del regolamento (UE) n. 10/2011. Incide sui soggetti che producono o immettono sul mercato tali materiali quando utilizzano le sostanze "acido salicilico" oppure "farina e fibre di legno non trattate provenienti da una specifica specie di legno". La disciplina riguarda la prima immissione sul mercato nell’UE e il permanere sul mercato dei prodotti che rientrano nel periodo transitorio; il regolamento si applica dal 1o febbraio 2025 ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, con rilevanza anche ai fini SEE.
Modifica delle disposizioni transitorie per acido salicilico e farina/fibre di legno non trattate
Il regolamento (UE) 2025/2240 della Commissione interviene sul regolamento (UE) 2023/1442, che aveva revocato le autorizzazioni per "acido salicilico" e "farina e fibre di legno, non trattati" nel quadro dei materiali plastici a contatto con alimenti. La Commissione motiva la modifica con le difficoltà pratiche incontrate dai richiedenti nel predisporre e completare le domande di autorizzazione secondo le indicazioni dell’EFSA, e con l’esigenza di evitare interruzioni ingiustificate della transizione normativa.
Contesto normativo
Il regolamento richiama il regolamento (CE) n. 1935/2004 sui materiali e oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari e il regolamento (UE) n. 10/2011 sui materiali plastici. In particolare, il regolamento (UE) 2023/1442 aveva già previsto un periodo transitorio per consentire la permanenza sul mercato delle scorte e, in taluni casi, la prima immissione sul mercato di nuovi prodotti fabbricati con le sostanze revocate, subordinandola alla presentazione tempestiva di una domanda e alla sua validazione da parte dell’EFSA entro il 1o febbraio 2025.
Ragioni della modifica
Per l’"acido salicilico" la sola domanda presentata è stata dichiarata valida prima del 1o febbraio 2025. Per la "farina e fibre di legno, non trattati" di una specifica specie di legno, invece, i richiedenti non sono riusciti a fornire in tempo le informazioni ritenute necessarie dall’Autorità per la valutazione del rischio. La Commissione evidenzia che la pubblicazione di una relazione tecnica EFSA dopo l’entrata in vigore del regolamento 2023/1442 ha generato incertezza circa il contenuto informativo richiesto e che alcune prove analitiche avrebbero richiesto tempi incompatibili con la scadenza originaria.
Nuovo regime transitorio
Il nuovo testo dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1442 consente la prima immissione sul mercato tra il 1o febbraio 2025 e il 31 gennaio 2026, purché siano rispettate tre condizioni cumulative:
- la domanda di autorizzazione deve essere stata presentata all’autorità competente prima del 1o agosto 2024;
- l’uso della sostanza nella fabbricazione e l’uso del materiale finito devono restare entro le condizioni descritte nella domanda;
- la documentazione trasmessa all’Autorità ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1935/2004 deve contenere una dichiarazione di conformità al paragrafo 3.
Prosecuzione oltre il 31 gennaio 2026
Il regolamento chiarisce che, se le condizioni sopra indicate sono rispettate, la prima immissione sul mercato può proseguire anche dopo il 31 gennaio 2026, ma solo a condizione che l’EFSA abbia già ritenuto valida la richiesta entro quella data. In tal modo il mantenimento del regime transitorio non dipende da una data fissa di cessazione, bensì dall’esito della validazione della domanda.
Permanenza sul mercato fino alla decisione finale
Il nuovo paragrafo 4 stabilisce che i materiali e gli oggetti immessi per la prima volta sul mercato nel regime transitorio possono restare sul mercato fino a quando il richiedente ritira la domanda oppure fino a quando la Commissione adotta una decisione di autorizzazione o diniego ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1935/2004. La norma chiarisce dunque il collegamento tra la fase transitoria e l’esito definitivo della procedura di autorizzazione.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento è formalmente in vigore dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma produce effetti dal 1o febbraio 2025. Trattandosi di un regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Modifica del periodo transitorio per acido salicilico e farina/fibre di legno non trattate
L’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1442 è sostituito. I materiali e gli oggetti di materia plastica fabbricati con "acido salicilico" o con farina e fibre di legno non trattate provenienti da una specifica specie di legno possono continuare a essere immessi per la prima volta sul mercato tra il 1o febbraio 2025 e il 31 gennaio 2026, se: (a) è stata presentata all’autorità competente una richiesta di autorizzazione ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1935/2004 prima del 1o agosto 2024; (b) l’uso della sostanza e dei materiali è limitato alle condizioni d’uso descritte nella domanda; (c) le informazioni trasmesse all’Autorità ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), includono una dichiarazione di conformità a tale paragrafo.
Prosecuzione della prima immissione sul mercato dopo il 31 gennaio 2026
I materiali e gli oggetti che rispettano le condizioni del nuovo paragrafo 3 possono continuare a essere immessi per la prima volta sul mercato anche dopo il 31 gennaio 2026, a condizione che l’Autorità europea per la sicurezza alimentare abbia ritenuto valida la relativa richiesta entro tale data.
Permanenza sul mercato fino alla decisione o al ritiro della domanda
L’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/1442 è sostituito per chiarire che i materiali e gli oggetti immessi per la prima volta sul mercato conformemente al paragrafo 3 possono rimanere sul mercato fino a quando il richiedente ritira la domanda oppure fino all’adozione da parte della Commissione di una decisione che conceda o neghi l’autorizzazione all’uso delle sostanze ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1935/2004.
Decorrenza e applicazione temporale
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica a decorrere dal 1o febbraio 2025, per garantire la continuità del regime transitorio già previsto.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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