Regolamento (UE) 2025/2225
Regolamento (UE) 2025/2225 della Commissione, del 5 novembre 2025, che modifica l'allegato II della direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il magnesio L-treonato come fonte di magnesio utilizzata nella fabbricazione di integratori alimentari
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna l'elenco delle forme di magnesio autorizzate per gli integratori alimentari, includendo il magnesio L-treonato nell'allegato II della direttiva 2002/46/CE. La modifica si fonda sul parere scientifico EFSA che ne ha riconosciuto la sicurezza alle condizioni d'uso proposte e la biodisponibilità del magnesio da tale fonte. L'inserimento recepisce inoltre la previa autorizzazione di tale sostanza come nuovo alimento nel regolamento di esecuzione (UE) 2024/2694. Il regolamento si applica direttamente in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.
Modifica l'allegato II della direttiva 2002/46/CE per inserire il magnesio L-treonato tra le fonti di magnesio ammesse nella fabbricazione di integratori alimentari.
Ambito di applicazione
Si applica alla disciplina UE degli integratori alimentari e, in particolare, alle sostanze minerali e alle relative forme autorizzate per l'impiego nella loro fabbricazione. L'effetto pratico riguarda gli operatori del settore alimentare che producono o commercializzano integratori alimentari contenenti magnesio, nonché le autorità nazionali chiamate ad applicare la direttiva 2002/46/CE. L'inserimento vale per il magnesio L-treonato nella forma e alle condizioni già autorizzate come nuovo alimento dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/2694; il regolamento non disciplina altri settori e non introduce esclusioni ulteriori rispetto al rinvio a tale autorizzazione.
Regolamento (UE) 2025/2225 della Commissione: inclusione del magnesio L-treonato tra le fonti di magnesio autorizzate per gli integratori alimentari
Il regolamento aggiorna la disciplina UE sugli integratori alimentari per allineare l'allegato II della direttiva 2002/46/CE all'evoluzione della valutazione scientifica e della normativa sui nuovi alimenti. La Commissione ritiene, sulla base del parere EFSA del 30 gennaio 2024 e dell'autorizzazione già rilasciata con il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2694, che il magnesio L-treonato non ponga problemi di sicurezza come fonte di magnesio alle condizioni d'uso previste.
Contesto normativo e motivazione dell'intervento
La direttiva 2002/46/CE contiene negli allegati I e II l'elenco delle sostanze vitaminiche e minerali e delle forme ammesse per la fabbricazione di integratori alimentari. La Commissione interviene perché il magnesio L-treonato, già valutato come nuovo alimento ai sensi del regolamento (UE) 2015/2283, è stato riconosciuto come sicuro e biodisponibile; pertanto, può essere inserito tra le fonti di magnesio autorizzate anche nel quadro della direttiva sugli integratori alimentari.
Modifica apportata all'allegato II della direttiva 2002/46/CE
L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato II della direttiva 2002/46/CE. Nell'allegato II, parte B, viene inserita la voce "Magnesio L-treonato" tra il "Magnesio acetil taurato" e il "Carbonato ferroso". La voce è accompagnata da una nota che rinvia all'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, così da coordinare la disciplina delle fonti minerali autorizzate con quella dei nuovi alimenti.
Effetti pratici per gli operatori
L'effetto del regolamento è consentire l'impiego del magnesio L-treonato come fonte di magnesio negli integratori alimentari, purché alle condizioni già previste dall'autorizzazione come nuovo alimento. Per gli operatori del settore ciò comporta l'aggiornamento delle formulazioni e della documentazione di prodotto in coerenza con l'elenco delle fonti ammesse a livello unionale.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Base giuridica e finalità della modifica
La Commissione interviene ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2002/46/CE per aggiornare gli allegati che elencano le sostanze vitaminiche e minerali e le loro forme consentite negli integratori alimentari. La finalità è consentire l'uso del magnesio L-treonato come fonte di magnesio negli integratori alimentari.
Fondamento scientifico e coordinamento con la disciplina sui nuovi alimenti
La modifica si basa sul parere EFSA del 30 gennaio 2024, che ha concluso che il magnesio L-treonato è sicuro alle condizioni d'uso proposte ed è una fonte biodisponibile di magnesio. La Commissione richiama inoltre il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2694, che ha già autorizzato l'immissione sul mercato del magnesio L-treonato quale nuovo alimento per l'uso negli integratori alimentari.
Modifica dell'allegato II della direttiva 2002/46/CE
L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato II della direttiva 2002/46/CE conformemente all'allegato del regolamento. Nell'allegato II, parte B, tra le voci relative al "Magnesio acetil taurato" e al "Carbonato ferroso" è inserita la voce "Magnesio L-treonato", con rinvio all'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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