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Sentenza

Sentenza n. 2236/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202509860

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Liguria n. 1338/2025, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro l’aggiudicazione dei lotti 2, 3 e 9 a Service Med S.r.l. e contro i verbali della nuova commissione di gara

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la riedizione, disposta dopo l’annullamento della precedente gara, della valutazione delle offerte relative a una procedura per il noleggio di sistemi antidecubito destinati alle strutture sanitarie liguri e valdostane. Zuccato, classificatasi seconda e aggiudicataria del lotto 4, ha impugnato l’aggiudicazione dei lotti 2, 3 e 9 a Service Med, nonché i verbali della nuova commissione. In appello ha contestato, anzitutto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso cumulativo proposta dal TAR, sostenendo che le censure avessero una causa petendi comune, fossero riferite all’intero decreto di aggiudicazione e fossero collegate all’esecuzione della precedente sentenza del TAR. Nel merito ha dedotto, tra l’altro, l’erronea applicazione del principio di invarianza e del regresso procedimentale per la mancata considerazione delle offerte di concorrenti ritiratisi; l’inottemperanza alle prescrizioni della precedente sentenza; la violazione dei principi di imparzialità, trasparenza e segretezza delle offerte, anche perché la valutazione tecnica era stata rinnovata dopo l’apertura delle offerte economiche; l’alterazione delle formule di attribuzione del punteggio economico; l’illegittimità e l’illogicità delle valutazioni tecniche sulla struttura organizzativa, sulla sanificazione, sull’informatizzazione e sulle caratteristiche dei materassi; la mancata visione dei campioni e della demo software; l’omessa verifica dei requisiti minimi essenziali; l’errata sottrazione di due punti per i criteri ambientali; l’utilizzo del criterio delle prevalenze per valutare lo scarico delle pressioni di contatto; nonché la necessità di rimettere la questione all’Adunanza plenaria per il contrasto tra segretezza delle offerte economiche ed economicità dell’azione amministrativa. Le parti resistenti hanno chiesto il rigetto e Service Med ha riproposto eccezioni di carenza di interesse, sostenendo che la rivalutazione richiesta avrebbe potuto essere sfavorevole a Zuccato e avrebbe potuto determinare la verifica di anomalia della sua offerta.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello confermando la declaratoria di inammissibilità del ricorso cumulativo. Ha ritenuto che l’art. 120, comma 13, c.p.a. consenta l’impugnazione cumulativa degli atti relativi a più lotti soltanto quando siano dedotti motivi identici diretti contro segmenti procedimentali comuni e connessi, idonei a caducare le aggiudicazioni dei diversi lotti. Quando, invece, le censure riguardano le specifiche operazioni di valutazione delle offerte e i giudizi della commissione riferiti ai singoli lotti, occorre proporre un ricorso autonomo per ciascun lotto, anche se il provvedimento di aggiudicazione è formalmente unico e i vizi dedotti sono simili. Nel caso concreto le doglianze investivano valutazioni tecniche ed economiche differenziate, relative a oggetti e punteggi diversi, e alcune non erano identiche per tutti i lotti; inoltre, il lotto 4 era stato aggiudicato alla stessa Zuccato. Il precedente giudizio del TAR, nel quale erano stati ammessi motivi aggiunti relativi a più lotti, non incideva sulla soluzione, perché quella ammissibilità dipendeva dalla particolare necessità di impugnare atti rieditati in autotutela mediante motivi aggiunti ai sensi dell’art. 120, comma 7, c.p.a., e comunque il presente giudizio era un ordinario giudizio di annullamento, non un giudizio di ottemperanza. La conferma dell’inammissibilità ha assorbito tutti i motivi di merito e l’istanza di rimessione all’Adunanza plenaria. Le spese di lite sono state compensate per la particolarità della controversia. Il Collegio ha inoltre rilevato il superamento del limite di sinteticità dell’atto di appello: detratte le parti non computabili, l’atto superava il limite di 70.000 battute previsto dal d.P.C.S. n. 167/2016, senza autorizzazione. Per tale ragione ha condannato l’appellante al pagamento di una sanzione pecuniaria di 15.000 euro ai sensi dell’art. 13-ter, comma 5, delle norme di attuazione del c.p.a.

Norme richiamate

  • art. 120, comma 13, c.p.a.

    Nel caso di presentazione di offerte per più lotti, l’impugnazione con ricorso cumulativo è ammessa solo se sono dedotti identici motivi di ricorso avverso lo stesso atto.

    La disposizione consente il ricorso cumulativo soltanto quando le censure riguardino segmenti procedimentali comuni ai diversi lotti. Se invece contestano le valutazioni delle offerte e i giudizi della commissione riferiti ai singoli lotti, è necessario un ricorso autonomo per ciascun lotto.

  • art. 120, comma 7, c.p.a.

    La possibilità di proporre motivi aggiunti contro atti rieditati in autotutela nel corso del giudizio costituisce una peculiarità processuale che può giustificare, in quel diverso contesto, la trattazione congiunta di censure relative a più lotti; essa non deroga alla regola generale sull’ammissibilità del ricorso cumulativo in un ordinario giudizio di annullamento.

  • art. 95, comma 15, d.lgs. 50/2016

    Norma invocata dall’appellante in relazione al principio di invarianza della soglia e della platea dei concorrenti; la questione di merito non è stata esaminata per l’inammissibilità del ricorso cumulativo.

  • art. 97 d.lgs. 50/2016

    Norma richiamata da Service Med con riguardo alla possibile verifica di anomalia dell’offerta di Zuccato; il Consiglio di Stato non ha deciso tale questione.

  • art. 99 c.p.a.

    La richiesta di rimessione all’Adunanza plenaria è rimasta assorbita, poiché l’appello è stato definito confermando l’inammissibilità del ricorso cumulativo.

  • art. 13-ter, comma 5, norme di attuazione del c.p.a.

    Consente l’applicazione di una sanzione pecuniaria per la violazione dei limiti dimensionali degli atti processuali; nel caso concreto è stata applicata una sanzione di 15.000 euro per il superamento del limite di sinteticità dell’appello.

  • art. 3, comma 1, lettera b), d.P.C.S. 22 dicembre 2016, n. 167

    Fissa, per il caso considerato, il limite di 70.000 battute per l’atto di appello, salvo autorizzazione; il limite è stato ritenuto superato.

Massime di principio

  • Nelle gare suddivise in più lotti, il ricorso cumulativo è ammissibile soltanto quando le censure riguardino identici segmenti procedimentali comuni ai diversi lotti e siano idonee a determinare la caducazione delle relative aggiudicazioni.
  • Quando le doglianze investono le specifiche valutazioni della commissione sulle offerte tecniche o economiche riferite a singoli lotti, deve essere proposto un ricorso autonomo per ciascun lotto, anche se l’aggiudicazione è contenuta in un unico provvedimento e i motivi sono formulati in termini analoghi.
  • La diversa ammissibilità di motivi aggiunti relativi a più lotti, determinata dalla necessità di impugnare atti rieditati in autotutela nel corso di un precedente giudizio, non rende automaticamente ammissibile un successivo ricorso cumulativo ordinario contro nuove aggiudicazioni.
  • La connessione derivante dalla contestazione dell’operato amministrativo successivo a una sentenza non consente di superare i limiti dell’art. 120, comma 13, c.p.a. quando il giudizio promosso sia un ordinario giudizio di annullamento e non un giudizio di ottemperanza.
  • La violazione dei limiti dimensionali dell’atto di appello, in assenza di autorizzazione e una volta detratte le parti non computabili, può comportare l’applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 13-ter, comma 5, delle norme di attuazione del c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaRito appalti e sorte del contrattoAppello
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardivitàAbuso del diritto e del processo

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