Sentenza n. 2727/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) n. 622/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Piemonte che aveva annullato la cartella di pagamento relativa al prelievo supplementare sul latte per prescrizione del credito riferito ad alcune annualità
Esito
Favorevole al ricorrente (amministrazioni appellanti)
Prevale il privato
La controversia
La società agricola aveva impugnato una cartella di pagamento di euro 1.133.624,64, relativa al prelievo latte sulle consegne per le campagne 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002, 2004/2005, 2006/2007 e 2007/2008. Il TAR Piemonte aveva accolto il ricorso: per le ultime due annualità, in ragione dell’annullamento degli atti impositivi presupposti; per le prime quattro, per intervenuta prescrizione del credito. Le amministrazioni hanno appellato soltanto il capo relativo alle annualità 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002 e 2004/2005, sostenendo che nuovi documenti dimostrassero l’interruzione della prescrizione. La società ha eccepito l’inammissibilità della produzione documentale e ha riproposto i motivi assorbiti in primo grado. Il Consiglio di Stato ha ritenuto ammissibili soltanto le sentenze passate in giudicato relative ai giudizi precedentemente instaurati dalla debitrice, escludendo invece gli atti amministrativi non prodotti in primo grado nonostante uno specifico ordine istruttorio. Nel merito, la società aveva dedotto: nullità e illegittimità derivata della cartella per contrasto con il diritto europeo e violazione del giudicato; carenza di motivazione e di istruttoria quanto al calcolo delle somme e al computo delle somme recuperate mediante compensazione con aiuti agricoli; decadenza dalla riscossione ai sensi dell’art. 25 d.P.R. 602/1973; violazione degli obblighi di motivazione e specificità degli interessi applicati. Le amministrazioni hanno sostenuto che il capitale fosse soggetto alla prescrizione decennale, che i giudizi promossi dalla debitrice avessero interrotto permanentemente la prescrizione e che la cartella fosse correttamente motivata.
La decisione
L’appello è stato accolto parzialmente. Il Consiglio di Stato ha stabilito che il credito principale relativo al prelievo supplementare si prescrive nel termine ordinario decennale ex art. 2946 c.c., mentre gli interessi si prescrivono nel termine quinquennale ex art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. Il termine quadriennale previsto dall’art. 3, comma 1, reg. CE n. 2988/95 riguarda le azioni giudiziarie e non la prescrizione dei crediti; inoltre costituisce un termine minimo derogabile dagli Stati membri mediante termini più lunghi. I giudizi instaurati dalla società contro gli atti presupposti, nei quali Agea si era costituita, hanno prodotto l’interruzione permanente della prescrizione ai sensi dell’art. 2945, comma 2, c.c.; pertanto il capitale relativo alle quattro annualità non era prescritto alla data di notificazione della cartella. Gli stessi atti non sono stati invece ritenuti sufficienti a escludere la prescrizione degli interessi anteriori al quinquennio, da calcolare tenendo conto delle sospensioni legali previste dall’art. 8-quinquies, commi 10 e seguenti, d.l. 5/2009 e dall’art. 68 d.l. 18/2020. Il motivo relativo al contrasto con il diritto europeo è stato dichiarato inammissibile: la violazione del diritto UE determina nullità solo quando il potere sia stato attribuito da una norma interna incompatibile con il diritto europeo; negli altri casi comporta annullabilità e non può essere fatta valere contro l’atto successivo quando l’atto presupposto si sia consolidato per giudicato. Sono stati respinti i motivi sulla motivazione e sul mancato computo delle compensazioni, poiché l’amministrazione aveva documentato la contabilizzazione e detrazione delle somme già recuperate e la cartella indicava capitale, interessi, decorrenze e oneri di riscossione. È stato respinto anche il motivo fondato sull’art. 25 d.P.R. 602/1973, poiché il credito non ha natura tributaria ed è soggetto alla disciplina sostanziale dei crediti ordinari. Infine, è stato dichiarato inammissibile per genericità il motivo sugli interessi, non avendo la società indicato il corretto ammontare che avrebbe dovuto essere applicato. La sentenza del TAR è stata quindi riformata parzialmente: il ricorso di primo grado è stato accolto soltanto quanto alla prescrizione degli interessi anteriori al quinquennio, con annullamento parziale della cartella e obbligo dell’amministrazione di ricalcolare il dovuto. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 104 c.p.a.
nuovi documenti da cui risulta l’interruzione del termine di prescrizione
La produzione documentale in appello è soggetta ai limiti propri del giudizio di impugnazione; tali limiti non impediscono l’ammissione di documenti necessari ad accertare la formazione di un giudicato.
art. 106 c.p.a.
Richiamato quale rimedio revocatorio connesso al rischio di contrasto tra giudicati.
art. 395, comma 1, n. 5), c.p.c.
Richiamato quale ipotesi di revocazione per contrasto con precedente giudicato.
art. 2946 c.c.
Il credito relativo al prelievo supplementare sul latte è soggetto al termine ordinario decennale di prescrizione.
art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.
Gli interessi sul credito si prescrivono nel termine quinquennale.
art. 2945, comma 2, c.c.
La costituzione dell’amministrazione nei giudizi promossi dal debitore contro gli atti presupposti interrompe la prescrizione con effetti permanenti sino alla definizione del giudizio.
art. 3, comma 1, reg. CE n. 2988/95
Prevede la prescrizione delle azioni giudiziarie e non direttamente dei crediti; il termine quadriennale è comunque un termine minimo.
art. 3, comma 3, reg. CE n. 2988/95
Consente agli Stati membri di mantenere termini di prescrizione più lunghi di quello minimo europeo.
art. 8-quinquies, commi 10 e ss., d.l. n. 5/2009, conv. dalla l. n. 33/2009
Prevede periodi di sospensione legale della prescrizione da considerare nel calcolo del quinquennio relativo agli interessi.
art. 68 d.l. n. 18/2020, conv. dalla l. n. 27/2020 e successive modifiche
Prevede ulteriori periodi di sospensione legale della prescrizione da computare nel termine relativo agli interessi.
art. 21-septies l. n. 241/1990
La nullità per contrasto con il diritto europeo è configurabile soltanto quando il provvedimento sia adottato sulla base di una norma interna attributiva del potere incompatibile con il diritto UE.
art. 25 d.P.R. n. 602/1973
Il richiamo alla disciplina della riscossione non introduce decadenze sostanziali per il recupero del prelievo, poiché il credito non ha natura tributaria ed è soggetto alla disciplina sostanziale dei crediti ordinari.
art. 7 l. n. 212/2000
Richiamato dalla società in relazione all’obbligo di motivazione della cartella; il motivo è stato respinto perché la cartella indicava gli elementi essenziali del calcolo.
artt. 1 e 3 l. n. 241/1990
Richiamati in relazione ai principi di buon andamento, trasparenza e motivazione; il giudice ha ritenuto adeguata la motivazione della cartella.
Massime di principio
- Nel giudizio amministrativo d’appello, i documenti nuovi normalmente non prodotti in primo grado non sono ammissibili quando la parte abbia omesso di depositarli nonostante uno specifico ordine istruttorio; sono tuttavia sempre ammissibili i documenti che attestano la formazione di un giudicato, poiché l’eccezione di giudicato esterno è rilevabile anche d’ufficio e occorre evitare il contrasto tra giudicati.
- Per i crediti relativi al prelievo supplementare sul latte, il capitale è soggetto al termine ordinario decennale di prescrizione, mentre gli interessi sono soggetti al termine quinquennale; il termine quadriennale previsto dall’art. 3 reg. CE n. 2988/95 riguarda le azioni giudiziarie e non sostituisce la disciplina nazionale della prescrizione del credito.
- La costituzione dell’amministrazione nel giudizio promosso dal debitore contro l’atto presupposto, in quanto manifestazione della volontà di resistere alla domanda di accertamento negativo del credito, interrompe la prescrizione con effetti permanenti ai sensi dell’art. 2945, comma 2, c.c.
- Quando l’atto presupposto si è consolidato per effetto del giudicato, l’illegittimità derivante dal contrasto con il diritto dell’Unione europea non può essere dedotta contro l’atto successivo di riscossione, se il contrasto europeo determina mera annullabilità e non nullità dell’atto presupposto; l’atto successivo resta impugnabile soltanto per vizi propri.
- Il credito oggetto di riscossione coattiva mediante gli strumenti previsti per le obbligazioni tributarie non assume per ciò solo natura tributaria; se il credito è sostanzialmente ordinario, il richiamo alla disciplina della riscossione tributaria non comporta l’applicazione di decadenze sostanziali proprie dei tributi.
- Una cartella relativa al prelievo supplementare è adeguatamente motivata quando indica, per ciascuna annualità, capitale, interessi, date di decorrenza, criteri o tabelle di calcolo e oneri di riscossione; la contestazione del calcolo degli interessi deve essere specifica e indicare almeno l’ammontare ritenuto corretto.
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